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Decreto — n. 21830/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request a decision within the statutory forty-day period.

Numero d'incarto Decreto — n. 21830/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the judgment of peace judge extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory forty-day period. Although the applicant submitted a waiver on the last day, the court held that under the accelerated procedure of Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, no alternative exists between extinction for lack of request and reactivation of the trial. Consequently, the judgment was dismissed, and the applicant was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure to request a decision within the forty-day period prescribed by law results in the automatic extinction of the cassation appeal, rendering any subsequent waiver ineffective.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty-day decision period accelerated procedure waiver ineffectiveness litigation costs allocation ripetibili dell'avvocato spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
425/2022depositata il 19/04/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
425/2022depositata il 19/04/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.e comunicata alle parti;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1766/2023 R.G. proposto da : GRAZIANO PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIANO PAOLO (GRZPLA69A26A399X) -ricorrente- contro COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARI FABIO MARIA (FRRFMR59P10F839X) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE ADER -intimata- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE di ARIANO IRPINO n. 425/2022depositata il 19/04/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato, ancora, che la rinuncia di parte ricorrente (di cui neppure consta l’accettazione della controparte), intervenuta l’ultimo giorno utile per chiedere la decisione del ricorso, non rileva, per la specialità del rito disegnato dall’art. 380-bis cod. proc. civ.: sicché, formulata la proposta di definizione accelerata, non è data alternativa tra l’estinzione da mancata istanza di decisione e la riattivazione del rito per la decisione seguito alla relativa istanza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato in dipendenza della mancata presentazione di istanza di decisione e che quindi deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 380-bis ( secondo c omma ) e 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: riguardo alle quali non può giovare alla parte ricorrente la documentazione prodotta in uno alla dichiarazione di rinuncia, in quanto sottratta, per le modalità di suo deposito, al contraddittorio delle parti;

Ritenuto che, comunque, i profili di inammissibilità originari, che pure hanno indotto almeno uno degli intimati ad investire risorse per resistere al ricorso, neppure giustificherebbero l’invocata compensazione; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 (trecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in