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Ordinanza — n. 22425/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22425/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22425/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15171/2022R.G. proposto da STEMAR s.n.c. di Mario e Stefano Speziali , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Francesco Sessa , come da procura in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour ; –ricorrente – contro Fallimento Elettro 33 s.p.a. in liquidazione , in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Villa , come da procura in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour;

Regesto Legislator

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art. 360 c.p; Ordinanza — n. 22425/2023 — snciv · Corte di Cassazione: dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile, come affermato , anche di re c e n te , da questa Corte secondo cui, n ell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. se –come nel caso all’esame – non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. Sez. 3, 28/02/2023 n. 5947 ) . 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente,liquidate come da dispositivo.

Parole chiave

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offesa al credito revoca del credito al consumo danno ai creditori commissario all'appuramento bonale dei debiti credito in esecuzione bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
Con l’ unico motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15171/2022R.G. proposto da STEMAR s.n.c. di Mario e Stefano Speziali , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. Francesco Sessa , come da procura in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour ; –ricorrente – contro Fallimento Elettro 33 s.p.a. in liquidazione , in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Villa , come da procura in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour;

–resistente – Oggetto:azione revocatoria. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 15171/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi avverso la sentenza n. 821/2019 pubblicata in data 27/10/2021 della Corte di appello di Milano,notificata il 3/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; Fatti di causa 1. Il Tribunale di Como ha revocato l’atto in data 30.6.2012 stipulato tra Elettra 33 spa in liquidazione e New Farm di Mario e Stefano Speziali, di cessione del credito a compensazione del credito vantato dalla Stemar s.n.c. di Speziali Mario e Stefano nei confronti di Elettra 33, a sua volta creditrice di New Farm (mediante un operazione di giroconto in compensazione) e condannato la Stemar al pagamento nei confronti di Elettra 33 in liquidazione s.p.a. dell’importo di Euro 76.560,00 oltre interessi legali, con spese di lite.

Lo stesso Tribunale ha ritenuto tale mezzo un “mezzo anormale"di pagamento e l’ha ritenuto revocabile ex art. 67 L.fall., ritenendoaltresì accertata la scientia decotionisin capo al terzo contraente.

2. STEMAR ha proposto appello avverso la decisione di prime cure, rigettato dalla Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 821/2019. Per quanto ancora di interesse, il giudice d’appello ha affermato, tra l’altro, essersi determinata nella fattispecie in esame la situazione descritta dalla pronuncia di legittimità n. 15691/2011 a mente della quale “qualora un terzo abbia pagato nel periodo sospetto un debito del fallito, impiegando denaro di costui, tale pagamento rimane assoggettato a revocatoria nei confronti del creditore che risulti consapevole dello stato di insolvenza dell’obbligato”.

3. Ha proposto ricorso per cassazione STEMAR illustrato da un unico motivo. Ha resistito con controricorso Fallimento Elettra 33 spa. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis.1 c.p.c.. Parte controricorrenteha depositato memoria. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 15171/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi Ragioni della decisione 1. Con l’ unico motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., insistendo nel sostenere l’inesistenza della scientia decotionis. 1.1.Il motivo di ricor so è inammissibile sia con riferimento alle violazioni di legge evocate sia al lamentato omesso esame, per una pluralità di profili. 1.1.1.In primo luogo, la parte ricorrente neppure indica specificamente, né nella rubrica del mezzo né nella sua illustrazione, le norme di diritto sostanziale che si assumono violate e insiste nel ritenere non provata la scientia decotionis, senza però fornire elementi idonei a sovvertire l’accertamentooperato al riguardo dalla Corte di merito e , soprattutto , senz a dare compiutamente conto della sintetica ma articolata motivazione resa sul punto dalla Corte di meritoche, nella fattispecie in esame , ha, invece , ritenuto sussistente il già indicato elemento soggettivo, sulla base degli elementi indiziariindicati a p. 4 e 5 della sentenza impugnata, e ha accertato essersi determinata la situazione descritta dalla pronuncia di legittimità n. 15691/2011 a mente della quale “qualora un terzo abbia pagato nel periodo sospetto un debito del fallito, impiegando denaro di costui, tale pagamento rimane assoggettato a revocatoria nei confronti del creditore che risulti consapevole dello stato di insolvenza dell’obbligato” ( pag. 5 della sentenza impugnata).

Il Giudice d’appello ha difatti testualmente ritenuto «da un punto di vista oggettivo -l’anormalità del mezzo di pagamento concretamente utilizzato da Elettro 33 per pagare la sua creditrice Stemar: anziché utilizzare denaro proprio di cui dichiaratamente essa non aveva (né avrebbe più avuto) disponibilità, o altri mezzi di pagamento equiparati, Elettro 33 ha utilizzato – al fine di pagare la sua creditrice Stemar –uno schema che le ha consentito –attraverso il giroconto in compensazione, fino alla concorrenza, del credito di essa Elettro 33 che Stemar aveva contestualmente ceduto a New Farm –di estinguere (anticipatamente) il credito verso Stemar in danno agli altri C.C. 28.02.2023 r.g.n. 15171/2022 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi creditori di Elettro 33 (e cioè diversi da Stemar e New Farm, come già detto coincidenti dal punto di vista soggettivo)»(pag. 5 della sentenza impugnata). 1.1.2.In secondo luogo, la censura prospettata attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito (sulla scientia decotionis) in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, del resto, ha deciso,dandone ampiamente conto , sulla base d egli atti e dell’istruzione compiuta, valutando – come già rimarcato - elementi indiziari specificamente indicati nella sentenza impugnata e ritenuti da quel Giudice idonei, nel loro complesso, a comprovare la sussistenza del predetto stato soggettivo(Cass. 11 maggio 2007, n. 10847;

Cass., ord., 5 agosto 2021, n. 22366); viene censuratoancora l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché riservato al giudice di merito cui compete non solo la valutazione delle prove, anche se si tratta di presunzioni,ma pure la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499; Cass., ord., 19 luglio 2021 n. 20553). 1.1.3.

Infine, la doglianza propost a in relazione al n.

5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile, come affermato , anche di re c e n te , da questa Corte secondo cui, n ell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348 - ter, comma 5, c.p.c., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. se –come nel caso all’esame – non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. Sez. 3, 28/02/2023 n. 5947 ) . 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente,liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della C.C. 28.02.2023 r.g.n. 15171/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che si liquidano in complessivi Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bisdel citat