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Ordinanza — n. 21818/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for omitting full confession text when evaluating extrajudicial admission under Art. 2735 Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21818/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision because it failed to consider the complete text of an extrajudicial confession made to a third party. The appellant argued that the lower court ignored a crucial sentence preceding the admitted damage, focusing only on the indemnification clause. The Court ruled that the lower court's omission violated the principle that extrajudicial confessions are freely evaluated but must be fully examined to determine their confessional value and animus confitendi.

Regesto Legislator

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Art. 2735 c.c.: The judge's power to evaluate extrajudicial confessions is discretionary and requires adequate motivation; omitting part of the confession text vitiates the evaluation and precludes the finding of animus confitendi.

Parole chiave

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extrajudicial confession animus confitendi Civil Code 2735 omission of evidence appellate review responsabilità per danni da acqua responsabilità civile del comune responsabilità del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 2735 c.c.
Ambrosi Giova richiamare al riguardo , ed in termi ni generali , il principio pacificamente affermato da questa Corte secondo cui la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo è liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell’art. 2735 cod.
art. 2051 c.c
2.D enuncia, inoltre , con il se condo motivo , “ omesso esame di fatti decisivi in relazione alla sussistenza del nesso causale e conseguente violazione dell’art. 2051 c.c.(violazione dell’art.
art. 331 c.p
art. 2735 cod. civ
Ambrosi Giova richiamare al riguardo , ed in termi ni generali , il principio pacificamente affermato da questa Corte secondo cui la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo è liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell’art. 2735 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 04/03/1991 n. 2231
Cass. Sez. L, 04/03/1991 n. 2231 ; in senso conforme, di recente,Cass.
Cass. Sez. 6-2, 14/02/2020 n. 3698
Cass. Sez. 2, 09/04/1980 n. 2279
Cass. n. 75/1951
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18967/2019R.G. proposto da AMAP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatoe difeso dagli avv.ti Eugenio Gallerani e Daniela Milanesi , come da procura speciale in calce al ricorso,elettivamente domiciliato in R oma , presso lo studio dell’avv. Francesco Ferroni, via Sabotino n. 46; -ricorrente - contro CADF s.p.a.– Ciclo Integrato Acquedotto Depurazione Fognatura - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. Carmela Cappello, come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv.

Massimiliano Oggetto: Responsabilità civile – . – Danno da allagamento – Missiva - C onfessione stragiudizialefatta ad un terzo – Contenuto complessivo – Accertamento -Necessità CC 5.05.23 n.R.G. 18967/19 Pres. D. Sestini Est. I. Ambrosi Scaringella, via degli Ottavin. 9; -resistenti– nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONIS.P.A., (già I.N.A. Assitalia Assicurazioni s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Loberti e Roberto Montagnani, come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, pr esso lo studio dell’avv.

Simona Rinaldi Gallicani, via Baldo degli Ubaldin. 66; -resistente – nonché contro PROVINCIA di FERRARA, e COMUNE di MASSAFISCAGLIA, - i ntimat i - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1481 /201 9 , pubblicata l’08/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 5 maggio 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. FATTI DI CAUSA 1. AMAP s.r.l. conveniva in giudizio CADF s.p.a. chiedendo venisse accertata la responsabilità di quest’ultimoa norma gli artt. 2051 e 2043 c.c. quale gestore della rete fognaria per il sollevamento delle botole di chiusure dei pozzetti e per la rottura delle condutture,con conseguente fuoriuscita e spargimento d’acqua, al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno causato dagli allagamenti verificatisi in data 12 e 14 giugno 2008 nei locali enelle aree di sua proprietà .

CADF si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa i l Comune di Massafiscaglia, quale proprietario della rete fognaria, la Provincia di Ferrara, quale proprietaria dei fossi di scolo, al fine di sentirli condannare o in solido,o in via esclusiva, CC 5.05.23 n.R.G. 18967/19 Pres. D. Sestini Est. I. Ambrosi per i fatti dedotti dalla società attricee la Compagnia di assicurazioni UGF al fine di essere garantita per la R . C . A. . Si costitui va la Provincia e la Compagnia di assicurazioni, il Comune chiamato restava contumace.

Esperita la prova testimoniale e la CTU, il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 452 del 2013 ha rigettato la domanda condannando l’attore alla refusione delle spese sianei confronti del convenuto che dei chiamati. 2.AMAP s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza di prime cure . Nel giudizio d’appello si costituiva CADF e , con distinte comparse , sia la Provincia sia la C ompagnia di assicurazioni , mentre il Comune chiamato restava contumace. L a Corte d ’ appello di Bologna rigettava il gravame , confermava la sentenza di prime cure e condannava l’appellantea rifondere le spesedel grado d’appello in favore della par te appellat a e dei chia mati .

3. Avverso la se ntenza d'appello, AMAP ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione . Hanno resistito con distinticontroricorsi CADF e Unipolsai Assicurazioni . La Provincia di Ferrara e Comune di Massafiscaglia, sebbene intimat i , non ha nno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministeronon ha depositato conclusioni scritte. La part e ricorrente e quelle resistent i ha nno depositato distinte memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La società ricorrent e lamenta con il p rimo motivo di ricorso , “violazione degli artt. 2735, 2730 e 2732c.c. in relazione alla confessione stragiudiziale resa dal CADF s.p.a. (violazione dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.)”;in particolare, lamenta il difetto di sussunzione commesso dalla Corte d’appello che non ha qualificato come confessione stragiudiziale un a lettera in data 4/9/2009 inviata dal CADF s.p.a. ad ASSICOOP Ferrara (agente di UnipolSai Assicurazioni s.p.a.) e,per conoscenza, ad AMAP s.r.l., CC 5.05.23 n.R.G. 18967/19 Pres.

D. Sestini Est. I. Ambrosi nella quale CADFaveva dichiarato “come già ampiamente riportato nella corrispondenza intercorsa, abbiamo v erificato che il danno AMAP è stato causato dalla rottura del condotto fognario. Riteniamo quindi che il danno sia indennizzabile ai sensi della polizza a suo tempo sottoscritta”; contesta in proposito l’assunto difensivo di CADF, recepito dai giudici di merito , secondo cui con detta lettera CADF intendeva soltanto sollecitare l’operatività della copertura assicurativa e che non vi era pertanto la volontà di dichiarare un fatto a sé sfavorevole;a parere del ricorrente la volontà d i dichiarare un fatto a sé sfavorevole sarebbe insita nella circostanza di aver inviato la lettera anche ad AMAP. 2.D enuncia, inoltre , con il se condo motivo , “ omesso esame di fatti decisivi in relazione alla sussistenza del nesso causale e conseguente violazione dell’art. 2051 c.c.(violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.)”, per aver omesso il giudice d ’ appello di esaminare risultanze istruttorie decisive (due dichiarazioni testimoniali e foto grafie prodotte nel giudizio di primo grado) e per a vere escl us o la responsabilità di CADF , in mancanza della prova del caso fortuito da quest’ultimo non fornita, in violazione dell’art. 2051 c.c.. 3.Lamenta con il terzo motivo, “violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alle spese processuali (violazione di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.); per aver la Corte d’appello condannato l’appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle parti erroneamente chiamate in causa dal convenuto, spese che quindi dovrebbero gravare su quest’ultimo. 4.Preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardività della notifica del ricorso sollevata dal controricorrenteCADF.

L’eccezione non è fondata, tenuto conto che nel giudizio in esame è configurabile un litisconsorzio necessario processuale tra i terzi chiamati e le parti originarie (Cass.sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33481 del 11/11/2021 ) ; quindi, come risulta in atti, il ricorso è stato debitamente notificato ai litisconsorti necessari Unipolsai Assicurazioni ed al Comune di CC 5.05.23 n.R.G. 18967/19 Pres. D. Sestini Est. I. Ambrosi Massafiscaglia; pertanto, è applicabile il principio, più volte affermato da questa Corte e che va, nella specie, ribadito, secondo cui la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale -eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (di recente, Cass.

Sez. 3, 07/07/2021 n. 19379;Cass. Sez. 6 - 1, 08/02/2011 n. 3071;Cass. Sez. 1, 12/06/2009 n. 13753 ). In ordine alla ulteriore questione del domicilio del difensore domiciliatario – che sarebbe mutato nelle more tra giudizio d’ appello e giudizio di cassazione– essa non è rilevante per ritenere la notifica viziata , e ad ogni modo, costituisce profilo di censura assorbito da quanto sopra evidenziato.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini e secondo le considerazioni di seguito illustrate. Invero, nell’esaminare la lettera del 4.9.2009 , con la quale CADF notiziava la propria compagnia di assicurazioni (ASSICOOP Ferrara -agente di UnipolSai Assicurazioni s.p.a.)ed inviava per conoscenza anche ad AMAP, circa la rottura della botola dei pozzetti al fine di sollecitare l’operatività della polizza, la Corte d’appello ha dato conto solo di una parte della frase contenutanella missiva, con cui la mittente aveva comunicato “riteniamo quindi che il danno sia indennizzabile ai sensi della polizza”, ma omettendo del tutto di considerare l’altra parte della frase che precedeva quella, ben più pregnante, con cui la stessa mittente comunicava “abbiamo verificato che il danno alla ditta Amap è stato causato dalla rottura del condotto fognario”(cfr. ricorso pag. 6, doc. 3/d).

CC 5.05.23 n.R.G. 18967/19 Pres. D. Sestini Est. I. Ambrosi Giova richiamare al riguardo , ed in termi ni generali , il principio pacificamente affermato da questa Corte secondo cui la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo è liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell’art. 2735 cod. civ., disposizioneche gli attribuisce il potere di fondare il proprio convincimento esclusivamente su di essa, elevandola al grado di prova piena, nell'esercizio di un potere discrezionale, che, soltanto, se adeguatamente e correttamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità (in tal senso:

Cass. Sez. L, 04/03/1991 n. 2231 ; in senso conforme, di recente,Cass. Sez. 6 - 2, 14/02/2020 n. 3698 ). Nel caso in esame, l’omissione compiuta dalla Corte d’appello ha una valenza determinante sul difetto di sussunzione lamentato e non appare in linea con quanto da questa Corte affermatoin merito all’esercizio del potere discrezionale di valutazione dellaconfessione stragiudiziale, tanto più che questa stessa Corte, proprio in merito al valore confessorio delle affermazioni contenute in una lettera circa la realt à di un determinato negozio giuridico, ha statuito che detto valorenon è sminuito dal fatto che la lettera sia diretta ad un terzo ed inviata alla controparte solo per conoscenza, sussistendo anche in tal caso l'animus confitendi (Cass.

Sez. 2, 09/04/1980n. 2279; in senso conforme , Cass. n. 75 / 1951 ). Alla luce di questo orientamento , cui, seppure risalente, va data continuità, l’omissione compiuta dalla Corte d’appello esclude in radice l’adeguatezza della valutazione poiché non risulta esaminata l’int era dichiarazionee ridonda , viziandole, sul le argomentazioni in base alle quali è stata sussunta la fattispecie concreta con specifico riferimento all a disciplinasulla confessione stragiudiziale richiamata ( art. 2735 c od .c iv .) . Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento dei restanti motivi.

6. In conclusione , in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la decisione impugnata va cassata e rinvi ata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, affinché esamini la lettera de CC 5.05.23 n.R.G. 18967/19 Pres. D. Sestini Est. I. Ambrosi quanella sua integralità come inviata ad un terzo e contestualmente alla controparte per conoscenza sia perché ne valuti la portata confessoria e la sussistenza o meno dell’animus confitendie provveda, infine, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa c