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Decreto — n. 22366/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22366/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22366/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.533/2023 R.G. proposto da : CRISCITIELLO ALDO, SOCIO AMMINISTRATORE E LRPTSOCIETÀ CIULLI RICCARDO CRISCITIELLO ALDO SNC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SANT'IPPOLITO, 6, presso lo studio dell’avvocato ADDONIZIO FRANCESCO MARIA (DDNFNC74L05A783X) rappresentati e difesi dall'avvocato LEONINO LUISA (LNNLSU70S56A509H) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in Venezia Mestre Via Dante, presso lo studio dell’avvocato ZABEO ALFREDO (ZBALRD54D04L736W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TREVISO n.219/2022 depositata il 14/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22366/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente.

Parole chiave

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compagnie di assicurazione decisione giustificata dell'assicuratore vertenza di assicurazione sociale sospensione dell'assicurazione riesame da parte dell'assicuratore domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.533/2023 R.G. proposto da : CRISCITIELLO ALDO, SOCIO AMMINISTRATORE E LRPTSOCIETÀ CIULLI RICCARDO CRISCITIELLO ALDO SNC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI SANT'IPPOLITO, 6, presso lo studio dell’avvocato ADDONIZIO FRANCESCO MARIA (DDNFNC74L05A783X) rappresentati e difesi dall'avvocato LEONINO LUISA (LNNLSU70S56A509H) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in Venezia Mestre Via Dante, presso lo studio dell’avvocato ZABEO ALFREDO (ZBALRD54D04L736W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TREVISO n.219/2022 depositata il 14/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente a rivalere la controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.500,00. Così deciso in Roma,il 06/07/