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Ordinanza — n. 22003/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22003/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22003/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27028/2020 R.G. proposto da : FREDIANI PAOLO e BOSCARIOL ELEONORA, elettivamente domiciliati in ROMA al corso TRIESTE n. 37, presso lo studio dell’avvocato BUCCARELLI MARIA PIA (BCCMRP51M50H501W) rappresentati e difesi dall'avvocato CAPPELLETTO PATRIZIA MADDALENA (CPPMDL59S55Z326Y) -ricorrente– contro WIND TRE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaZANARDELLI, 34, presso lo studio dell’avvocato CUTOLO DANIELE (CTLDNL67R10F839M) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 1480/2020 depositata il23/01/2020.

Regesto Legislator

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art. 115 cod. proc. civ, art. 412 bis c.p, art. 416 c.p, art. 420 c.p, art. 346 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 22003/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, co mma 1 , n. 3 cod. proc. civ., dell’art . 1 , comma 11, della legge n. 249 del 31/07/ 19 97 e successive delibere dell’Autorità Garante delle Comunicazioni, riguardo alla valutazione operata sulla mancata corrispondenza tra la prospettazione della domanda tra lafase giudiziale e quella stragiudiziale. Il secondo motivo di ricorso afferma violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all’inadeguatezza delle contestazioni mosse da Wind Tre S.p.a. nelle fasi di merito.

Parole chiave

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deduzione delle spese professionali violazione dei doveri professionali servizi di telecomunicazione ripetibili dell'avvocato difetto di legittimazione dell'associazione diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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art. 115 cod. proc. civ
civ., in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all’inadeguatezza delle contestazioni mosse da Wind Tre S.p.a.
art. 412 bis c.p
165 del 2001, vigente "ratione temporis", costituisce, al pari di quello di cui all'art. 412 bis c.p.c.
art. 416 c.p
183 del 2010 - una condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro, la cui mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c.
art. 420 c.p
art. 346 cod. proc. civ
644305 -01) in tema di riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., posto che detto orientamento di riferisce alle eccezioni di merito (quale tipicamente quella di prescrizione) alle quali non pare riconducibile quella posta a base della propria decisione da parte del Tribunale di Roma.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27028/2020 R.G. proposto da : FREDIANI PAOLO e BOSCARIOL ELEONORA, elettivamente domiciliati in ROMA al corso TRIESTE n. 37, presso lo studio dell’avvocato BUCCARELLI MARIA PIA (BCCMRP51M50H501W) rappresentati e difesi dall'avvocato CAPPELLETTO PATRIZIA MADDALENA (CPPMDL59S55Z326Y) -ricorrente– contro WIND TRE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla viaZANARDELLI, 34, presso lo studio dell’avvocato CUTOLO DANIELE (CTLDNL67R10F839M) che lo rappresenta e difende -controricorrente – avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 1480/2020 depositata il23/01/2020.

R.g. n. 27028 del 2020; Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/06/2023, dal Consigliere relatore Cristiano V alle , osserva quanto segue. RILEVATO CHE: Paolo Frediani e Eleonora Boscariol , quali componenti dello studio professionale Frediani, convennero in giudizio , dopo l’esperimento della procedura stragiudiziale, dinanzi al Giudice di pace di Pisa Wind Tre S.p.a. al fine del l’accertamento d ella responsabilità dell’operatore telefonico in relazione ad una mancata volturazione del contratto di telefonia mobile, con contestuale richiesta di risarcimento dei danni per la mancata detrazione fiscale delle spese nel passaggio da singolo professionista ad associazione professionale.

Il Giudice di pace di Pisa, su espressa eccezione della convenuta in pieno contraddittorio , declinò la competenza per territorio, in favore del Giudice di pace di Roma. La causa venne ritualmente riassunta dal Frediani e dalla Boscarioldinanzi al Giudice di pace di Roma La convenuta Wind S.p.a. eccepiva la mancata corrispondenza della domanda tra la fase giudiziale e quella stragiudiziale. Il Giudice di pace di Roma , pur non pronunciandosi in merito alla eccezione formulata, rigettava la domanda per mancanza di prova in merito ai fatti dedotti.

Il Frediani e la Boscariol proponevano appello al Tribunale di Roma. Wind Tre S.p.a. ec c e pi va l’inammissibilità dell’appello e l’improcedibilità della domanda per la mancata corrispondenza tra la fase giudiziale e quella stragiudiziale. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1480 del 23/01/2020, rigettava l’appello. R.g. n. 27028 del 2020; Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle Avverso la sentenza di secondo grado Paolo Frediani e Eleonora Boscariolpropongono ricorso per cassazione , affidato a due motiv i. Resiste con controricorso Wind Tre S.p.a.

Parte ricorrente ha depositato memoria. RITENUTO CHE: Il controricorso della Wind Tre S.p.a. non risulta ritualmente sottoscritto dal difensore della detta società avvocato Daniele Cutolo, e pure non risulta firmata, per autentica, dal difensore, la stessa procura alle liti per il giudizio di cassazione, come ritualmente eccepito, in memoria difensiva, dalla difesa dei Frediani e Boscariol. P ertanto il controricor so è inammissibile e non pot rà tenersi conto delle prospettazionidifensive contenute nell’atto. I ricorrenti censurano come segue la sentenza del Tribunale di Roma.

Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, co mma 1 , n. 3 cod. proc. civ., dell’art . 1 , comma 11, della legge n. 249 del 31/07/ 19 97 e successive delibere dell’Autorità Garante delle Comunicazioni, riguardo alla valutazione operata sulla mancata corrispondenza tra la prospettazione della domanda tra lafase giudiziale e quella stragiudiziale. Il secondo motivo di ricorso afferma violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., con riferimento all’inadeguatezza delle contestazioni mosse da Wind Tre S.p.a. nelle fasi di merito.

Il primo motivo di ricorso è fondato: la sentenza del Tribunale di Roma ha rigettato l’appello affermando che vi deve essere perfetta coincidenza tra la domanda giudiziale e l’istanza di conciliazione, che concretizza l’attivazione della condizione di procedibilità della domanda. R.g. n. 27028 del 2020; Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle Questa Corte (Cass. n. 23072 del 25/07/2022 Rv. 665568 -01) ha di recente affermato che nelle controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti il disposto dell'art. 1, comma 11, l. n. 249 del 1997, secondo cui la domanda giudiziale non può essere presentata fino a che non sia esperito il tentativo di conciliazione, va inteso nel senso che l'istanza di conciliazione deve contenere le stesse richieste (compresa quella risarcitoria) da avanzare all'autorità giudiziaria, poiché solo in caso di corrispondenza la controparte può valutare, soppesando i rischi connessi all'instaurazione della lite, l'opportunità di un accordo stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il ricorso dell'utente, volto ad ottenere l'indennizzo e il risarcimento del danno causato dalla mancata attivazione di alcune linee telefoniche, perché l'istanza di conciliazione non prospettava tali domande, ma la sola richiesta di riattivazione del servizio).

Nondimeno, a fronte di una non perfetta coincidenza di contenuto tra istanza stragiudiziale e domanda giudiziale la conseguenza non può essere individuata, come ritenuto dal giudice di merito, nel rigetto della domanda, in quanto detta statuizione presuppone una cognizione sui fatti a ddotti, con potenziale attitudine al giudicato, bensì nella improcedibilità, se del caso parziale (ossia limitatamente a una delle voci, nella specie quella risarcitoria di euro ottanta originariamente richiesta dai Frediani e Boscariol in sede stragiudiziale). La soluzione della questione poteva essere adeguatamente attinta, dal giudice dell’impugnazione territoriale, da una più completa conoscenza della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (segnatamente Sez.

U n. 8241 del 28/04/2020 Rv. 657615 - 02) che ha affermato che nelle controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del R.g. n. 27028 del 2020; Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio deve essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e proseguirà all'esito di qu es t o, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito.

Anche a prescindere da una cognizione della giurisprudenza nomofilattica di questa Corte, la soluzione adottata dal Tribunale di Roma in punto di mancanza di istanza di conciliazione non ha in ogni caso un adeguato sos te gn o normativo e non risulta essere stata legislativamente prevista come in altri ambiti processuali quale quello delle controversie agrarie e di quelle in materia di lavoro, per le quali ultime l’istituto è stato abrogato, potendo peraltro utilmente compulsar si la più recente giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa Corte, formatasi sul previgente istituto conciliativo (Cass. n. 14759 del 10/05/2022 Rv. 664694 - 01) , secondo la quale « l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto all'art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001, vigente "ratione temporis", costituisce, al pari di quello di cui all'art. 412 bis c.p.c. -norme entrambe abrogate dalla l. n. 183 del 2010 - una condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro, la cui mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c. e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, purché non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., con la conseguenza che ove l'improcedibilità dell'azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio».

R.g. n. 27028 del 2020; Ad 21/06/2023; estensore: C. Valle In ordine, peraltro, alla ritualità dell’esame, da parte del Tribunale, quale giudice di appello, dell’eccezione di improcedibilità per mancanza di identità tra il contenuto dell’istanza stragiudiziale e la domanda giudiziale non appare particolarmente calzante il richiamoalla giurisp rudenza nomofilattica sviluppatasi a partire dal 2017 (Sez. U n. 11799 del 12/05/2017 Rv. 644305 -01) in tema di riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., posto che detto orientamento di riferisce alle eccezioni di merito (quale tipicamente quella di prescrizione) alle quali non pare riconducibile quella posta a base della propria decisione da parte del Tribunale di Roma.

Il primo motivo di ricorso è pertanto, fondato e deve essere accolto. Il secondo motivo è assorbito. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, per gli ulteriorie necessari accertamenti di fatto, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, al quale è demandato di provvedere anche sulle spese della fase di legittimità. Il deposito della motivazione è stato riservato nel termine di cui all’art. 380 bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accoltoe rinvia al Tribunale di Roma, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizi