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Ordinanza Interlocutoria — n. 22212/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of notification to successor tax agency due to invalid service on former agent's lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22212/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered the renewal of notification of the appeal to the successor tax agency, the Agenzia delle Entrate Riscossione. The appellant argued for nullity of the lower court's decision regarding jurisdiction and procedural defects, while the opposing party was absent. The court focused on the procedural error of serving the appeal to the former agent's lawyer after the agency had legally succeeded to the case, ruling that such service was invalid and required correction.

Regesto Legislator

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Art. 76 d.l. 25/05/2021 n. 73; Art. 166 c.p.c.: When a legal entity succeeds to the proceedings of its predecessor by operation of law, notification to the predecessor's representative is invalid, and the appeal must be served to the successor entity.

Parole chiave

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succession of legal entity invalid notification tax collection agency procedural nullity renewal of service legal representative mandate Cassation procedure canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 76 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73
Art. 166 c.p.c.
Art. 10, 12, 24 d.P.R. n. 602 del 1973
Art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 77, 83, 101, 112, 115 cod. proc. civ.
Art. 3 legge n. 241 del 1990
Art. 7 legge n. 212 del 2000
Art. 132 n. 4, 118 disp. att. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 23/02/2021, n. 4845
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3258/2022 R.G. proposto da : CANDIANO AURELIO, elettivamente domiciliato in Roma via Arno 38, presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA (MNCGLC83E25A089U) rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimatA- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n. 3109/2021 depositata il 20/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevatoche Aurelio Candiano ricorre, sulla base di cinque motivi, corredati da memoria, avverso a sentenza n. 3109 del 2021 del Tribunale di Palermo,esponendo che: - aveva proposto opposizione avverso una cartella per il recupero delle spese di giustizia, per motivi riconducibili tanto a un’opposizione all’esecuzione quanto a un’opposizione agli atti esecutivi; - il Tribunale l’aveva rigettata disattendendo, in particolare, implicitamente, per quanto qui rileva, la deduzione di nullità della cartella per incompetenza territoriale dell’ufficio dell’agente per la riscossione che l’aveva emanata, e il sollecito di rilievo della nullità della costituzione dell’agente stesso, formulato in comparsa conclusionale dall’istante, per mancata produzione della procura fondante i poteri sostanziali sottesi al mandato difensivo rilasciato per la lite, ed escludendo, infine, la necessità di notifica della sentenza sottesa alla cartella opposta, tanto quanto il decorso della prescrizione ritenuta decennale in ragione del passaggio in giudicato del titolo giudiziale richiamato; nessuno si è difeso per l’Agenzia delle Entrate Riscossione intimata;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 12, 24, d.P.R. n. 602 del 1973, 31, d.P.R. n. 600 del 1973, poiché il Tribunale avrebbe errato rigettando implicitamente la deduzione svolta con riguardo all’incompetenza per territorio dell’ufficio dell’agente per la riscossione che aveva emanato la cartella, documentalmente attestata dalla prova della residenza e domicilio fiscale del deducente, oltre che dalla cartella medesima; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 83, 101, 112, 115, cod. proc. civ., poiché, come evidenziato in comparsa conclusionale dal deducente, l’agente per la riscossione non aveva prodotto la procura sostanziale sottesa a quella difensiva, omettendo dunque di dimostrare la validità della costituzione in giudizio, profilo officiosamente sempre rilevabile; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, legge n. 241 del 1990, 7, legge n. 212 del 2000, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la cartella non aveva allegato la sentenza da cui originava il credito, pur riportandone gli estremi, sicché avrebbe dovuto ritenersi nulla perché lesiva dei diritti di difesa; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, doc. proc. civ., 118, disp. att. proc. civ., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, perché il Tribunale avrebbe errato escludendo con motivazione apparente il vizio della cartella che, quale primo atto notiziato al deducente per il recupero del credito, non ne riportava le ragioni, essenziali per la verifica della correttezza della pretesa impositiva; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato travisando le risultanze probatorie, da cui era emerso come il numero della raccomandata di spedizione della cartella ricevuta dal deducente non corrispondeva a quello della raccomandata risultante alla stessa amministrazione ed emergente dalla produzione documentale di quella;

Consideratoche come pure osservato nella memoria della stessa parte ricorrente, dev’essere ordinata la (compiuta) rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; l’originaria domanda è stata infatti svolta nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a.; prima della notifica del ricorso per cassazione, Riscossione Sicilia s.p.a.è stata sciolta, a decorrere dal 30 settembre 2021 , e dall’1° ottobre 2021 nei suoi rapporti attivi e passivi, nonché processuali, è subentrata, a titolo universale , l’Agenzia delle EntrateRiscossione, infatti intimata, in forza dell’art. 76 del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito conlegge 23 luglio 2021 n. 106 ; la notifica del ricorso al successore “ex lege” dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate Riscossione , è invalida se eseguita – come avvenuto nel caso – al difensore nominato dal precedente agente dell a riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione e il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass., 23/02/2021, n. 4845);

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica all’Agenzia de