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Ordinanza — n. 22295/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22295/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22295/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4299/2022R.G. proposto da Simona DI FRANCESCO,rappresentat a e difes a dall’avv. Carlo Fontana , con domicilioeletto in Roma, presso il suo studio, via Filippo Corridoni n. 23 ; –ricorrente – contro GENERALI ITALIA s.p.a.; –intimata – nonché contro Luisa NARDOZI; –intimata – avverso la sentenzan. 11247/2021, pubblicata in data 30 /06/2021 , del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ;

Regesto Legislator

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art. 2043 c.c, art. 369 c.p; Ordinanza — n. 22295/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 1, 23/07/2021, n. 21192) ; ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (da ultimo, cfr.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative impugnazione della cancellazione ritiro della domanda di revisione petizione in giudizio autorizzazione ad agire rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 2043 c.c
360, comma 1, n.4 c.p.c.; 2.con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c.
art. 369 c.p
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4299/2022R.G. proposto da Simona DI FRANCESCO,rappresentat a e difes a dall’avv. Carlo Fontana , con domicilioeletto in Roma, presso il suo studio, via Filippo Corridoni n. 23 ; –ricorrente – contro GENERALI ITALIA s.p.a.; –intimata – nonché contro Luisa NARDOZI; –intimata – avverso la sentenzan. 11247/2021, pubblicata in data 30 /06/2021 , del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ;

Oggetto: Responsabilità civile da circolazione stradale. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 4299/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi Considerato che 1. il G iudice di pace di Roma ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Simona Di Francesco, nei confronti della società Generali Italia s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal sinistro stradale in data 23.02.2009, occorsole su via dei Prati Fiscali in Roma , a seguito dello scontro tra la sua autovettura e il motociclo condotto da Luisa Nardozi; 2.in accoglimento dell’appello proposto dalla Di Francesco , il Tribunale di Roma ha accolto la domanda risarcitoria e condannato i convenuti appellati, in solido, al pagamento di Euro 1.081,00 oltre interessi moratori e legali, oltre alle spese legali di primo e secondo grado;

3. ha proposto ricorso per cassazioneSimona Di Francesco sulla base di due motivi; sebbene intimate,Generali Italia s.p.a. e Luisa Nardozi non hanno ritenuto di svolgere difese in giudizio; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Ritenuto che 1. c on il primo motivo , la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 omessa motivazionesulla richiesta di rifusione delle spese di lite di prime curecorrisposte, in esecuzione della sentenza di primo grado,alla Nardozi e sulla richiesta di refusione delle spese di CTU e CTP ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.; 2.con il secondo motivo, denuncia la violazione dell’art. 2043 c.c. e del D.P.R.n. 633 del 72 per omessa liquidazione dell’IVA sulle fatture riparazioni dell’autovettura della ricorrente; 3.l’esame dei motivi di ricorso è superfluo, risultando pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedibilità del ricorso, che sortisce esito negativo; la ricorrenteha prodotto una copia cartacea della sentenza impugnata (copia cartacea, peraltro, priva di attestazione di conformità all’originale telematico ricevuto) che non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo;

C.C. 28.02.2023 r.g.n. 4299/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; va evidenziato peraltro che detta copia deve recare l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione; secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché èda tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 -L, 29/01/2019 n. 2362 ;

Sez. 1, 23/07/2021, n. 21192) ; ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (da ultimo, cfr.

Cass. Sez. 3 , 24/02/2023, n. 5771; Sez. 6 - 1, 29/12/2020, n. 29803; cfr. inoltre Cass., Sez. 3, 31/05/2019, n. 14875, nella cui motivazione si chiarisce altresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 – introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”» attribuisce «al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non C.C. 28.02.2023 r.g.n. 4299/2022 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” della sentenza»); pertanto, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassa- zione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema; poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; 4.il ricorso è dichiarato improcedibile; nulla viene dispostoin ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante l’indefensio delle parti intimate; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass.

Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del