Ordinanza — n. 22145/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7921/21 proposto da: -) Travaglia Avv. Gianfranco , domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio domiciliatario (barbarapalombi@ordineavvocatiroma.org), difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall’avv. Elena Orlandi in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Brollo Antonio Jules, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Roberto Caccia in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 1° febbraio 2021 n. 383; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 86 c.p, art. 2900 c.c, art. 615 c.p, art. 348 ter c.p, art. 92 c.p; Ordinanza — n. 22145/2023 — snciv · Corte di Cassazione: e) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la sentenza di divisione avesse efficacia di titolo esecutivo quanto al pagamento del conguaglio, nonostante il condividente non avesse mai esattamente adempiuto l’obbligo di consegna degli immobili spettanti all’odierno ricorrente. 1.1. Come già ritenuto da questa Corte, nel decidere analogo giudiziotra le stesse parti, scaturente dai medesimi fatti e redatto con la medesima tecnica scrittoria, il ricorso è inammissibile per inintelligibilità, ai sensi dell’art. 366, nn. 3, 4 r 6 c.p.c. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21207 del 5.7.2022).
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iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7921/21 proposto da: -) Travaglia Avv. Gianfranco , domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio domiciliatario (barbarapalombi@ordineavvocatiroma.org), difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. e dall’avv. Elena Orlandi in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Brollo Antonio Jules, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Roberto Caccia in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 1° febbraio 2021 n. 383; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nel 1990 l’avv. Gianfranco Travaglia concesse un mutuo di 100 milioni di lire a Gianfranco Brollo. Il debito non venne restituito. Nel 1998 il Tribunale di Milano condannò Gianfranco Brollo al pagamento in favore di Gianfranco Travaglia della somma di lire 172.500.000, oltre interessi. Il debito non fu onorato. Oggetto: inammissibilità del ricorso per difetto di chiarezza. 1.1. Il 18.9.1996 venne a mancare Antonio Brollo, padre di Gianfranco Brollo. Nel proprio testamento Antonio Brollo non contemplò il figlio Gianfranco (come s’è detto, debitore di Gianfranco Travaglia).
Gianfranco Brollo non rivendicò nei confronti dei coeredi la propria quota ereditaria. 1.2. Premettendo i fatti appena riassunti, nel 1999 Gianfranco Travaglia propose in via surrogatoria, ex art. 2900 c.c., l’azione di riduzione ex art.553 c.c. nei confronti degli altri coeredi, utendo juribus del proprio debitore Gianfranco Brollo. 1.3. Con sentenza 20.5.2004 n. 6473 il Tribunale accolse la domanda e - per quanto ancora rileva -assegnò a Gianfranco Travaglia “la proprietà di una quota pari al 9,72% di tutti i beni immobili dei quali Antonio Brollo ha disposto con testamento a favore di Antonio Jules Brollo”. 1.4.
Passata in giudicato tale sentenza, nel 2006 Gianfranco Travaglia iniziò il giudizio di divisione, convenendo Antonio Jules Brollo (insieme ad altri coeredi, la cui posizione non viene qui in rilievo) dinanzi al Tribunale di Milano. Con sentenza 26.6.2012 n. 8926 il Tribunale di Milano, all’esito del giudizio di divisione:
a) assegnò a Gianfranco Travaglia quattro immobili [tre dei quali siti a Veddasca (VA), ed il quarto a Castelnovo del Friuli (PN)];
b) determinò“nella misura di euro 51.263 il conguaglio in denaro che [Gianfranco Travaglia]dovrà corrispondere a [Antonio Jules Brollo]”. Il gravame avverso di essa fu rigettato e la sentenza passò in giudicato.
2. Antonio Jules Brollo, invocando quale titolo esecutivo la sentenza di divisione, notificò a Gianfranco Travaglia due precetti: -) il primo il 2.10.2017; -)il secondo il 13.4.2018. Con tutti e due i precetti intimò il pagamento del conguaglio divisionale. 2.1. Gianfranco Travaglia propose due distinte opposizioni ex art. 615 c.p.c. avverso i suddetti precetti. Le due opposizioni vennero dapprima riunite,e poi separate. L’opposizione al precetto del 2017 fu rigettata e il relativo giudizio si concluse con l’ordinanza 21207/22 di questa Corte, che dichiarò inammissibile il ricorso di Gianfranco Travaglia per mancanza di chiarezza. 2.2. L’opposizione al precetto notificato nel 2018 forma invece oggetto del presente giudizio. A fondamento di essa l’opponente dedusse:
a) la nullità del precetto, in quanto notificato nonostante la previa notifica di altro precetto per il medesimo titolo, non perento;
b) che il conguaglio non era dovuto sia perché il creditore non aveva consegnato i beni oggetto di divisione; sia perché aveva disposto illegittimamente dei beni che doveva invece consegnare all’assegnatario, parte alienandoli a terzi, e parte concedendoli in locazione;
c) che nel precetto erano richiesti interessi e rivalutazione non dovuti;
d) infine, l’opponente dichiarò di volere opporre in compensazione un controcredito per vari danni causatigli da Antonio Jules Brollo, tra cui il deprezzamento degli immobili oggetto di assegnazione in sede di divisione e il nocumento all’immagine professionale dell’opponente, derivato dalla notifica d’un pignoramento presso terzi, poi lasciato estinguere. 2.3. Con sentenza 24.6.2019 n. 6159 il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione. Il Tribunale ritenne che: -) non è impedito al creditore notificare un secondo precetto fondato sul medesimo credito, a condizione che con esso non domandi le spese del primo, come nel caso di specie; -) il debitore è tenuto al pagamento degli interessi e della rivalutazione sul conguaglio divisionale anche se non indicati nella sentenza di divisione, trattandosi di “obbligazione di valore”; -) i crediti opposti in compensazione da Gianfranco Travaglia non erano né liquidi ed esigibili perché “non supportati da titolo esecutivo”.
La sentenza fu appellata dal soccombente. 2.4. Con sentenza 1°.2.2021 n. 383 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame. La Corte d’appello confermò le statuizioni del Tribunale, aggiungendo che: -) i “fatti successivi al giudicato” (non si chiarisce quali) non possono essere fatti valere in sede di opposizione all’esecuzione, se “comportano notevoli dilazioni della procedura esecutiva”, ma debbono essere fatti valere “in un distinto giudizio di cognizione”; -) di conseguenza dovevano rigettarsi tutte le eccezioni di compensazione sollevate dall’opponente, così come le richieste istruttorie da questi formulate a sostegno di esse.
La Corte accolse l’appello solo su un punto: la decorrenza degli interessi, che rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale venne posticipata al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divisione. Nondimeno, ritenuta “prevalente” la soccombenza dell’appellante, la Corte d’appello lo condannò alle spese di lite. 2.5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Gianfranco Travaglia con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria; ha resistito con controricorso Antonio Jules Brollo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Col primo motivo di ricorso Gianfranco Travaglia, formalmente invocando il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame di un fatto decisivo, affastella plurime censure che possono essere così riassunte:
a) ha errato la Corte d’appello nel rigettare l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo (che, si ricordi, era una sentenza di divisione passata in giudicato);
b) ha errato la Corte d’appello nel non considerare che “la sentenza di divisione non è attaccabile [sic] con l’esecuzione (…) fino quanto [sic] non è più soggetta a contestazione”;
c) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la successiva notifica di due precetti fondati sul medesimo titolo esecutivo costituisce un abuso del diritto;
d) ha errato la Corte d’appello nel trascurare di considerare che, in conseguenza delle condotte tenute da Antonio Jules Brollo, gli immobili assegnati all’odierno ricorrente in sede di divisione si erano deprezzati, con la conseguenza che il conguaglio stabilito dal Tribunale era diventato iniquo;
e) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la sentenza di divisione avesse efficacia di titolo esecutivo quanto al pagamento del conguaglio, nonostante il condividente non avesse mai esattamente adempiuto l’obbligo di consegna degli immobili spettanti all’odierno ricorrente. 1.1. Come già ritenuto da questa Corte, nel decidere analogo giudiziotra le stesse parti, scaturente dai medesimi fatti e redatto con la medesima tecnica scrittoria, il ricorso è inammissibile per inintelligibilità, ai sensi dell’art. 366, nn. 3, 4 r 6 c.p.c. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21207 del 5.7.2022).
Il ricorrente, infatti, nell’esposizione delle proprie censure dà per noti o presupposti fatti che non spiega; non riferisce con accuratezza i fatti di causa; mescola censure del più vario tipo in un unico motivo di ricorso, accomunando in modo inestricabile una congerie di doglianze irrimediabilmente eterogenee. 1.2. Inoltre, per quanto è dato ricavare dall’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto pure a fatica ricavabili, rileva il Collegio che: -) la censura di cui al § 1 che precede, sub (a), è inammissibile in quanto ha ad oggetto un provvedimento interinale e privo di decisorietà e definitività; -) la censura sub (b) è manifestamente infondata, in quanto la sentenza posta a fondamento della minacciata esecuzione era una sentenza passata in giudicato; -) la censura sub (c) è inammissibile in quanto non contiene nessuna ragionata censura avverso la statuizione della Corte d’appello, ma si limita a reiterare le medesime considerazioni svolte nei gradi di merito; -) la censura sub (d) è inammissibile per molte ragioni: sia perché prospetta una questione coperta dal giudicato; sia perché prospetta una questione di fatto; sia perché la prospetta in modo generico e confuso; -) la censura sub (e) è inammissibile in quanto la denuncia del vizio di omesso esame del fatto decisivo è impedita dalla sussistenza di una doppia decisione conforme nei gradi di merito, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis);
2. Anche col secondo motivo di ricorso il ricorrente mescola tre distinte censure, così riassumibili:
a) col precetto oggetto di opposizione Antonio Jules Brollo aveva preteso somme non dovute e comunque duplicato le spese già richieste col primo precetto;
b) illegittimamente la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la pretesa di pagamento degli interessi, in realtà non dovuti perché non contemplati nella sentenza di divisione;
c) illegittimamente e la Corte d’appello aveva ritenuto legittima la pretesa di pagamento della rivalutazione, in realtà non dovuta perché “non vi era prova della lievitazione del prezzo di mercato”. 2.1. La censura sub (a) è inammissibile ex art. 366, n. 6 c.p.c.. Il ricorrente non riassume, né trascrive in modo esaustivo, il contenuto del primo e quello del secondo precetto. Ciò impediscedi stabilire se davvero vi fu una duplicazione nella quantificazione delle spese di precetto. 2.2. La censura sub (b) è infondata, per quanto la motivazione della sentenza d’appello sul punto debba essere corretta.
L’obbligo di pagamento del conguaglio divisionale è una obbligazione pecuniaria, e come tutte le obbligazioni pecuniarie produce interessi ope legisdal momento del passaggio in giudicato della sentenza di divisione, ai sensi dell’articolo 1282, primo comma, c.c.. È quindi irrilevante che la sentenza di divisione non contenga una statuizione di condanna al pagamento degli interessi maturati successivamente ad essa. 2.3. La censura sub(c) è inammissibile. Il ricorrente infatti non trascrive né riassume il contenuto del precetto oggetto di opposizione (in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 c.p.c.), il che impedisce di stabilire se in quel precetto furono o meno richieste somme a titolo di rivalutazione monetaria.
3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha illegittimamente rigettato il motivo di gravame col quale si lamentava la mancata riunione delle due opposizioni a precetto da lui proposte avverso i due precetti notificati Antonio Jules Brollo. 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, a tacer d’altro, perché investe una valutazione che la legge riserva alla discrezionalità del giudice di merito ed un provvedimento meramente ordinatorio ed a cui, ad ogni buon conto, non può riconoscersi alcuna idoneità di definizione delle controversie.
4. Per quanto attiene la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, reputa la Corte che esiste nel caso di specie un grave motivo idoneo, ex art. 92 c.p.c., a giustificarne la compensazione integrale. Esso consiste nel fatto che, sebbene malamente o per nulla censurati in questa sede, la sentenza impugnata conteneva effettivamente alcuni errori di diritto: in particolare per avere affermato l’inesistente principio per cui i fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo non potrebbero essere invocati in sede di opposizione all’esecuzione, se il loro accertamento comporta “notevoli dilazioni nella procedura esecutiva”.
Con tale affermazione la Corte d’appello ha falsamente applicato l’art.1243 c.c. estendendo la regola ivi dettata ad una ipotesi non prevista dalla legge: e cioè l’inadempimento dell’obbligazione posta in rapporto di sinallagmaticità rispetto all’obbligo di pagamento del conguaglio divisionale. Altro, infatti, è eccepire un controcredito illiquido in compensazione; ben altro è sollevare l’exceptio inadimpleti contractus. Nel secondo caso non è mestieri invocare la mancanza di “pronta liquidazione”, perché il giudice non deve liquidare un credito, ma deve accertare se chi si afferma creditore ha adempiuto od offerto di adempiere la sua obbligazione.
Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif