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Decreto — n. 21435/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 21435/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The procedural outcome resulted in the dismissal of the appeal and a joint order for the appellants to pay €12,000 in litigation costs. The court ruled that the silence of the appellant constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day response period art 380-bis cpc renunciation by silence joint liability for costs riesame della rendita AI prestazioni d'invalidità professionale nuova formazione nella stessa professione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.712/2020 R.G. proposto da : ALONGI SALVATORE, BARLETTA MARIA TERESA, BARONE DANIELE, BERGANDI DANIELA, BERTINI LUCA, BIANCHI MARIA GRAZIA, BONA PAOLA, BONANNO CHIARA, BOSSI PAOLO, BUSATO FABIOLA, CAIAZZA VALERIA, CHIESURA VINCENZO, CIAGLIA PAOLA, CIMMARUTA CRISTINA, CIPRIANI VINCENZO, CONTE MARIA ANNA, CORRADINI COSTANTINO, COSTANZO TIZIANA, COSTANZO DANIELA MARIA, D'ECCLESIA AURELIO, DE ECCHER GIULIA, DE GIORGI GIOVANNA, DELL'ERA ANTONELLO, DELLA PASQUA VALENTINA, DRAGANI TOMMASO, FERRARI VALERIA, FONTANA ANDREA, FONZI NELLO, GELIBTER ALAIN JONATHAN, GHERARDI FRANCESCO, GUTTUSO ANGELA AGATA ANTONELLA, HADJICHRISTOS ARISTOTELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLASALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIAFINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3440/2019 depositata il 22/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese sostenute nel giudizio dai controricorrenti, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così deciso