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Ordinanza — n. 21999/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to challenge first-instance qualification under appearance principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21999/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the lower court's qualification of the initial procedural act. The appellant had filed an opposition to enforcement proceedings, which the first-instance judge explicitly categorized under Article 617 of the Code of Civil Procedure, thereby precluding an appeal. The Court ruled that under the principle of appearance, the appellant was bound by this qualification and could only have sought review via a cassation appeal, not an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 618 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a first-instance court qualifies a procedural act under specific statutory provisions, the opposing party is bound by that qualification under the principle of appearance and must use the exclusive remedy prescribed for that qualification, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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appeal inadmissibility principle of appearance qualification of procedural acts enforcement proceedings cassation appeal requirement revoca del trasferimento patrimoniale azione di rivendicazione nel pignoramento trasferimento privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
Ciò in quanto la spiegata opposizione era stata espressamente qualificata dal Tribunale come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sicché il Fiorenza avrebbe necessariamente dovuto impugnarla con ricorso per cassazione, e non con l’appello.
Art. 618 c.p.c.
asferimento –Inappellabilità della sentenza ex art. 618 c.p.c. FRANCO DE STEFANO Presidente AUGUSTO TATANGELO Consigliere IRENE AMBROSI Consigliere MARCO ROSSETTI Consigliere Ud.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta “ violazione e falsa applicazione di legge art. 360 comma1 n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 618 c.p
asferimento –Inappellabilità della sentenza ex art. 618 c.p.c.
art. 617 c.p
Ciò in quanto la spiegata opposizione era stata espressamente qualificata dal Tribunale come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sicché il Fiorenza avrebbe necessariamente dovuto impugnarla con ricorso per cassazione, e non con l’appello.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17646/2021
– egli non av rebbe che potuto impugnar e la prima decisione direttamente con ricorso per cassazione, non potendo dolersi con l’appello della pretesa erroneità della qualificazione della domanda da parte del primo giudice (per tutte, Cass. n. 17646/2021).
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Testo completo

asferimento –Inappellabilità della sentenza ex art. 618 c.p.c. FRANCO DE STEFANO Presidente AUGUSTO TATANGELO Consigliere IRENE AMBROSI Consigliere MARCO ROSSETTI Consigliere Ud. 18.5.2023AC Cron. R.G.N. 31022/2021 SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 31022/2021R.G. proposto da: FIORENZA VINCENZO, elettivamente domiciliatoin Roma, Via Veturia n. 45 , presso lo studio dell’avv. Roberto Imperiali, rappresentato e dife so dall’avv. Mario Navacome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro CONDOMINIO VIA DEBUSSY 10 DI MILANO, ISP OBG s.r.l., ERRICHIELLO GENNARO -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milanon. 1703/2021, depositata il 28.5.2021;

N. 31022/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 18.5.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Nell’ambito dell’esecuzione immobiliare promossa dal Condominio di Via Debussy, 10, Milano, fondata su decreto ingiuntivo per spese condominiali, in danno di Marina Giussani, con ricorso del 14.6.2017 Vincenzo Fiorenza propose opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento emesso dal g.e. del Tribunale di Milano in data 25.5.2017 in favore di Gennaro Errichiello, assumendo che il bene oggetto di procedura esecutiva non appartenesse alla debitrice esecutata Marina Giussani, che ne era solo formale intestataria.

Assumeva infatti l’opponente che egli e la propria moglie, debitrice esecutata, avessero regolato vicendevoli rapporti familiari con disposizione dei beni immobili nei confronti dei figli e che in virtù di taliatti la debitrice non fosse realmente proprietaria dell’immobile staggito. Negata la sospensione dal g.e., il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione con sentenza n. 4576/2019, evidenziando che la questione della proprietà dell’immobile era stata già sollevata dal Fiorenza con altro ricorso, senza esito, e che altra domanda di accertamento del preteso diritto era stata anch’essa respinta dal Tribunale.

La Corte d’appellodi Milano, adita dal Fiorenza, dichiarò il gravame inammissibile con sentenza del 28.5.2021. Ciò in quanto la spiegata opposizione era stata espressamente qualificata dal Tribunale come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., sicché il Fiorenza avrebbe necessariamente dovuto impugnarla con ricorso per cassazione, e non con l’appello. N. 31022/21R.G. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione Vincenzo Fiorenza, affidandosi a formali tre motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta “ violazione e falsa applicazione di legge art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. errata declaratoria di inammissibilità dell’appello - Errata applicazione degliartt. 617, 618 e 619 c.p.c. ” , nella parte in cui è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello ex art. 618 c.p.c. per tratta rsi di opposizione agli atti esecutivi, non essendosi considerato che le domande proposte erano in realtà autonome domande di merito sull’accertamento della proprietà. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di legge art. 360 n. 3 cpc –omesso esame della domanda ex art. 112 c.p . c .

”, per avere la Corte d’appello dichiarato l’inammissibilità del gravame senza affatto considerare le ulteriori domande di merito formulate, né i relativi motivi di impugnazione. 1.3– Con il terzo motivo , infine, si denuncia “ violazione e falsa applicazione di legge articolo 360 c 1 n. 3 cpc – Violazione dell’art. 112 cpc omesso esame di domande rilevanti– Richiamo delle questioni di merito non decise dalla Corte di appello in quanto ritenute assorbite”; con detto mezzo, si richiamano le questioni ritenute assorbite nel giudizio di merito, in vista del disponendo giudizio di rinvio.

N. 31022/21R.G. 2.1 –Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente non ha coltola ratio decidendi dell’impugnata decisione. La Corte d’appello ambrosiana, infatti,ha ritenuto l’inammissibilità del gravame perché:1) si tratta di opposizione agli atti esecutivi , investendo e ssa il decreto di trasferimento; 2)la sentenza di primo grado così l’ha qualificata (ergo, per il principio dell’apparenza, il Fiorenza avrebbe dovuto impugnare quest’ultima senz’altro con ricorso per cassazione, e non con l’appello). Col ricorsoqui in esame, il Fiorenza si dilunga su molteplici questioni meritali ed insiste anche sulla molteplice natura delle domande spiegate col ricorso introduttivo, ma omette del tutto di considerare che –posto che, come rilevato dalla Corte d’appello, il Tribunale aveva qualificato l’intera opposizione come ex art. 617 c.p.c.

– egli non av rebbe che potuto impugnar e la prima decisione direttamente con ricorso per cassazione, non potendo dolersi con l’appello della pretesa erroneità della qualificazione della domanda da parte del primo giudice (per tutte, Cass. n. 17646/2021). Pertanto, non essendo stata ritualmente censurata l’impostazione adottata dalla Corte d’appello sul punto (ossia, che essa non avrebbe potuto sindacare la qualificazione offerta dal Tribunale di Milano circa la natura delle domande complessivamente spiegatedal Fiorenza, giacché sprovvista del relativo potere, al lume delle conseguenze derivanti dall’applicazione del principio dell’apparenza, ai fini dell’impugnazione), ne deriva che sulla decisione di primo grado è irrimediabilmente sceso il giudicato, sicché ogni altra questione, ivi compresa quella dell'integrità o meno del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari, è ormai definitivamente preclusa.

N. 31022/21R.G. 3.1 –In defi niti va, il ricorso è inammissibile . Nulla va disposto sull e spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se do