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Decreto — n. 21425/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21425/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome was a dismissal of the appeal with the court ordering the appellants to jointly bear the litigation costs. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a formal renunciation, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day rule extinction of proceedings joint liability costs Code of Civil Procedure decisioni in materia medica esame di cassazione valutazioni mediche contrastanti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.21440/2019 depositata il 18/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono a carico dei ricorrenti in solido.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.21440/2019 depositata il 18/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26308/2021 R.G. proposto da : NAPOLEONE CRISTINA, NERI ANNA SILVIA, OGGIONNI TIBERIO, PAGANO CORRADO IGNAZIO SEBASTIANO, PAIARDI SILVIA, PAOLETTI PAOLO, PATTAVINA GIUSEPPE, PINTUS PATRIZIA, PIROLA LORENA, PUGLISI EMANUELE, RAPARELLI PATRIZIA, RICCIARDI EGIDIO, SAINAGHI MASSIMI, SOMMACAL ARIANNA, TAPPERO CARLO MARIO STEFANO, TIMOSSI LUCA, TONA FRANCESCO, TREBESCHI VITTORIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.21440/2019 depositata il 18/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Condanna i ricorrenti in solido a rivalere i controricorrenti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così deciso in Roma