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Ordinanza — n. 21846/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal by the appellant company satisfying statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21846/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court's judgment extinguished following a formal withdrawal by Calampiso S.p.a. The appellant, represented by two lawyers, submitted a written declaration of renunciation on July 3, 2023, which met the procedural requirements of the Civil Procedure Code. Since the appellee, Girovagando S.r.l., did not defend itself, the Court ruled that no further proceedings were necessary and the case was closed without addressing the merits of the lease termination dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, ultimo comma c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when the appellant formally renounces the right to appeal, satisfying the statutory requirements for withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code Cassation appeal formal renunciation responsabilità dell'appaltatore restituzione e risarcimento adempimento inesatto

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2 c.p.c.
Art. 391, ultimo comma c.p.c.
civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22311/2020R.G. proposto da Calampiso S.p.a., rappresentata e difes a dal Prof. Avv. Alberto Stagno d'Alcontres (p.e.c. indicata: alberto.stagno@cgn.legalmail.it ) е dall'avv. Domenico Damiani(p.e.c. indicata: domenicodamiani@pecavvpa.it ) , con domicilio eletto in Roma, Via Federico Cesi , n. 72 , presso lo studio dell'avv. Domenico Bonaccorsi Di Patti (p.e.c. indicata: domenicobonaccorsidipatti@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – contro Fallimento Girovagando S.r.l.; –intimato – Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 258 /20 20 , depositata il 21 aprile2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: La Calampiso S.p.a. ricorre con otto mezzi, nei confronti del Fallimento Girovagando S.r.l. (che non svolge difese nella presente sede), avverso la sentenza n. 258/2020 , resa pubblica il 21 aprile 2020, con la quale la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento del gravameprincipale proposto dalla Curatela e in conseguente parziale riforma della decisione di primo grado, confermata la risoluzione, già dichiarata dal primo giudice, del contratto di affitto di azienda con il quale la Girovagando S.r.l. in bonis aveva assunto la gestione commerciale del complesso immobiliare denominato Villaggio Calampiso, per inadempimento della concedente Calampiso S.p.a., ha condannato quest’ultimaa pagare alla controparte:

a) la somma di € 500.000,00, a titolo di restituzione del deposito cauzionale, oltre interessi dalla data della domanda al saldo;

b) la somma di € 544.500,00 a titolo di rimborso delle somme spese per lavori di manutenzione, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; considerato che: èpervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 3 luglio 2023, alle ore 11,52, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firma autografa dai legali rappresentanti della società ricorrente e digitalmente dal procuratore; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria; non avendo l’intimato svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese; deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Cor