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Ordinanza — n. 21588/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to insufficient specificity in evidence requests and procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21588/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance decision regarding a rural land preemption right. The appellant argued that the appellate court failed to rule on an admissibility objection and improperly rejected evidence requests without sufficient detail. The court found the appeal inadmissible because the evidence requests lacked the necessary precision to be evaluated and the procedural grounds were not sufficiently substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds for admissibility are not raised with sufficient precision and specificity, preventing the court from assessing their relevance and impact on the case.

Parole chiave

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rural land preemption admissibility of appeal insufficient specificity evidence requests procedural grounds onus of proof second instance review diritto fondiario rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 277 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 183, nn. 2 e 3 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 8 l. 590/1965
Art. 7 l. 817/1971
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
articolo 277 c.p
Considerato che: 1.1Con il primo motivo viene denunciata la mancata pronuncia sulla eccepita inammissibilità dell’appello.Sub A il ricorrente lamenta, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 277 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 11300/2019 proposto da: Cannatella Alessio, rappresentato e difeso dall’avvocato Milone Mario; -ricorrente - contro Profita Giuseppina; -intimata - nonchè contro La Placa Domenico, rappresentato e difeso dall'avvocato Palazzo Antonio; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1948/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 2 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI: Rilevatoche: 113 00 /20 19 Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 790/2013, rigettava la domanda, proposta da Domenico La Placa, di riscatto di un fondo rustico sito in Castellana Sicula che era stato venduto il 31 luglio 2009 da Giuseppina Profita ad Alessio Cannatella, per difetto di prova del requisito che il fondo da acquistare, in aggiunta ai fondi in proprietà o enfiteusi di chi intende esercitare la prelazione, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavoratrice della sua famiglia ai sensi dell’articolo 8 l. 590/1965 in combinato disposto con l’articolo 7 l. 817/1971.

La Placa proponeva appello, cui resisteva il Cannatella, la Profita restando contumace. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1948/2018, accoglieva il gravame e, accertata la sussistenza dell’ulteriore requisito previsto dalla legge - la mancata vendita di terreni nel precedente biennio -, dichiarava sussistente il diritto ex articolo 7 l. 817/1971 del La Placa di sostituirsi al Cannatella nell’atto di vendita, previo pagamento alCannatella entro tre mesi del prezzo di euro 8000. IlCannatella ha proposto ricorso - formalmente composto da tre motivi - , da cui il La Placa si è difeso con controricorsoe memoria.

Considerato che: 1.1Con il primo motivo viene denunciata la mancata pronuncia sulla eccepita inammissibilità dell’appello.Sub A il ricorrente lamenta, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 277 c.p.c. per avere appunto omesso la corte territoriale di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità presentata in comparsa d’appello. Sub B il ricorrente lamenta, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità.

Il ricorrente nella comparsa d’appello (insistendo poi nella conclusionale) avrebbe eccepito l’inammissibilità del gravame perché non compiutamente indicate le parti della sentenza che si impugnavano, le modifiche sulla ricostruzione del fatto e le circostanze da cui sarebbero derivate le asserite violazione e la loro rilevanza. Il giudice d’appello avrebbe effettuato riesame dell’istruttoria di primo grado “in modo avulso” dai motivi d’appello e non avrebbe preso posizione sull’eccezione di inammissibilità, non rigettata neanche implicitamente.

Si argomenta poi sul contenuto della sentenza di primo grado, che costituirebbe “analitiche motivazioni” che l’appellante avrebbe dovuto censurare, pena inammissibilità: e ciò non avrebbe fatto, limitandosi alla “riproposizione” delle argomentazioni, di fatto e di diritto, già versate nella conclusionale di primo grado. 1.2 Il motivo può essere valutato unitariamente, ed è qualificabile come manifestamente infondato: la corte territoriale ha implicitamente esaminato e rigettato l’eccezione sintetizzando all’incipit dei “Motivi della decisione” che la censura presente n ell’appello riguarda va una scorretta valutazione delle prove sul requisito ritenuto non dimostrato dal primo giudice; per il resto il motivo scende a intrecciarsi in valutazioni fattuali. 2.1Con il secondo motivo il ricorrente lamenta errata pronuncia su un requisito della prelazione.

Sub A si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 99, 112 c.p.c., 2697 c.c., 8 l.590/1965 e 7 l. 817/1971 per avere il giudice d’appello pronunciato d’ufficio l’esistenza del requisito di mancanza di vendite nel precedente biennio. Sub B si denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo per avere ritenuto che la teste Anna Francesca Cannatella fosse stata consulente del La Placa e che ella avesse “riferito dell’assenza di atti di alienazione immobiliare nell’ultimo biennio”.

L’appellante avrebbe impugnato soltanto sul requisito negato dal primo giudice e pertanto la corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione degli articoli 99, 112 e 2697 c.c. Comunque la corte, per accertare l’ulteriore requisito, avrebbe omesso un fatto discusso e decisivo “presupponendo” che la teste Cannatella fosse consulente dell’appellante, mentre ella aveva dichiarato: “Sono cugina di La Placa Domenico, consulente, indifferente … non mi risulta che il La Placa abbia venduto terreni negli ultimi due anni”. Pertanto la teste non avrebbe dichiarato di essere “consulente dell’appellante”, ma soltanto affermato di svolgere l’attività di consulente senza specificare di svolgerla per il La Placa. 2.2 La prima parte del motivo è artificiosa: il La Placa aveva impugnato per ottenere il riscatto e quindi, anche se aveva espressamente censurato la sentenza del tribunale in ordine all’unico requisito che vi era stato esaminato per assorbimento, era logico ritenere che avesse implicitamente addotto anche la sussistenza del secondo requisito, come in sostanza ha ritenuto il giudice d’appello, che quindi non ha commesso ultrapetizione.

Diversamente si sarebbe dovuto riconoscere l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse. E che il La Placa avesse prospettato anche il secondo requisito risulta, per di più, dall’utilizzo della prova orale proprio per dimostrarlo: e infatti la corte territoriale ha riconosciuto che lo poteva dimostrare con la prova orale -ritenendo poi che la prova fosse stata così raggiunta: si veda a pagina 8 della sentenza, quella che d’altronde è una valutazione di merito -non occorrendo prova scritta (pagine 7- 8 della sentenza).2.3 La seconda parte del motivo è palesemente inammissibile: non solo si tratta di una censura diretta a una valutazione fattuale - cioè la valutazione dell’apporto della testimonianza di Anna Francesca Cannatella -, ma anche non autosufficiente perché si basa soltanto su due brevissime estrapolazioni dalla testimonianza stessa (ricorso, pagina 16). 3.1 In subordine, il ricorrente denuncia , con il terzo motivo , la mancata ammissione di prove dirette e contrarie nelle memorie ex articolo 183 nn. 2 e 3 c.p.c. che il primo giudice aveva ritenuto inammissibile, nonché violazione o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c., 2697 c.c., 8 l. 590/1965 e 7 l.817/1971 “per non aver compiutamente esaminato” le riproposte istanze istruttorie e aver ritenuto che, gravando sull’attore l’onere di provare i requisiti della prelazione, “non fosse sufficiente che il convenuto allegasse la carenza di tali requisiti”.

Disattesi dal tribunale, nell’atto d’appello si erano riproposti, quale prova diretta, l’interrogatorio formale del La Placa per dimostrare “l’insussistenza dei requisiti” per l’attività di collaboratore scolastico del 2007 e “la precedente accertata invalidità”, nonché la percezione di informazioni dagli isti tuti scolastici ove avrebbe lavorato dal 2007 al 2010 e dall’Inpse altresì la prova contraria sugli “articolati di prova diretta 1, 3 e 5 richiesti dal La Placa” come prova testimoniale per dimostrare la sua prevalente attività di coltivatore diretto, oltre a richieste di informazioni e/o esibizioni da ASP e Inps di documenti riguardanti l’invalidità che non consentirebbe tale attività, e occorrendo anche CTU al riguardo.

La Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 112 c.p.c. “omettendo di verificare la portata di dette richieste” d i prova contraria , e rigettando le prove avrebbe violato gli articoli 2697 c.c., 8 l. 590/1965 e 7 l. 817/1971 per avere ritenuto insufficiente per il convenuto allegare la carenza dei requisiti, mentre l’onere probatorio sarebbe stato esclusivamente del La Placa. 3.2 Il motivo è inammissibile, non essendovi autosufficienza in ordine al contenuto delle istanze istruttorie, in quanto il ricorrente lo richiama in modo non sufficientemente preciso(non indica neppure quale invalidità avrebbe avuto il La Placa che con tali prove sis arebbe provat a , sia come tipo di inabilità fisica siacome percentuale di questa), e l’unico elemento già fornito, prima delle - pertanto genericamente assertive - argomentazioni offerte dal motivo, risie de nella premessa come rinvio “globale” a tre pagine della comparsa d’appello (punto 5della comparsa pagg. 16/19”).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €2000, oltre a € 200 per gli esborsi, al 15% per spese generalie agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contr