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Ordinanza — n. 22087/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for material error correction due to lack of notification proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22087/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal for material error correction inadmissible because the respondent failed to prove the appeal was notified to his lawyer. Although the appellant claimed the appeal was sent via PEC and deposited by post, no evidence of notification existed in the file. Consequently, the court could not verify the timeliness of the deposit and dismissed the request while ordering the appellant to pay the respondent's legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: An appeal for material error correction is inadmissible if the appellant cannot prove notification, as the lack of proof prevents establishing the timeliness of the deposit, and such defects cannot be cured by subsequent defense.

Parole chiave

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material error correction inadmissibility due to lack of notification timeliness of deposit proof of notification burden legal fees allocation correzione di errore materiale corretta notificazione documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
Errore materiale infatti è solo quello che risulta prima facie del contesto letterale del provvedimento; per contro l’eventuale errore nello stabilire se un certo atto sia stato o non sia stato depositato sarebbe un errore percettivo, rientrante nella previsione di cui all’art. 395, n.
Art. 91 c.p.c.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 91 c.p
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Testo completo

iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per correzione di errore materiale n. 7921/21 proposto da: -) Locatelli Gianluca, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Franco Campione in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -ricorrente - contro -) Locatelli Paolo Carlo, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Laura Cappellari in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -controricorrente - per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione 27 gennaio 2022 n. 2442; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza 27.1.2022 n. 2442 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Paolo Carlo Locatelli, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 30.1.2019 n. 432, nei confronti di Gianluca Locatelli. Nella stessa ordinanza si dichiarò non luogo a provvedere sulle spese, sul presupposto che il controricorrente Gianluca Locatelli avesse depositato il proprio controricorso a mezzo del servizio postale, ma in Corte era pervenuta solo una fotocopia dell’atto, non firmata. Oggetto: ricorsoper pretesa correzione di errore materiale -inammissibilità 2.

Gianluca Locatelli ha proposto ricorso per correzione di errore materiale del suddetto provvedimento, deducendo che il controricorso era stato “notificato via PEC e depositato in cancelleria per posta unitamente alla procura firmata, in originale, e alla relatadi notifica ed attestazione di conformità”. Ha altresì depositato memoria.

3. Paolo Carlo Locatelli ha depositato memoria eccependo l’improcedibilità del ricorso, in quanto mai notificatogli, e del quale poté avere conoscenza solo per avere ricevuto la comunicazione di cancelleria concernente la data fissata per la decisione in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il resistente Paolo Carlo Locatelli ha sollevato due eccezioni preliminari:

a) il ricorso non è stato notificato al difensore domiciliatario del resistente;

b) il ricorso non è stato depositato entro venti giorni dalla notifica. 1.1. La prima di tali eccezioni è fondata e comporta l’inammissibilità del ricorso. Ed infatti né nel fascicolo cartaceo, né nel fascicolo telematico, vi è prova dell’avvenuta notifica del ricorso. La mancanza della prova della data di notifica del ricorso, poi, impedisce di stabilire se il deposito di quest’ultimo, avvenuto il 15 maggio2023, sia stato tempestivo. 1.2. Né i suddetti vizi possono essere sanati dallo svolgimento di difese da parte del resistente: tali difese, a tutto concedere, potrebbero sanare infatti eventuali vizi della notifica, ma non la tardività del deposito.

2. In merito alla regolazione delle spese, osserva il collegio che il ricorso qui in esame, sebbene qualificato dal ricorrente “ricorso per correzione di errore materiale”, in realtà prospettava un vizio che in astratto costituisce un errore revocatorio. Errore materiale infatti è solo quello che risulta prima facie del contesto letterale del provvedimento; per contro l’eventuale errore nello stabilire se un certo atto sia stato o non sia stato depositato sarebbe un errore percettivo, rientrante nella previsione di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.. Così qualificato il ricorso, ne consegue che esso soggiace alla regola di cui all’art. 91 c.p.c., e non è invece applicabile il principio (nemmeno pacifico) secondo cui nel giudizio per correzione di errore materiale non è luogo a provvedere sulle spese, in quanto trattasi di procedimento amministrativo e non giurisdizionale.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.Q. M. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Gianluca Locatelli alla rifusione in favore di Paolo Carlo Locatelli delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl