Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22418/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to reproduce case file content per Article 366 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22418/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Bernardi and Hogan against Prenatal S.p.A. inadmissible. The court found that the petitioners failed to reproduce the content of the procedural acts supporting their arguments as required by law. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the plaintiffs to pay the defendant's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, para. 1, no. 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the petitioner fails to reproduce the content of the procedural acts on which the grounds are based.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 366 c.p.c. reproduction of acts inadmissibility of appeal procedural requirements Cassazione ordinanza opposizione tardiva opposizione notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, para. 1, no. 6 c.p.c.
Art. 170, para. 1 c.p.c.
Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Art. 83 c.p.c.
Art. 182, para. 2 c.p.c.
Art. 13, para. 1 quater, d.p.r. 115/2012
articolo 156 c.p
La notificazione, in ultima analisi, sarebbe stata inesistente ai sensi dell’articolo 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 3, ord. 19 febbraio 2008 n. 4177
Cass. sez. 3, ord. 19 febbraio 2008 n. 4177 e Cass.
Cass. sez. 2, ord. 31 agosto 2020 n. 18127
4177 e Cass. sez. 2, ord. 31 agosto 2020 n. 18127).
Cass. Sez. Un., n. 22726 del 2011
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

TRI Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 21230/2020 R.G. proposto da: Bernardi Giorgio e Hogan Anne Elizabeth, rappresentati e difesi dall'avvocato Festa Tito, presso il cui studio in Roma, via Giulio Aristide Sartorio n.57, sono elettivamente domiciliati; -ricorrenti - contro Prenatal S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Zucchi Stefano e Moretti Marco, eleggendo domicilio presso lo studio del secondo in Roma, viale Liegi n.28; -controricorrente – avverso la sentenza n. 652/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:

Rilevatoche: Con citazione del 10 aprile 2014 Giorgio Bernardi e Anne Elizabeth Hogan convenivano davanti al Tribunale di Roma Prenatal S.p.A. perché fosse dichiarata l’avvenuta risoluzione di una transazione con essa stipulata in data 2 dicembre 2005, con conseguente risarcimento di danni; la convenuta si costituiva resistendo. Il Tribunale rigettava con sentenza del 15 febbraio 2019, sentenza che sarebbe stata notificata agli attori il 18 febbraio 2019presso il loro difensore avv. Stefano Menicacci. Con atto notificato il 1 agosto 2019 Giorgio Berna rdi e Anne Elizabeth Hogan proponevano appello; controparte si costituiva resistendo e in particolare eccependo la tardività del gravame.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 29 gennaio 2020, accogliendo tale eccezione dichiarava inammissibile l’appello. Giorgio Bernardi e Anne Elizabeth Hogan hanno presentato ricorso, articolato in quattro motivi; controparte si è difesa con controricorso, per il quale è stata conferita la procura speciale agli avvocati Stefano Zucchi e Marco Moretti da Amedeo Giustini quale legale rappresentante della società. Uno di questi difensori di Prenatal, l’avv. Stefano Zucchi, ha rinuncia to successivamente al mandato,in data 19 maggio 2021.

La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.In data 2 maggio 2023 risulta essere stata poi conferita procura da Alberto Rivolta, quale legale rappresentante di Prenatal , a tre nuovi difensor i , gli avvocati Francesco Rotondi, Michela Bani e Angelo Quarto, i qual i ha nno depositato memoria il 9 maggio; l’11 maggio l’avvocato Marco Moretti ha depositato ulteriore memoria. Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa ed erronea applicazione dell’articolo 170, primo comma, c.p.c.in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. i ricorrenti osservano che la nomina a codifensore dell’avv. StefanoMenicacci era avvenuta con la comparsa di costituzione di nuovo difensore effettuata durante il giudizio di primo grado in data 22 ottobre 2014, con cui il mandato era stato conferito, congiuntamente e disgiuntamente, a lui e all’avv. Giammarco Conca, e gli allora attori avevano eletto “nuovo domicilio presso lo studio dell’avv.

StefanoMenicacci in Roma via della Lupa 25”. Con unposteriore atto del 13 settembre2015 , intestato “costituzione di ulteriore difensore 87 c.p.c.”, gli allora attori conferivano rappresentanza e difesa, “in appoggio” all’avv. Conca, all’avv. Daniela Adele Angela Gramegna, con nuova elezione di domicilio presso lo studio di questa, sito in Milano, via Trivulzio 14; questa dunque sarebbe stata l’ultima loro domiciliazione elettronica, “in sostituzione di quella precedentemente eletta, con l’atto 22. 10. 2014”. Sarebbe stata pertanto “illegittima”, nel senso di nulla, la notifica della sentenza di primo grado eseguita il 18 febbraio 2019 “all’indirizzo di posta elettronica dell’avv.

Menicacci, non più domiciliatario … dal 13. 9. 2015”.

2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa ed erronea applicazione degli articoli 137, secondo e terzo comma, e 141 c.p.c. La nomina come codifensore dell’avv. Stefano Menicacci era avvenuta con la comparsa di costituzione di “nuovo difensore” del 22 ottobre 2014, nel cui mandato, posto in calce, gli attuali ricorrenti avevano eletto il “nuovo domicilio presso lo studio dell’avv. StefanoMenicacci in Roma 00166 via della Lupa 25”. Pertanto avevano eletto come domicilio esclusivamente quello anagrafico, e non anche quello PEC, di cui peraltro l’avv.

Menicacci non disponeva - già nella premessa del ricorso era stato esposto che si era eletto esclusivamente il domicilio anagrafico in via della Lupa e che “l’indirizzo e-mail ordinario, adri.menicacci@gmail.com” faceva capo a suo figlio Adriano -. Così “nell’epigrafe della detta comparsa di costituzione del 22. 10. 2014, il solo difensore nominato, Stefano Menicacci e Giammarco Conca , ( sic ) e non le parti, dichiaravano di voler ricevere eventuali comunicazioni e notificazioni ai seguenti numeri di fax ed agli indirizzi di posta elettronica, non PEC, adri.menicacci@gmail.com;

PEC avvgiammarcoconca@gmail.com ”. Quindi la notifica in via telematicaall’avv. Stefano Menicacci non sarebbe stata legittima né idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. La notificazione, in ultima analisi, sarebbe stata inesistente ai sensi dell’articolo 156 c.p.c. e avrebbe pure violato l’articolo 137, secondo comma, c.p.c., in quanto la consegna non sarebbe stata effettuata al destinatario, nel senso che “l’atto è stato recapitato al procuratore (Avv. Menicacci) non abilitato a ricevere le notifiche nel domicilio digitale”: violati dunque sarebbero anche gli articoli 138, 139 e 141 c.p.c. 3.Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., falsa ed erronea applicazione dell’articolo 156, secondo comma, c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuta fondata l’eccezione di inammissibilità del gravame, considerata l’inesistenza della notifica della sentenza di primo grado, insuscettibile di sanatoria mediante il raggiungimento dello scopo.

4. Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., falsa ed erronea applicazione degli articoli 83 e 182, secondo comma, c.p.c. Nell’epigrafe della comparsa di costituzione in appello di Prenatal non figurerebbe il nome del rappresentante pro tempore della società che avrebbe rilasciato la procura al difensore per costituirsi; nel mandato in calce all’atto emergerebbe il nome “Dr. Amedeo Giustini”, che però non avrebbe sottoscritto in calce al mandato stesso, nonostante vi sia la sottoscrizione per autentica del difensore, avv.

Stefano Zucchi. Quindi l’appellata non si sarebbe legittimamente costituita nel secondo grado e, pur essendo applicabile anche al giudizio d’appello l’articolo 182, secondo comma, c.p.c., la giurisprudenza di questa Suprema Corte lo intende nel senso che ciò non significa espressamente concessione di termine per regolarizzare ma tutt’al più invito alla parte di compiere una regolarizzazione immediata. Nel caso in esame, peraltro, il giudice d’appello non avrebbe rilevato il vizio, non avendocosì rispettato gli articoli 83 e 182, secondo comma, c.p.c.

5. Passando allora al vaglio del ricorso, si premette che la circostanza che il numero della sentenza impugnata indicata nella procura speciale del ricorso non è corretto non incide, trattandosi di un evidente errore materiale, essendo scritto 52 anziché 652, tutti gli altri dati identificativi della sentenza risultando esatti e quindi sufficienti.

6. Sempre in linea di premessa, si rileva che,come già sopra rimarcato , sono state depositate da Prenatal due memorie, la prima da nuovi difensori e la seconda da uno dei due originali difensori, l’avvocato Moretti. Si noti che nella memoria dei nuovi difensori non si fa cenno ad alcuna rinuncia alla procura da parte dell’avvocato Moretti. Deve allora darsi atto della sussistenza di un mandato aggiuntivo, quello appunto conferito agli autori della prima memoria,riconoscendosi pure la legittimità del deposito della seconda memoria, essendo avvenuto quando il termine non era ancora consumato (cfr. Cass. sez. 3, ord. 19 febbraio 2008 n. 4177 e Cass. sez. 2, ord. 31 agosto 2020 n. 18127).

7. Tanto premesso, deve osservarsi che il ricorso è inammissibile per tutti i suoi quattro motivi, dal momento che - e ciò assorbe ogni altro profilo di rilievo - viene violato in modo manifesto l’articolo 366, primo comma, n.6 c.p.c., e ciò sia per quanto concerne la riproduzione del contenuto degli atti processuali su cui i motivi troverebbero fondamento(e ciò sia in via diretta, sia in via indiretta, con precisazione della parte corrispondente all’indiretta riproduzione), sia per quanto concerne la loro localizzazionein questo giudizio di legittimità (cui non si è ottemperato nemmeno nel modo indicato da Cass., Sez.

Un., n. 22726 del 2011). 8.Il ricorso , pertanto, deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse, alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €5400, oltre a € 200 per gli esborsi eagli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso a no