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Ordinanza — n. 22263/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22263/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22263/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1660/2022R.G. proposto da EDISON ENERGIA S.p.a.,in persona del legale rappresentante, rappresentat a e difesad agli avv. ti Paolo Bassiliana e Emanuele Bottani , con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro E-DISTRIBUZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante , rappresentata e difes a dall’avv. Filippo Ingraffia ed elettivamente domiciliat a presso lostudio dell’avv. Martino Maria Ebner, in Roma, via Gregorio VII n. 466;

Regesto Legislator

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art. 111 della Costituzione, art. 2697 c.c, art. 115 c.p; Ordinanza — n. 22263/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Va inoltre evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., spetta la giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza (o l’insussistenza) e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., ord., 7 febbraio 2019, n. 3680 e Cass., ord., 28 ottobre 2019, n. 27490).

Parole chiave

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sottrazione di energia legislazione in materia di energia danneggiamento d'impianti elettrici esenzione dalle imposte sull'energia misure sull’energia distribuzione dell'elettricità

Disposizioni normative citate

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art. 111 della Costituzione
360 nr° 3 c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione nonché dell’art.
art. 2697 c.c
111 della Costituzione nonché dell’art. 2697 c.c.
art. 115 c.p
Quindi,i n assenza di prova dell’intervenuto pagamento , non sussiste alcun vizio di“nullità della sentenza e del procedimento”, “conseguente” alla violazione dell’art. 115 c.p.c.oltre che degli artt.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1660/2022R.G. proposto da EDISON ENERGIA S.p.a.,in persona del legale rappresentante, rappresentat a e difesad agli avv. ti Paolo Bassiliana e Emanuele Bottani , con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro E-DISTRIBUZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante , rappresentata e difes a dall’avv. Filippo Ingraffia ed elettivamente domiciliat a presso lostudio dell’avv. Martino Maria Ebner, in Roma, via Gregorio VII n. 466;

–controricorrente – nonché contro Oggetto:somministrazione. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 1660/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi SAMEC S.P.A. - Costruzioni meccaniche, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Vittorio Soldi, con domicilioex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3296/2021 pubblicatail 15/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ;

Fatti di causa 1. Edison Energia ingiunse a Samec di pagare Euro 38.363,44 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi per la somministrazione di energia elettrica, a seguito di verifica effettuata in data 24.09.2008 per un asserito malfunzionamento sulla base del ricalcolo effettuato dal distributore E Distribuzione. Il decreto veniva opposto dalla Samec dinanzi al Tribunale di Milano; Edison Energia chiamava in causa il distributore E Distribuzione, chiedendone, in caso di soccombenza, il rimborso delle somme versatele in relazione alla fattura n. 450200563 emessa nei confronti di Samec.

Il Tribunale acco lse l’opposizione, sul presupposto della non debenza degli importi come fatturati e che il calcolo della ricostruzione dei prelievi doveva essere fatto limitatamente ai 365 giorni precedenti la verifica del malfunzionamento del gruppo di misura (e non per tutto il tempo del rapporto di fornitura con Samec). Riteneva quindi non provato il credito relativo alle somme di cui alla fattura emessa nei confronti di Samec rigettava altresì la domanda neiconfronti di E Distribuzione e revocava il decreto ingiuntivo.

2. La sentenza del Tribunale ve nne impugnata davanti alla Corte d’Appello di Milano da Edison Energia che , per rispondere all’appello incidentale condizionato di E Distribuzione, propose impugnazione incidentale tardiva; nel giudizio intervenne anche Samec, chiedendo la conferma della sentenza di prime cure. La Corte respinse integralmente l’appello di Edison C.C. 28.02.2023 r.g.n. 1660/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi Energia, proposto soltanto nei confronti di E Distribuzione , con condanna di Edison a rifondere le spese del grado.

3. Ha proposto ricorso per cassazione Edison Energia Spa con atto affidato ad unico complesso motivo. Hanno resistito con separati controricorsi Samec Spa – Costruzioni meccaniche ed E-distribuzione Spa. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente Edison e parte controricorrente E Distribuzione hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1.Con un unico complesso motivo la ricorrente Edison Energia lamenta la “Violazione e falsa applicazione degli art.li 115, 116 e 167 c.p.c.in relazione all’art. 360 nr° 3 c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 nr° 3 c.p.c. nonché nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 nr° 4 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 nr° 5 cpc in relazione agli art.li 115 e 116 c.p.c. e 2967 c.c..

In particolare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 nr° 3 c.p.c.”. 1.1.Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Anzitutto va osservato che essoè inammissibile nella parte in cui, anche seformalmente lamenta un vizio di violazione di numerose norme processuali e sostanziali, nella sostanza tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, del resto, ha deciso dando ampiamente conto sulla base degli atti e dell’istruzione compiuta sulle ragioni per le quali non ritenuto provato il fatto costitutivo del diritto della odierna ricorrente, originaria creditrice monitoria (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467;

Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499). C.C. 28.02.2023 r.g.n. 1660/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi In secondo luogo, è manifestamente infondato anche nella parte in cui denuncia vizi motivazionali sia con riferimento alla pretesa nullità della sentenza e del procedimento sia all’asserito omesso esame di un fatto controverso e decisivo(pagg. 18 e 19 in ricorso). In particolare, i vizi lamentati non sussistono e la ricorrenteinsiste nel censurarel’errore di valutazione in cui sarebbe incorso il collegio d’appello in ordine all’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenute nella impugnata sentenza che,viceversa, si dimostra congrua e priva di vizi logici e giuridici nella sua motivazione.

La Corte d’appello ha correttamente affermato che «la Edison Energia ha prodotto le fatture inviatele da EDistribuzione che non sono contestate. Tuttavia correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di Edison ritenendo non assolto l’onere, gravante sulla parte che agisce in “rivalsa” o richiesta di rimborso, di dimostrare di aver “versato al distributore le somme correlate alle fattureazionate nei confronti di Samec”» ed ha inoltre evidenziato che «la parte appellante ha censurato la decisione del Tribunale sottolineando di aver dedotto sin dal primo grado di aver provveduto al pagamento delle fatture emesse nei suoi confronti da E distribuzione e la circostanza non è stata contestata da quest’ultima, invocando pertanto l’applicazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c.».

Sul punto, la Corte territoriale ha osservato testualmente che «Edison si è limitata ad effettuare un’allegazione del tutto generica, senza specificare tempo, modalità e neppure il quantum degli asseriti versamenti relativi alla fornitura Samec, per cuiun‘allegazione così vaga e generica, non può fondare un giudizio di prova per mancata contestazione». Difatti, ha spiegato la Corte di appello che «l’onere di contestazione gravante su l convenuto si coordina con quello di allegazione che incombe sull’attore, sicch é la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi del diritto azionato rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere C.C. 28.02.2023 r.g.n. 1660/2022 Pres.

A. Scrima Est. I. Ambrosi di compiere una contestazione circostanziata (Cass. ord. n. 26908 del 26/11/2020). La parte avrebbe dovuto allegare specificatamente termini e modalità di pagamento o produrre documentazione di supporto, [il]che nel caso di specie non ha fatto omettendo di adempiere all’onere su lei incombente , come correttamente rilevato dal giudice di prime cure»(pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Quindi,i n assenza di prova dell’intervenuto pagamento , non sussiste alcun vizio di“nullità della sentenza e del procedimento”, “conseguente” alla violazione dell’art. 115 c.p.c.oltre che degli artt. 116 cpc e 167 cpc e dell’art.2697 c.c. e neppure l’omesso esame, a fronte della puntuale e specifica motivazione sopra meglio riportata.

Va inoltre evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., spetta la giudice di merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza (o l’insussistenza) e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass., ord., 7 febbraio 2019, n. 3680 e Cass., ord., 28 ottobre 2019, n. 27490).

2. In conclusione, il ricorso va rigettato e l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tra la parte ricorrente ed E Distribuzione Spa mentre vanno compensate tra la parte ricorrente e la controricorrente SAMEC Spa, non avendo la prima formulato con ilricorso alcuna pretesa nei confronti della seconda. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass.

Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente E Distribuzione Spa , C.C. 28.02.2023 r.g.n. 1660/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Dichiara integralmente compensate le spese tra parte ricorrente e la controricorrenteSAMEC Spa . Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel