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Ordinanza — n. 22188/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to valid withdrawal of lawsuit by the appellant's lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22188/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal signed by the appellant's lawyer. Silvia Bonatto withdrew her appeal against Caterina Alberti regarding a lease dispute, satisfying the procedural requirements of the Civil Code. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary and the unified contribution fee was not doubled.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal signed by the lawyer with specific mandate extinguishes the litigation, preventing any further judicial intervention on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of litigation lawyer's mandate Civil Procedure Code unified contribution fee risoluzione di contratto arretrati di locazione mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult.
art. 96 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01193/2020R.G. proposto da Bonatto Silvia, rappresentata e difes a dall'Avv. Leonardo Gorbi , (p.e.c.: leonardo.gorbi@avvocatiperugiapec.it); –ricorrente – contro Alberti Caterina; –intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze , n. 2 195 /20 19 , depositatail 25 settembre 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 lugl io 20 2 3 dal Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: Silvia Bonatto ricorre con sette mezzi , nei confronti di Caterina Alberti (che non svolge difese nella presente sede ), avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze, in controversia relativa al contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato dalla Bonatto (quale affittuaria) con la Alberti (affittante), in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla odierna ricorrente: ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali proposte in primo grado dalla Alberti e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento dell’affittuaria, condannando Silvia Bonatto all'immediato rilascio dell'azienda e al pagamento dei canoni non pagati; ha dichiarato inammissibili o respinto i residui motivi di gravame, confermando la sentenza impugnata; ha respinto la domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., compensando integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio; considerato che:

èpervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 27 aprile 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta digitalmente dal procuratore, munito a tal fine di specifico mandato già in seno alla procura conferita per il ricorso; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte