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Ordinanza — n. 21683/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of handwritten authentication of document copy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21683/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible because the applicant failed to provide the mandatory handwritten authentication of the analog copy of the judgment. While the applicant argued that her signature on the filing note implied authenticity, the court ruled this insufficient as it merely lists documents without certifying their conformity to the original. Consequently, the lower court's decision to dismiss the original appeal for procedural defects stands valid.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: The signature on a filing note is not equivalent to the separate, explicit handwritten authentication required for analog document copies and cannot substitute for the missing formal verification.

Parole chiave

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appeal for revocation handwritten authentication procedural defect document verification Cassation procedure esecuzione di atti autentici impugnabilità della decisione di rinvio istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
REVOCAZIONE ART. 391-BIS C.P.C. R.G.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La parte rileva, infine, che, ai sensi dell’art. 134 disp.
ART. 391-BIS C.P
REVOCAZIONE ART. 391-BIS C.P.C.
art. 391-bis cod. proc. civ
Contro la citata ordinanza propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., Angelina Pigato, con atto affidato a due motivi.
art. 369 cod. proc. civ
5133 del 2019 della Corte d’appello di Venezia, era stata «allegata in copia conforme a quella emessa nel rispetto dei dettami dell’art. 369 cod. proc. civ., citata e identificata nel ricorso per cassazione nella lista documenti a sua volta sottoscritto con grafia del Procuratore».
art. 134 disp. att. cod. proc. civ
Luca Vecchioni il successivo 27 luglio 2020 e fu depositato, ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., con lo stesso mezzo.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza 22 maggio 2018, n. 12609
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19629 del 2022 proposto da: Angelina Pigato, rappresentata e difesa dall’avvocato Casarin Silvia, PEC ; -ricorrente - contro Generali Italia s.p.a., in persona del Dott. Vittorio Pascoli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio 30, presso lo studio dell’avvocato Marco Vincenti, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Vecchioni; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 2432/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 27/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO.

REVOCAZIONE ART. 391-BIS C.P.C. R.G. 19629/2022 Cron. Rep. C.C. 14/6/2023 C.C. 14/4/2022 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di cassazione, con ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2432, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da Angelina Pigato nei confronti della Generali Italia s.p.a. avverso la sentenza n. 5133 del 2019 della Corte d’appello di Venezia. Ha premesso la Corte che la Pigato aveva dato corso all’espropriazione presso terzi, nei confronti della Generali Italia s.p.a., sulla base di un titolo esecutivo giudiziale costituito da una sentenza di condanna.

La società di assicurazione aveva proposto opposizione all’esecuzione, parzialmente accolta dal Tribunale con riconoscimento dell’esistenza di un credito di entità minore. Nelle more dello svolgimento del giudizio di opposizione all’esecuzione, il titolo esecutivo era stato caducato a seguito della cassazione della pronuncia d’appello che costituiva il titolo esecutivo, disposta da questa Corte con la sentenza 30 novembre 2018, n. 31009. La Corte veneziana, chiamata a decidere l’appello nel giudizio di opposizione all’esecuzione, aveva dichiarato cessata la materia del contendere a causa della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo; e aveva specificato che, in conseguenza di ciò, l’opposizione era da ritenere comunque fondata e che le spese di lite non potevano essere poste a carico della parte vittoriosa.

Ciò premesso in punto di fatto, la suindicata ordinanza ha deciso per l’improcedibilità del ricorso, osservando che mancavano, nella specie, «l’asseverazione autografa – non solo digitale – della copia analogica depositata della sentenza gravata, pubblicata telematicamente, così come, peraltro, della relata telematica della notificazione del ricorso»; e che la mancata costituzione della controricorrente rendeva impossibile la sanatoria prevista dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 24 settembre 2018, n. 22438.

2. Contro la citata ordinanza propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., Angelina Pigato, con atto affidato a due motivi. Resiste la Generali Italia s.p.a. con controricorso. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. ed il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da un errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., per aver asserito il difetto dell’asseverazione autografa, non solo digitale, della relata telematica della notificazione del ricorso.

La ricorrente osserva che l’ordinanza impugnata sarebbe incorsa in una svista, ritenendo che l’atto col quale era stato introdotto il giudizio di cassazione (rubricato al n. 20971 del 2020) non fosse quello notificato a mezzo posta con regolare ricevuta di ritorno, quanto, piuttosto, quello notificato con modalità telematiche. Quel ricorso, invece, era stato notificato dal difensore della Pigato alla controparte «a mezzo dell’ufficio postale di Bassano del Grappa con raccomandata con ricevuta di ritorno n. 68504980169-6 e avviso di ricevimento A.G. n. 78504980169-7, avvalendosi dei poteri di notifica in proprio del difensore», con notifica indirizzata all’avv.

Luca Vecchioni, difensore della Generali Italia s.p.a., presso il suo studio sito a Treviso. L’originale del ricorso notificato, unitamente alle cartoline di notifica, era stato poi inoltrato a mezzo posta alla Cancelleria della Corte di cassazione – con la premessa che la notifica era stata spedita il 22 luglio 2020 e ricevuta il 27 luglio – dov’era pe rvenuto il successivo 3 agosto. La notifica telematica, nell’assunto della ricorrente, sarebbe dunque avvenuta ad abundantiam, mentre quella a mezzo posta avrebbe pienamente garantito la procedibilità del ricorso.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che la sentenza sarebbe inficiata da un errore revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., per aver asserito il difetto di asseverazione autografa della copia analogica della sentenza gravata. La ricorrente osserva che l’ordinanza impugnata sarebbe incorsa in un’ulteriore svista, perché dagli atti risultava che l’attestazione autografa era, in realtà, presente. A sostegno della propria tesi, la parte rileva che il ricorso introduttivo notificato e poi iscritto a ruolo «a pagina sedici indica quale documento numero uno, la copia della sentenza impugnata», con firma dell’avv.

Casarin in calce alla medesima pagina. La successiva «nota di deposito e iscrizione a ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione reca indicazione espressa del deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, con firma autografa del procuratore avv. Casarin». Ad ulteriore conferma, la ricorrente aggiunge che la sentenza allora impugnata, cioè la n. 5133 del 2019 della Corte d’appello di Venezia, era stata «allegata in copia conforme a quella emessa nel rispetto dei dettami dell’art. 369 cod. proc. civ., citata e identificata nel ricorso per cassazione nella lista documenti a sua volta sottoscritto con grafia del Procuratore».

Ne consegue che tale attestazione doveva ritenersi satisfattiva, senza potersi pretendere altro dal difensore. La parte rileva, infine, che, ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., all’atto del ricevimento del plico, la cancelleria della Corte di cassazione controlla l’esattezza dell’elenco dei documenti e ne restituisce una copia al mittente, con eventuali indicazioni di manchevolezze; ma nessuna lacuna era stata evidenziata nel caso di specie.

3. Dopo aver illustrato i motivi di ricorso, la parte ricorrente richiama, ai fini dell’eventuale auspicato giudizio rescissorio, tutte le argomentazioni del precedente ricorso, che era stato affidato ad un solo motivo in punto di spese, lamentando la violazione dell’art.91 cod. proc. civ., contestando la compensazione disposta dalla Corte d’appello di Venezia. In particolare, si contesta l’affermazione – che sarebbe non conforme alla più recente giurisprudenza – in base alla quale la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale avvenuta nel corso del giudizio di opposizione all’esecuzione rendeva di per sé fondata l’opposizione; mentre si sarebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza virtuale. E, all’esito di tale giudizio, la Corte veneta avrebbe dovuto accertare e dichiarare la soccombenza della società di assicurazioni.

4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato, perché l’ordinanza impugnata si basa, in parte qua, su di un errore di fatto rilevante ai fini dell’impugnazione per revocazione. Dall’esame del fascicolo processuale relativo al ricorso rubricato al n. r.g. 20971 del 2020, che si è concluso con l’ordinanza di questa Corte n. 2432 del 2022 oggetto di revocazione, risulta che, effettivamente, il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5133 del 2019 fu proposto a mezzo posta dal difensore di Angelina Pigato, avv.

Silvia Casarin, con raccomandata e ricevuta di ritorno in data 22 luglio 2020, pervenne al difensore di controparte avv. Luca Vecchioni il successivo 27 luglio 2020 e fu depositato, ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., con lo stesso mezzo. Ne consegue che è fondata su di un errore di fatto l’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo cui mancava, nel fascicolo di cui al ricorso suindicato, l’asseverazione autografa «della relata telematica della notificazione del ricorso». O meglio, quella mancanza non avrebbe potuto giustificare la decisione di improcedibilità, in quanto la notificazione telematica costituiva, a tutti gli effetti, un di più, essendo a tale scopo sufficiente la notifica a mezzo posta.

5. La fondatezza del primo motivo, tuttavia, non giova alla ricorrente, attesa l’infondatezza del secondo. L’ordinanza impugnata ha infatti stabilito che difettava «l’asseverazione autografa – non solo digitale – della copia analogica depositata della sentenza gravata». A fronte di tale motivazione, la ricorrente oppone che l’autentica asseritamente mancante risulterebbe dall’elenco da lei allegato, per le ragioni che si sono poc’anzi riassunte. La Corte rileva, al contrario, che le indicazioni che la ricorrente fornisce a sostegno della propria tesi –in particolare relativamente a tutto quanto ella adduce di aver sottoscritto nella nota di iscrizione a ruolo attraverso il richiamo alla p. 16 del precedente ricorso – non sono idonee a dimostrare che effettivamente fosse stata a suo tempo depositata la copia autentica della sentenza.

In altri termini, la nota di iscrizione a ruolo dà atto solo della ricezione di ciò che il difensore dichiara di produrre, ma non anche della corrispondenza di quanto dichiarato rispetto all’effettivo contenuto del documento depositato. Come questa Corte ha già affermato nell’ordinanza 22 maggio 2018, n. 12609 – correttamente richiamata nel controricorso, benché relativa ad una fattispecie non sovrapponibile a quella odierna – «deve escludersi che possa giovare al ricorrente una sorta di implicita attestazione di autenticità, che si vorrebbe desunta dalla firma della nota di iscrizione a ruolo e di deposito nella cancelleria di questa Corte: tale firma non può definirsi equipollente alla pure semplice e perfettamente esigibile condotta di separata, ma espressa e dedicata, asseverazione o attestazione di autenticità o conformità all’originale ricevuto a mezzo posta elettronica, in quanto la sottoscrizione della nota non è finalizzata affatto a certificare alcunché, ma appunto solamente ad elencare, sotto la propria responsabilità, gli atti che si depositano».

Ciò significa che l’autentica della copia analogica della sentenza impugnata – della qua le l’ordinanza impugnata ha certificato la mancanza – o è presente in atti o non lo è; ma non può comunque essere sostituita dalla dichiarazione contenuta nella nota di iscrizione a ruolo; e, d’altra parte, la verifica eseguita da questo Collegio (tramite l’applicativo desk a disposizione dell’Ufficio) ha consentito di accertare che la copia della sentenza impugnata non era stata autenticata manualmente.

6. In considerazione dell’infondatezza del secondo motivo, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, posto che l’ordinanza impugnata continua a reggersi autonomamente sulla base di una delle due rationes decidendi che mantiene la sua validità. Ritiene la Corte, peraltro, in considerazione dell’obiettiva particolarità del caso, che le spese del giudizio di cassazione debbano essere integralmente compensate. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore import