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Decreto — n. 21713/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21713/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by a lawyer, filed a decree against the Free Municipal Consortium of Syracuse, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the cassation appeal within forty days of notification, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs borne by the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day deadline extinction of proceedings waiver of appeal litigation costs allocation domanda di concordato petizione d'eredità legittimazione attiva degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second paragraph, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 Civil Procedure Code
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono sui ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3863/2022 R.G. proposto da : DE FELICE MARGHERITA MARIA GRAZIA, SGARLATA FRANCESCO, SGARLATA GIOVANNA, SGARLATA FRANCESCO, SGARLATA MARIA, SGARLATA GIUSEPPA, SGARLATA GINA, SGARLATA GIORGIO, SGARLATA MATTEO, FAVARA GIOVANNA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIGLIO NICOLO'(GGLNCL70M23G253R) -ricorrente- contro LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA, elettivamente domiciliato in SIRACUSA VIALE TEOCRITO 129, presso lo studio dell’avvocato BURGIO ALDO (BRGLDA40L30D636Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LIBERO CONSORZIO COMUNALE SIRACUSA-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.2500/2021 depositata il 23/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono sui ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 18.000,00. Così deciso in Ro