Decreto — n. 22299/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22299/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27388/2022 R.G. proposto da : BORELLI MASSIMO GIOVANNI, BILARDI GIULIO, BUSSOLINI LUCIO, BECCARO FIORELLA, BARRA ENRICA, AGRATI ANTONIO MARIA, AVERBENE CARMELINA, BUVOLI ANGELO, BIONDO GIUSEPPE, ALBERA ROBERTO, TRAMONTANA FILIPPO, CEVENINI MARIA GRAZIA, RAMONDINI LORENZO CORRADO RENATO, SORAVIA GIORGIO, LANGONE LUIGI, LENTINI ARTURO CARLO, SILVANI MAURO, FORESTIERI VIRGILIO, SCHIAVINA RICCARDO, LOSAVIO CARMINE, MASCAGNI ANTONELLA, QUERCI RAFFAELLA PAOLA GIUSEPPA, CALIA EUSTACHIO, FRULLINI ANNARITA, BIANCHINI MATTIA, MAZZARELLA LUIGI, LORENZETTI SILVANO, ZOCCARATO RINO, VITTONE ENRICO, ZANINETTI PAOLA ANNA SOFIA, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2527/2022 depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così deciso in Roma