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Ordinanza — n. 21795/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court voids automatic renewal clauses in adhesion contracts without specific written consent under Civil Code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21795/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy quashed a lower court ruling that upheld an automatic renewal clause in a software service contract. The appellant argued the clause was void under Civil Code articles 1341 and 1342 because it lacked specific written consent, despite being reciprocal. The Court agreed, establishing that tacit renewal clauses are ineffective without explicit signature, even if they appear to benefit both parties equally.

Regesto Legislator

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Art. 1341, comma 2; Art. 1342 c.c.: Automatic renewal clauses in adhesion contracts are void unless specifically signed by the adhering party, regardless of their reciprocal nature.

Parole chiave

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automatic renewal clause adhesion contract Civil Code provisions tacit renewal invalidity specific written consent reciprocal clause nullity contractual renewal mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 1341, comma 2 c.c.
Sicché, a seguire la logica del Tribunale, si perverrebbe all’abrogazione tacita dell’art. 1341 c.c., nella parte in cui commina la nullità, se non sottoscritte, alle clausole che prevedono a carico dell'aderente “la tacita proroga o rinnovazione del contratto”.
Art. 1342 c.c.
articolo 1341 c.c
Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe violato l'articolo 1341 c.c., per avere ritenuto che una clausola di automatico rinnovo di un contratto di durata non fosse vessator ia se “ operante indistintamente a favore di entrambi i contraenti”.
art. 1341 c.c
Sicché, a seguire la logica del Tribunale, si perverrebbe all’abrogazione tacita dell’art. 1341 c.c., nella parte in cui commina la nullità, se non sottoscritte, alle clausole che prevedono a carico dell'aderente “la tacita proroga o rinnovazione del contratto”.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6-3, Sentenza n. 14737 del 14/07/2015
Sez. 6-3, Sentenza n. 1911 del 02/02/2016
Sez. 3, Sentenza n. 11734 del 24/06/2004
638688 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11734 del 24/06/2004, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 2879 del 16/10/1974
573873 - 01, e così via risalendo sino a Sez. 2, Sentenza n. 2879 del 16/10/1974, Rv.
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 25200/20 proposto da: Lemak s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Raffaello Cecchetti in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro Progetto Software s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Carlo MaurizioCecchieri in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Massa 11 giugno 2020 n. 244; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; RILEVATO CHE: La società Progetto Software s.r.l. (d’ora innanzi, la PS) nel 2012 chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Carrara un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 1.204,56 nei confronti della società Lemak s.r.l.. A fondamento del ricorso monitorio addusse di vantare un credito insoluto nei confronti della Lemak per prestazioni di “fornitura, manutenzione ed assistenza software”. Oggetto:clausola di tacita proroga -natura vessatoria - condizioni. La Lemak propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il contratto dal quale, secondo la PS, era sorto il proprio credito si era risolto per scadenza del termine.

Aggiunse che la clausola di automatico rinnovo prevista dal contratto doveva ritenersi nulla o inefficace. Con sentenza 27 luglio 2016 n. 253 il Giudice di pace di Carrara accolse la domanda e revocò il decreto ingiuntivo. La sentenza fu appellata dalla PS. Con sentenza 11 giugno 2020 n. 244 il Tribunale di Massa accolse il gravame e rigettò l'opposizione proposta dalla Lemak. Il Tribunale ritenne che il contratto stipulato tra le parti era valido ed efficace; che esso si era automaticamente rinnovato, dopo la scadenza, in virtù della clausola di automatico rinnovo in esso contemplata; che la suddetta clausola non era vessatoria ai sensi dell'articolo 1341 c.c., in quanto “operante indistintamente a favore di entrambi i contraenti”.

La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Lemak in liquidazione, con ricorso fondato su due motivi. La PS ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. RITENUTO CHE:

1. Col primo motivo la Lemaklamenta la violazione degli articoli 1341 e 1342 c.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe violato l'articolo 1341 c.c., per avere ritenuto che una clausola di automatico rinnovo di un contratto di durata non fosse vessator ia se “ operante indistintamente a favore di entrambi i contraenti”.

2. Il motivo è fondato. Lo è, innanzitutto, per una questione di logica prima ancora che di diritto. Di un contratto sinallagmatico infatti non potrebbe concepirsi una proroga limitata ad una parte soltanto. Pertanto qualunque clausola di proroga automatica sarebbe sempre “indistintamente operante a favore di entrambi i contraenti”. Sicché, a seguire la logica del Tribunale, si perverrebbe all’abrogazione tacita dell’art. 1341 c.c., nella parte in cui commina la nullità, se non sottoscritte, alle clausole che prevedono a carico dell'aderente “la tacita proroga o rinnovazione del contratto”. 2.1.

Il motivo è comunque fondato altresì in quanto la sentenza impugnata collide con il pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui le clausole di proroga tacita, se non sottoscritte a norma dell'art. 1341, comma 2, c.c., sono inefficaci anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità (Sez. 6- 3, Sentenza n. 14737 del 14/07/2015, Rv. 636089 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1911 del 02/02/2016, Rv. 638688 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11734 del 24/06/2004, Rv. 573873 - 01, e così via risalendo sino a Sez. 2, Sentenza n. 2879 del 16/10/1974, Rv. 371309 -01).

3. Il secondo motivo resta assorbito.

4. Il giudice di rinvio applicherà il suddetto principio di diritto, previo accertamento in factodella natura “per adesione” o meno del contratto in questione, questione non esaminata dalla sentenza impugnata.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Massa, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi