Court dismisses appeal regarding corporate section jurisdiction over revocatory and simulation actions involving capital increases. The court ruled that the specialized section had proper jurisdiction because the actions directly impacted social relationships and shareholdings. The decision affirms that such disputes fall under the specialized section's competence despite the plaintiff's argument to the contrary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by several individuals and companies against a lower court ruling on jurisdiction. The plaintiffs argued that the specialized section for business disputes lacked competence to hear actions for revocation and absolute simulation of asset transfers. The court held that these actions directly affected social relationships and shareholdings, thereby falling within the specialized section's jurisdiction under the relevant decree. Consequently, the appeal was dismissed, and the plaintiffs were ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, co. 2 lett. b) e co. 3 del d.lgs. n. 168/2003; The specialized section for business disputes has jurisdiction over revocatory and simulation actions when they directly impact social relationships and shareholdings, as determined by the substantive cause of action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 8017/2020 proposto da: ANDREA CARLETTI, LUCA CARLETTI, CEDAC SRL, in persona del legale rappresentante, REAL ESTATE SRL con Socio Unico in persona del legale rappresentante, ELENA TOSI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTO MORACHIELLO e domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Pec: -ricorrenti - contro GLOBAL IMPIANTI SRL con unico socio in liquidazione, in persona del Liquidatore legale rappresentante pro tempore, GHES SRL con unico socio in liquidazione in persona della Liquidatrice legale rappresentante pro tempore, DIANA ASSOCIAZIONE SPORTIVADILETTANTISTICA in persona del Presidente pro tempore, FILIPPO DIANTI e NICOLETTA MANTOVANI, quali soci della cancellata Dianti Filippo Mantovani Nicoletta s.s, FILIPPO DIANTI in proprio e quale titolare della DIANTI FILIPPO ITACONS, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI POLIZZI ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO CAPUA, in via Pasquale Stanislao Mancini n. 2 Pec: -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2198/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI;
Rilevato che: la societàGlobal Impianti srl, la Ghes srl in liquidazione, la Diana Associazione Sportiva Dilettantistica, la Dianti Filippo e Nicoletta Mantovani s.s., la Dianti Filippo Itacons e Filippo Dianti in proprio, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata per le Imprese, Andrea Carletti, Luca Carletti, Elena Tosi, la Cedac srl, la Real Estate Carletti srl per sentir pronunciare la revoca ex art. 2901 c.c. o, in subordine , la simulazione assoluta di atti di disposizione patrimoniale posti in essere da Andrea Carletti in pregiudizio delle loro ragioni creditorie;chiesero in particolare la declaratoria di inefficacia (o la simulazione) di un atto con cui Andrea Carletti , in relazione alla coeva delibera assembleare di aumento di capitale della società Real Estate s.r.l. aveva sottoscritto, pro quota , l’ aumento di capitale mediante il conferimento di propri beni immobili; di atti con cui lo stesso Carletti aveva ceduto, da un lato, la propria quota di partecipazione al patrimonio sociale di Cedac s.r.l. alla moglie Elena Tosi e al figlio Luca Carletti e, dall’altro, aveva ceduto la propria quota di socio unico in Real Estate s.r.l. sempre a favore del figlio Luca; i convenuti s i costituirono in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza funzionale - territoriale della adita Sezione Specializzata per l’Impresa del Tribunale di Bologna e contestando nel merito tutte le domande; il Tribunale adito, pur ritenendo che l’azione revocatoria esperita da soggetti estranei alle società interessate non riguardassei rapporti societari diretti, sicchè non era applicabile né l’art. 3, co. 2 lett.
a) né la lett.
b) del D . lgs. n. 168/2003 , ritenne tuttavia competente l’adita Sezione Specializzata in relazione all’azione, promossa, in via alternativa, di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. la quale avrebbe fatto stato, ove accolta, non solo nei confronti del richiedente ma di tutte le parti,eredi e aventi causa, ed avrebbe influito sull’intero rapporto societario; ed,in forza della connessione disciplinata dal co. 3 dell’art. 3 del richiamato decreto,ritenne la Sezione Specializzata competente a conoscere non soltanto delle domande inerenti alla cessione di quote societarie ma anche delle connesse domande aventi ad oggetto gli ulteriori atti dispositivi pur non aventi ad oggetto quote sociali; nel merito, e per quanto ancora qui rileva, dichiarò l’inefficacia dell’atto di sottoscrizione di nuove quote da parte di Andrea Carletti mediante conferimento dei propri beni immobili, ritenendo provate le ragioni creditorie, la loro preesistenza agli atti dispositivi, la sensibile riduzione quali-quantitativa della garanzia patrimoniale, la scientia damni in capo al disponente Andrea Carletti e ai “terziaccipientes” tra ttandosi di atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito dedotto;i soccombenti proposero appello assumendo, tra i vari motivi, che il primo giudice si fosse ritenuto erroneamente competente per l’azione di simulazione e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 25/7/2019, ha rigettato il gravame condannando gli appellanti alle spese del grado; per quanto ancora di interesse in questa sede, la sentenza ha confermato la competenza della Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Bologna ritenendo che, determinandosi la competenza in base alla domanda e non in base alla decisione in concreto assunta, fosse del tutto ininfluente che il Tribunale avesse accolto l’azione pauliana omettendo di pronunciarsi su quella di simulazione; inoltre ha ritenuto che gli appellanti non avessero impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva radicato la competenza della sezione specializzata ex art. 3, 2° co. lett.
b) in quanto l’atto dispositivo, avente ad oggetto partecipazioni sociali, era in grado di incidere, anche in via indiretta, sull’organizzazione interna della società e sul suo funzionamento; avverso questo capo di sentenza ed avverso la sentenza di primo grado Andrea Carletti, Luca Carletti, la Real Estate Carletti srl, Elena Tosi e la Cedac srl hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la Global Impianti srlcon Unico Socio in liquidazione, la Ghes srlcon Unico Socio in liquidazione, la Diana Associazione Sportiva Dilettantistica, Filippo Dianti e Nicoletta Mantovani quali soci della cancellata Dianti Filippo Mantovani Nicoletta SS, Filippo Dianti in proprio e quale titolare della Dianti Filippo Itacons, hanno resistito con un unico controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis,1 co. c.p.c. in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 378 c.p.c.
Considerato che: con l’unico motivo di ricorso, articolato in due censure – errata interpretazione dell’art. 5 c.p.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi – i ricorrenti lamentano che erroneamente la sentenza d’appello ha affermato che la competenza, in quanto presupposto processuale dell’azione, si determini in base alla domanda e non in base alla decisione in concreto assunta perché l’art. 5 c.p.c. farebbe riferimento “allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda” sicchéciò che rileva non è la domanda come formulata ma “lo stato di fatto e di diritto ” al momento della domanda; dunque il Tribunale avrebbe dovuto emettere una sentenza parziale sulla domanda subordinata di simulazione e solo dopo pronunciare sulla competenza; invece la sentenza avrebbe violato l’art. 25 Cost.,secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge,nella parte in cui ha ritenuto che, in base al co. 3 dell’art. 3 del D.lgs. 27/6/2003n. 168, la sezione specializzata è competente a conoscere non soltanto delle domande inerenti alla cessione delle quote societarie ma anche delle connesse domande aventi ad oggetto gli ulteriori atti dispositivi pur non aventi ad oggetto quote sociali; secondo i ricorrenti non vi sarebbe né connessione soggettiva né connessione oggettiva e la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria in quanto, avendo il Tribunale escluso la riconducibilità degli atti dispositivi alle controversie di cui alla lettera a) e b) dell’art. 3, co. 2 del menzionato decreto, neppure avrebbe potuto estendere la competenza alle cause connesse; erroneosarebbe il capo di sentenza che ha ritenuto non impugnata la sentenza di primo grado in relazione alla riconducibilità delle controversie di cui alla lettera b) in quanto, ad avviso dei ricorrenti, la tesi sarebbe già contenuta nell’affermazione di cui all’atto di citazione in appello secondo cui “la competenza della detta sezione specializzata si sarebbe dovuta escludere in quanto l’accoglimento di detta azione (“simulazione”) sarebbe stato privo di rilevanza esterna al rapporto societario trattandosi di atti destinati a rimanere pienamente validi ed efficaci inter partes; il motivoè in parte inammissibile, in parte infondato; inammissibile nella parte in cui iricorrenti non censurano in modo idoneo la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui sarebbe sceso il giudicato sulla riconducibilità delle controversie alla lettera b) del richiamato decreto e sulle cause connesse ai sensi dell’art. 3, co. 3, il che destituisce di fondamento l’intera argomentazione prospettata nel ricorso perché, non avendo dimostrato di aver impugnato il capo di sentenza che in senso lato ha ritenuto applicabile l’art. 3, co. 2 lett.
b) e quindi anche le cause connesse di cui al comma 3 la censura è, in parte qua, inammissibile; il motivo è infondato nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 5 c.p.c. e dell’art.25 Cost. per avere la sentenza affermato che la competenza andava determinata con riferimento alla domanda giudiziale; in base al consolidato indirizzo di questa Corte “ La competenza per materia deve essere determinata "a priori" in base all'originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le scelte processuali successive all'introduzione del giudizio” (Cass., 6-3, n. 21547 del 22/10/2015;
Cass., 6-3, n. 29266 del 6/12/2017) e“in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio(Cass. 6-2, n. 22149 del 14/10/2020;
Cass., 6-2, 20365 del 16/7/2021; Cass, 6 - 3, n. 34878 del 25/11/2022; Cass., 6-3, n. 2331 del 25/1/2023); il motivo è altresì infondato nella parte in cui nega la sussistenza di una connessione oggettiva tra le controversie di cui all’art. 3, co. 3 e quelle di cui all’art. 3, co. 2 lett. be nella parte in cui, in definitiva, nega la competenza della Sezione Specializzata sia sull’ azione revocatoria sia sull’azione di simulazione assoluta di un atto di sottoscrizione di aumento di capitale con conferimento di immobili e trasferimento delle partecipazioni sociali; correttamente la sentenza ha ritenuto che sia la revocatoria sia la domanda di simulazione fossero suscettibili di incidere sulle vicende attinenti i rapporti sociali di cui alla lett.
b) giustificando la vis actractiva del giudice specializzato, anche in forza del co. 3 del richiamato art. 3, in quanto l’unico socio della Real Estate Carletti srl, il rag. Andrea Carletti, alla presenza dell’amministratore unico Luca Carletti, aveva deliberato un oneroso aumento del capitale sociale mediante emissione di nuova quota offerta al Carletti liberata dal conferimento di diritti reali su beni immobili, con successiva cessione della propria quota di socio unico al figlio Luca Carletti; e con altro atto aveva ceduto la propria quota di partecipazione alla Cedac srl in favore della moglie Elena Tosi e del figlio Luca; la sentenza è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che ha ritenuto ammissibile l’azione revocatoria relativa al conferimento di beni effettuata per la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale (Cass., 1, n. 1804 del 18/2/2000;
Cass., 1, n. 23881 del 22/10/2013; Cass., 6-3, n. 27290 del 16/9/2022); conclusivamente il ricorso va rigettato; i ricorrenti vanno condannati a pagare, in favore di parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in favore della parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d