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Decreto — n. 21832/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21832/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Monterotondo, did not act within the required timeframe after the proposal for case closure was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case closure within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment extinguished.

Parole chiave

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non-appeal extinction of judgment statutory deadline procedural default litigation costs aggiudicazione di appalto comunale surrogazione delle Comunità imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono a carico del ricorrente.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7428/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI MONTEROTONDO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato MANZARI ANTONIO (MNZNTN74D01F376A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CHEFER S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO FILIPPO (DJRFPP33L09F839A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CHEFER Srl -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5968/2021 depositata il 15/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.000,00. Così deciso in Roma,il 1