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Decreto — n. 21711/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 21711/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the dismissal of the appeal against the Rome Tribunal's judgment of 2020. Consequently, the appellants were jointly condemned to pay the litigation costs of €12,000.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule waiver of appeal joint liability costs procedural default decisioni in materia medica perizia medica insufficiente domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25068/2022 R.G. proposto da : FRANZE' FRANCO, GANGEMI PASQUALINA, EGIZJ SERGIO MARIA ALFREDO, DOMPE' MARIO ANTONIO, FAY VINICIO IDELFONSO MARIA, FABBRO FRANCO, GALDO MIRIAM, FELICI CARLO, FLEISHMAN EHUD, LAI NICOLA ANGELO GIOVANNI, LOPIZZO PAOLA, LAVAGNA ALESSANDRO, IORIO FRANCESCO, GELIBTER ROBERTO, GUERRA GIUSEPPE, GRISAFFI MARCO, CHIAPPE STEFANIA, GIUDICI GUIDO, LITARDI LAURA, MARIANI AMELIA, LUPPARI RENATO, MASALA ENRICO, MARSIGLIA FRANCESCO, HANDSCHUCH ALEXANDER, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.7910/2020 depositata il 28/05/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Condanna i ricorrenti in solido a rivalere i controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,00.Così deciso in