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Decreto — n. 22301/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 22301/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 22301/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23764/2022 R.G. proposto da : AZIENDA AGRICOLA ANTICO CANALE DI GIACOMO ANELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato CANONACO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANELLI GIACOMO (NLLGCM62E14E991Y) -ricorrente- contro PANGARO ANNAMARIA, rappresentata e difesa da ll’avvocato VERCILLO VITTORIO (VRCVTR61R09D086A); -controricorrente- nonchécontro VERCILLO VITTORIO, da se stesso rappresentato e difeso; -intimato- avverso l’Ordinanza emessa, in data 29 luglio 2022 e notificata in pari data, dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cosenza nel procedimento n. 753/2021 RGE;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22301/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che, pur in presenza di due distinti controricorsi, sia dovuto un compenso unico e secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente “ratione temporis”, prevedeva l’aumento del venti per cento per la seconda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, prefigurandosi per il giudice l’onere di motivare, sia nell’evenienza in cui ritenga di riconoscere l’aumento, sia nell’evenienza contraria (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022); p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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spese di difesa indennizzo del difensore d'ufficio indennità maggiorata compenso legato al risultato indennizzo del plusvalore onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23764/2022 R.G. proposto da : AZIENDA AGRICOLA ANTICO CANALE DI GIACOMO ANELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell’avvocato CANONACO PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANELLI GIACOMO (NLLGCM62E14E991Y) -ricorrente- contro PANGARO ANNAMARIA, rappresentata e difesa da ll’avvocato VERCILLO VITTORIO (VRCVTR61R09D086A); -controricorrente- nonchécontro VERCILLO VITTORIO, da se stesso rappresentato e difeso; -intimato- avverso l’Ordinanza emessa, in data 29 luglio 2022 e notificata in pari data, dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cosenza nel procedimento n. 753/2021 RGE;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Rilevato che, pur in presenza di due distinti controricorsi, sia dovuto un compenso unico e secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente “ratione temporis”, prevedeva l’aumento del venti per cento per la seconda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, prefigurandosi per il giudice l’onere di motivare, sia nell’evenienza in cui ritenga di riconoscere l’aumento, sia nell’evenienza contraria (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022); p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti e tra loro cumulativamente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.650 ,00 (milleseicentocinquanta/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro