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Ordinanza — n. 21675/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses liability claim where victim's barefoot walking on slippery pool edge breaks causal chain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21675/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Maria Cristina Orlando's appeal against a lower court ruling that rejected her damages claim against Essepienne Spa. Orlando argued that the spa failed to maintain safety standards, which justified her walking barefoot on the slippery pool edge, but the court found her conduct was the primary cause of the fall. The court held that violating administrative safety norms does not automatically establish liability if the victim's imprudent behavior independently breaks the causal link to the injury.

Regesto Legislator

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Art. 2043, 2051 cod. civ.; When a victim's imprudent conduct interacts with a dangerous object, the court must balance the object's risk against the victim's duty of care, and the victim's negligence can sever the causal chain even if safety regulations were breached.

Parole chiave

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civil liability causal chain victim negligence safety regulations balancing test duty of care slip and fall lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 cod. civ.
Art. 2051 cod. civ.
Consideratoche il motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; come chiarito da questa Corte (cfr., in tema di responsabilità ex art. 2051, cod.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 14, comma 1, d.m. 18 marzo 1996
Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1092 del 2005
art. 2 Cost
Consideratoche il motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; come chiarito da questa Corte (cfr., in tema di responsabilità ex art. 2051, cod.
art. 2051 cod. civ
Consideratoche il motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; come chiarito da questa Corte (cfr., in tema di responsabilità ex art. 2051, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 01/02/2018, n. 2482
civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.587/2020 R.G. proposto da : ORLANDO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA MASSIMILIANO (DLCMSM66M01H501O) rappresentato e difeso dagli avvocati PONTIROLI MASSIMO (PNTMSM65P28A944O), ZANFANTI GIULIO (ZNFGLI67H12A944Q) -ricorrente- contro ESSEPIENNE SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2 846/2018 depositata il15/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevatoche Maria Cristina Orlando ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2846 del 2018 della Corte di appello di Bologna esponendo che aveva convenuto in giudizio la s.p.a. Essepienne per ottenere il risarcimento dei danni, alla persona e patrimoniali, indicati come conseguenti a una caduta a terra, occorsa mentre stava camminando lungo il bordo della piscina situata all’interno dello stabilimento termale gestito dalla suddetta società; il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, per quanto qui ancora importa, la deducente, percorrendo a piedi nudi il bordo della piscina, prevedibilmente e normalmente scivoloso, tanto più in quanto all’aperto, era stata imprudente in misura tale da escludere il nesso causale astrattamente riferibile alla convenuta; non ha svolto difese la s.p.a. rimasta così intimata;

Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, cod. civ., 115, cod. proc. civ., 14, primo comma, d.m. 18 marzo 1996, e della delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1092 del 2005, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la deducente aveva invocato la violazione delle norme di sicurezza per la tenuta degli impianti come quello in parola, che erano indice della colpa in cui era versata la convenuta, e che confermavano la legittimità della camminata senza calzature, laddove il Collegio di merito avrebbe al contempo errato nell’omettere il bilanciamento tra obbligo di cautela della vittima e colposa pericolosità della cosa gestita e custodita;

Consideratoche il motivo di ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato; come chiarito da questa Corte (cfr., in tema di responsabilità ex art. 2051, cod. civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943), quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela; dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l’intensità del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell’evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo; in altri termini, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev’essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; a questo fine non è necessario che si tratti di condotta abnorme, dunque, bensì colposamente incidente nella misura apprezzata; quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso; mancando la prova del nesso non può sussumersi la fattispecie concreta nel paradigma della responsabilità civile, né custodiale né generale; la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art.2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo; a tale riguardo non può dirsi che il giudice di merito non abbia proceduto al richiamato bilanciamento tra pericolosità della cosa e obblighi di cautela, avendo apprezzato la sussistenza della prima ma, parimenti, l’agevole prevedibilità e percepibilità della stessa, trattandosi di piscina all’aperto, in uno alla scelta di non premunirsi degli accorgimenti minimi per evitare di subirne gli effetti, camminando la vittima a piedi nudi; il fatto che le norme in materia di sicurezza prevedano accorgimenti proprio assumendo l’ipotesi di simili passi, non significa che, potendosi verificare e percepire la marcata e in tesi anche mal gestita scivolosità del terreno, l’utente possa esimersi dalle ovvie cautele per evitarne le conseguenze, non predisponendo le quali può innescare, secondo un giudizio fattuale proprio della sede giudicante di merito, una serie causale autonoma dal punto di vista della responsabilità civile risarcitoria; a fronte di ciò, la censura, pur formalmente riferita a prescrizioni normative primarie e secondarie ovvero anche, e inammissibilmente, a prescrizioni di provvedimenti amministrativi, finisce per sottendere una parimenti inammissibile richiesta di rivalutazione istruttoria; non deve disporsi sulle spese non essendovi state difese di parte intimata;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovu