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Decreto — n. 21422/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21422/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by a lawyer, challenged a lower court judgment against the Presidency of the Council of Ministers and other ministries without initiating the necessary procedural step. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal cassation appeal statutory period extinction of proceedings litigation costs Code of Civil Procedure failure to act impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15853/2021 R.G. proposto da : MISEFARI WALTER, MOBILIA CAROLINA ANNA, MOLINARO MARIA ANGELA, MONTAGNA ANTONIETTA, MONTES SEBASTIANA, MONTICELLI ARIANNA, MORANDO GIOVANNI, MORI IRENE, MOSSI ELISABETTA, MUGGIA FABIO, MURANO CORNELIA ALBA, MURARI SARA, MUSOLINO BEATRICE, MUSSOLIN LUIGI, MUSUMECI ATTILIA, MUSUMECI GABRIELLA, MUTASCIO BARBARA AGNESE, NAPOLI ALESSANDRO, NARDI FRANCESCA, NEGRI CLAUDIA, NEGRINI STEFANO, NICOLETTI STEFANO, NOTARIANNI ERMANNO, NOVELLI EMANUELA MARIA CRISTINA, NUCERA PIETRO, NUNZELLA ROSA, ORIZIO GRAZIA, ORLANDO LUCIANA, OSTINI FABIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6310/2020 depositata il 10/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così deciso