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Decreto — n. 21449/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 21449/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the dismissal of the case against the Ministry of Education and Finance. Consequently, the appellants were ordered to pay the litigation costs totaling €12,000.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal waiver of decision extinction of proceedings statutory time limit litigation costs riesame della rendita AI rivalutazione dei salari diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1114/2019 depositata il 27/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico dei ricorrenti.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1114/2019 depositata il 27/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico dei ricorrenti.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5496/2020 R.G. proposto da : AGOSTINI SIMONE, AIDALA ENRICO, AJRALDI GIORGIO, ANSALDI SANDRA, BARONCELLI ALESSANDRA, BELLEI LUCA, BENEDUSI PAGLIANO ELISABETTA, BENEVOLO GIULIA, BISIO ERIKA, BRIATORE ELEONORA, CASCIO BARBARA, CIVARDI CARLO, CURRI FRANCESCA, DE CARO RAFFAELE, DE DONATISOLIVIA, DEMASI FABIO MASSIMO, DONGU DORIANA, FONTOLAN SIMONA, FRANCESCHINI DANIELE, FUBINI ALESSANDRA, GAMBARO ANNA CLELIA LUCIA, GASTALDI PAOLA ELENA, GUGLIELMETTI CHIARA, LA FAUCI ROBERTA, LONGO MARINA, MAMO CARLO, MARGARITO ENRICA, MARTINO CARLA, MAURIFILIPPO, MAZZUCCO MARINA, MURRU PIERCLAUDIO, PALLAVICINO DI CEVA E PRIOLA ALESSANDRA, PASERO DANIELA, PIPIERI ANTONIO, POMA ANTONELLA, QUIRICO CLAUDIA, QUORI ANNA, RIGGI CHIARA, RUS CECILIA, SATTANINO GABRIELLA, SCANDONE BARBARA, SISTO RICCARDO, TESSARI PAOLO, TETTONI MARIACRISTINA, TORTONE CLAUDIO, TRENTINI LAURA, VASINO VALENTINA, VOI VINCENZO, DE MICHELE DANIELA, VOLA GIORGIO GIOVANNI, ZANNELLA PATRIZIA, ZOCCHI CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1114/2019 depositata il 27/06/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € 12.000,00.Così deciso in