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Ordinanza — n. 21914/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming late contestation of EU directive compliance for medical specialization remuneration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21914/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Helene Kontostanou's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying her claim for adequate medical specialization remuneration. The appellant argued that the late contestation of the course's non-inclusion in EU directive lists was inadmissible, but the court held this was a matter of defense rather than a preclusive exception. Consequently, the court ruled that the appellant failed to prove the specialization's equivalence to those in at least two other Member States, a factual requirement essential for the claim.

Regesto Legislator

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Art. 345, comma 2, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The inclusion of a medical specialization course in EU directive lists is a constitutive fact of the claim; its absence is a defense, not a preclusive exception, and must be proven by the applicant.

Parole chiave

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medical specialization remuneration EU directive compliance late contestation defense preclusive exception Member State equivalence copertura della fisioterapia diritto dello sport prestazioni per lesione al ginocchio

Disposizioni normative citate

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Art. 345, comma 2, c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 2043 cod. civ.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., nonché delle direttive CEE nn.
Direttive CEE nn. 362/75, 363/75, 82/76, 93/16
civ., nonché delle direttive CEE nn. 362/75, 363/75, 82/76, 93/16 e del d.
d. lgs. n. 257 del 1991
362/75, 363/75, 82/76, 93/16 e del d. lgs. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 2043 cod. civ
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., nonché delle direttive CEE nn.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 19107 del 2018
Né può darsi rilievo a quanto osservato da Cass. Sez. U. n. 19107 del 2018 al punto 4, ove si osserva che la censura di non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria era inammissibile essenzialmente perché la censura comportava accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.
Cass. n. 23577 del 2011
Cass. n. 458 del 2019
Cass. n. 4050 del 2023
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Testo completo

igliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7510/2019 proposto da: Kontostanou Helene, rappresentata e difesa dall'avvocato Del Prete Carmela; -ricorrente - contro Presidenza del Consiglio dei Ministri; -intimata – avverso la sentenza n. 5463/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal consigliereENRICO SCODITTI Rilevato che: Helene Kontostanou, con altri medici, convenne in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la condanna al pagamento della remunerazione adeguata, in via subordinata a titolo risarcitorio per l’inadempimento all’obbligo di recepire la direttiva comunitaria, in relazione al corso di specializzazione medica in Medicina dello Sport.

Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento della somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di corso oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con sentenza di data 4 settembre 2018 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, rigettando la domanda. Osservò la corte territoriale che il corso di Medicina dello Sport non era incluso nell’elenco deidiplomi di cui all’elenco allegato alle direttive CEE e che non era stato provato che si trattasse di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.

Ha proposto ricorso per cassazione Helene Kontostanou sulla base di due motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345, comma 2, e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la non inclusione del titolo “Medicina dello Sport” è stata per la prima volta eccepita con l’atto di appello e pertanto tardivamente.

Il motivo è infondato. In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusionedei corsi di specializzazione neglielenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche, quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse neglielenchi (da ultimo Cass. n. 4050 del 2023; n. 25363del 2022).

Nella memoria si richiama una pronuncia della Corte d’appello di Roma che ha fatto applicazione di Cass. n. 20376 del 2018, ordinanza che, secondo l’assunto della parte ricorrente, supporterebbe quanto denunciato con l’odierna censura. Il citato precedente non contraddice il principio di diritto sopra richiamato, perché riguarda gli effetti della non contestazione che si sarebbero verificati, nel caso di specie, per la tardiva contestazione effettuata solo in comparsa conclusionale (e comunque la contestazione può essere riferita solo all’equipollenza e non alla questione di diritto della ricomprensione nell’elenco in discorso).

Q uanto a Cass. n. 14107 del 2015, pure evocata nella memoria, essa considerò nuova la deduzione con il motivo perché svolta solo in sede di legittimità, senza specificare se l’equipollenza fosse stata allegata in primo grado). Né può darsi rilievo a quanto osservato da Cass. Sez. U. n. 19107 del 2018 al punto 4, ove si osserva che la censura di non conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria era inammissibile essenzialmente perché la censura comportava accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Va rimarcato che nell’odierno ricorso le deduzioni del motivo sono comunque inidonee perché non si chiarisce se in primo grado sia stata allegata l’equipollenza di medicina dello sport a qualche specializzazione, posto che solo in tal caso si sarebbe potuto porre una questione di preclusione della contestazione, mentre sulla ricomprensione nell’elenco, trattandosi di mera quaestio iuris, la preclusione della contestazione non avrebbe potuto operare.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., nonché delle direttive CEE nn. 362/75, 363/75, 82/76, 93/16 e del d. lgs. n. 257 del 1991, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il risarcimento non può essere limitato solo a coloro che abbiano frequentato corsi inclusi nell’elenco allegato alle direttive indicate in rubrica perché spettava allo Stato italiano dare completa attuazione alla norma comunitaria organizzando corsi conformi alle suddette direttive, pena il danno da perdita di chance per i medici.

Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte,l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive Europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (Cass. n. 23577 del 2011; n. 458 del 2019, n. 4050 del 2023).

Il motivo non spiega perché l’inadempimento statuale alle direttive avrebbe determinato un danno da perdita di chance se l’obbligo inadempiuto non riguardava la specializzazione frequentata dalla ricorrente. Non è fornita alcuna spiegazione sul perché lo Stato avesse l’obbligo di estendere a qualsiasi specializzazione le previsioni delle direttive. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza della partecipazione della parte intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis