Cassation court dismisses two arguments on procedural timing but rejects the third regarding temerarious litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first two grounds of appeal, ruling that specific procedural defects must be raised during the execution opposition phase rather than in cassation. However, the court accepted the third argument, finding that the lower courts failed to properly assess the temerarious nature of the litigation. Consequently, the appealed judgment was quashed in part, and the claim for temerarious litigation was rejected in the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 96, comma 3 c.p.c.: Procedural defects regarding the nullity of an order awarding costs to a recused arbitrator must be raised in the execution opposition phase, not in cassation; however, a claim for temerarious litigation requires a finding of total unjustifiability of conduct absent normal prudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 26639/2021R.G. proposto da: ENERGY GREEN CITY s.p.a.(già ROMA GAS POWER s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in Roma, Via Clitunnon. 51, presso lo studio dell’avv. Roberto Mazza , che la rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro BERRUTI PAOLO e IERADI MARCO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminian. 135, presso lo studio dell’avv. Maria Grazia Alfisi , che li rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3066 /202 1 , depositata i l 23.4.2021;
N. 26639/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 18.5.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Con ordinanza ex art. 815 c.p.c. del 22.3.2014, il Presidente del Tribunale di Roma rigettò l’istanza di ricusazione proposta da Roma Gas Power s.p.a. nei confronti degli avv.ti Paolo Berruti e Marco Ieradi, nominati arbitri in un procedimento tra la predetta società e la Natuna s.p.a., condannando con il medesimo provvedimento la ricusante al pagamento delle relative spese nei confronti degli stessi arbitri, liquidate in € 4.012,08.
Questi ultimi intimarono quindi precetto per il relativo pagamento, che venne opposto dalla società con atto del 18.6.2014; nel contraddittorio con gli intimanti, il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione con sentenza n. 11885/2017 , escludendo la dedotta abnormità dell’ordinanza, che avrebbe dovuto eventualmente essere oggetto di ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., e al contempo negando che gli arbitri avessero rinunciato al proprio credito per facta concludentia. La Corte d’appello di Roma rigettò il gravame proposto dalla società con sentenza del 23.4.2021, confermando l’impugnata decisione e condannando l’appellante anche ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., in favore dei predetti professionisti.
Avverso detta sentenza, Energy Green City s.p.a. (già Roma Gas Power s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resistono con unico controricorso Paolo Berruti e Marco Ieradi; le parti hanno depositato rispettive memorie.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 26639/21R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 815 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver la Corte d’appellotenuto conto della dedotta nullità del titolo esecutivo di cui si è minacciata l’esecuzione, giacché le spese del subprocedimento di ricusazione sono state liquidate in favore di soggetti – gli arbitri ricusati – che non erano parti dellostesso subprocedimento. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.99, 100, 101 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appelloritenuto non abnorme il provvedimento di liquidazione delle spese in favore degli arbitri, benché viziato nel merito, in quanto emesso anche in assenza di domanda da parte degli stessi.
Secondo la ricorrente, si tratta di un provvedimento affetto da inesistenza giuridica o nullità radicale, da far valere in ogni tempo con azione di accertamento negativo. 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 96 e 339 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appelloritenuto che la mera riproposizione di tesi già disattese in primo grado potesse giustificare la condanna per lite temeraria. 2.1 –I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Invero, la pretesa nullità e/o inesistenza dell’ordinanza presidenziale con cui vennero liquidate le spese in favore degli arbitrinon può inficiare - al lume delle vicende processuali del giudizio a quo , e dei suoi incidenti – il diritto degli intimanti di procedere alla minacciata esecuzione forzata. N. 26639/21R.G. Il titolo esecutivo su cui si fonda quest’ultima costituisce certamente un provvedimento non conforme a diritto, perché, in caso di rigetto dell’istanza di ricusazioneda parte del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 815, comma 4,c.p.c., le spese del relativo subprocedimento non possono certamente essere liquidate in favore dell’arbitro ricusato - che neppure è abilitato a costituirs i in proprio e a difendersialla stessa stregua della parte (v.
Cass. n. 20615/2017, in motivazione, oveampi riferimenti) -, ma semmai della controparte vittoriosa sul punto. Un simile provvedimento, però, non può dirsi abnorme, perché l’errore concerne il suo contenuto e non la stessa astratta possibilità di provvedere: e ciò in quanto(si veda, per tutte, Cass. n. 22334/2020 ) “ l 'azione di accertamento della nullità del provvedimento giurisdizionale esperibile in ogni tempo, è limitata ai soli casi eccezionali riconducibili al concetto di abnormità o inesistenza giuridica, nei quali faccia difetto alcuno dei requisiti essenziali del provvedimento e non si estende alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al suo contenuto, poiché la mera deviazionedal corretto esercizio del potere non determina l'inesistenza dell'atto, ma un vizio dello stesso che legittima l'impugnazione nelle forme consentite dalla legge”.
Di conseguenza, i vizi prospettati dalla ricorrente, sotto ogni profilo, non possono comportare la nullità e/o inesistenza del titolo esecutivo di cui si è minacciata l’esecuzione (ossia, appunto, l’ordinanza con cui il presidente del tribunale provvede sulle spese, ex art. 815,comma 4, c.p.c.) e quindi un vizio suscettibile di essere fatto valere direttamente e per la prima volta in sede di opposizione ad esecuzione anche solo minacciata, ma avrebbero dovuto farsi valere nella competentesede processuale di impugnazione del tit olo esecutivo giudiziale (per N. 26639/21R.G. giurisprudenza fermissima di legittimità: su cui, per tutte, v.
Cass.,Sez. Un., n. 19889/2019), quale certamente è la – benché illegittima, per quanto vist o – ordinanza di condanna al pagamento delle spese in favore del ricusato arbitro. Tale mezzo di impugnazione, del resto, è stato già individuato, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, nel ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111,comma 7, Cost., “trattandosi di statuizione incidente sul corrispondente diritto patrimoniale con efficacia di giudicato, non essendo previsto altro mezzo di impugnazione” (così, Cass. n. 23638/2011; conf.
Cass. n. 15607/2014). 3.1 –Il terzo motivo è invece fondato. In via dirimente, va infatti osservato che la reiterazione di argomenti disattesi nei precedenti gradi di giudizio non comporta automaticamente una indefettibile valutazione circa la temerarietà della lite, occorrendo a tal fine che un simile comportamento processuale implichi la totale ingiustificabilità della condotta , ossia l’assenza di normale prudenza(si veda, al riguardo, la recentissima Cass.n. 15445/2023, parr. 3.2 ss.); il che, nella specie, è da escludere, quanto meno per l’evidente erroneità del provvedimento azionato, sebbene non contrastata nella competente sua sede processuale. 4.1 –In definitiva, il primo e il secondo motivo sono rigettati, mentre il terzo è accolto.
La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., col rigetto della domanda per lite temeraria, formulata daPaolo Berruti e Marco Ieradi, perché infondata. Le spese del giudizio d’appello vanno qui riliquidate in conseguenza della parziale cassazione della relativa sentenza, ma non possono che seguire la soccombenza N. 26639/21R.G. e si liquidano come in dispositivo; quelle del giudizio di legittimità vanno compensate per due terzi , in ragione della parziale reciproca soccombenza, mentre nel resto seguono quella prevalente dei controricorrenti e, in tale proporzione, si liquidano in dispositivoa carico di quelli in solido, per l’evidente identità di posizione processuale.
P. Q. M. la Corte rigetta i primi due motivi del ricorso e accoglie il terzo. Cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., proposta daPaolo Berruti e Marco Ieradi. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio d’appello, liquidate in € 2.775,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, nonché accessori di legge; compensa per due terzi le spese del giudizio di legittimità, condannando i controricorrenti, tra loro in solido,al pagamento del rimanente terzo, liquidato in€ 700,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali in misura del 15%, nonché