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Ordinanza — n. 21406/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding 15% deduction on illegal occupation indemnity starting from decree entry into force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21406/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Dea Capital Real Estate against the Bologna Court of Appeal's decision awarding illegal occupation indemnity to the Ministry. The lower court calculated the indemnity based on a judicial decree and applied a 15% reduction starting from the entry into force of the relevant decree-law. The Court of Cassation upheld this application, ruling that the reduction applies retroactively to all such cases from the law's effective date regardless of contract status.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012; Art. 1, comma 3, l. n. 196/2009: The 15% reduction on illegal occupation indemnities applies with effect from the entry into force of the decree-law, covering all cases regardless of the contractual situation at the time of the occupation.

Parole chiave

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illegal occupation indemnity 15% statutory reduction retroactive application central administration judicial decree binding force restituzione delle indennità di disoccupazione indennità per lavoro ridotto risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 4, d.l. n. 95/2012
propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; ilMinistero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre la Dea CapitalReal Estate s.g.r.
Art. 1, comma 3, l. n. 196/2009
1218, 1223, 1453,1591 e 2697 c.c., dolendosi della relativa nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi(in relazione all’art.
Art. 115 c.p.c.
1218, 1223, 1453,1591 e 2697 c.c., dolendosi della relativa nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi(in relazione all’art.
Art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
115 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi(in relazione all’art. 360 nn.
Art. 3, co. 4, del d.l. n. 95/2012
propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; ilMinistero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre la Dea CapitalReal Estate s.g.r.
art. 115 c.p
1218, 1223, 1453,1591 e 2697 c.c., dolendosi della relativa nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi(in relazione all’art.
art. 1591 c.c
art. 2697 c.c
e dell’art. 2697 c.c., la stessa risulta avanzata senza rispettare i criteri indicati, in motivazione, da Sez.
art. 324 c.p
650892 - 01) ; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c.
art. 278 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 163 del 04/01/2023, Rv. 666491 - 01
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19732/2020 proposto da: DEA CAPITAL REAL ESTATE S.G.R. S.P.A., in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to MASSIMILIANOVITO che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro-tempore, domiciliato in ROMA presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALEDELLO STATO che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19732/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri avversolasentenza n. 3554/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNAdepositatail 11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere Dott.

MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19732/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri Rilevatoche, consentenza resa in data 11/2/2020, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento d ell’appello principale proposto dal Ministero dell’Economiae delle Finanze e in parziale riforma della decisione di primogrado, ha condannato il Ministero appellante al pagamento, in favoredella Idea Fimit s.g.r. s.p.a. (ora Dea Capital Real Estate s.g. r. s.p.a.), di quanto a quest’ultima dovuto dal Ministero a titolo di indennità di occupazione illegittima, avendo l’amministrazione appellanteproseguito per diversi anni l’occupazione dell’immobile alla stessa già concesso in locazione dalla Idea Fimit d opo la scadenza dell’originariocontratto stipulato tra le parti; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel cheancora rileva in questa sede, ha rilevato come la base di calcolo dell’indennità di occupazione dovuta alla società locatrice dovesse essereidentificata nell’importo indicato da quest’ultima a fondamento di una domanda proposta in sede monitoria nei confronti dell’amministrazione statale per il pagamento dell’indennità di occupazioneillegittima fino ad allora maturata : indicazione (espressiva diun accordo intercorso tra le parti o, comunque, di una rinuncia al maggior risarcimento parte della società creditrice) fatta propria dal corrispondente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna e successivamentecoperta da giudicato; ciò posto, determinato sulla base di tale misura l’indennità di occupazione illegittima dovuta dal Ministero, la corte territoriale ha applicato, sugli importi determinati, l’abbattimento del 15% ai sensi dell’art.3 d.l. n. 95/12;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19732/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri avverso la sentenza d’appello, la Dea Capital Real Estate s.g.r. s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; ilMinistero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; ilPubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre la Dea CapitalReal Estate s.g.r. s.p.a. ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1453,1591 e 2697 c.c., dolendosi della relativa nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi(in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte te rritoriale erroneamente utilizzato, come base per il calcolo dell’indennità di occupazione illegittima dovuta dell’amministrazione avversaria, un importo che la società ricorrente aveva in precedenza indicato a fondamento di un ricorso in sede monitoria per il conseguimento(non già dell’intera indennità di occupazione illegittima dovuta,bensì) de l solo ‘maggior danno’ dovuto, ai sensi dell’art. 1591 c.c.,per la protratta occupazione illegittima; importo, peraltro, che la societàricorrente si era indotta a richiedere, in sede monitoria, al solo scopo di assicurarsi, quantomeno (e provvisoriamente), un incontestatoflusso di entrate, essendosi l’amministrazione avversaria dichiaratadisposta a pagare unicamente tale minor importo ; ciòposto, n on avendo le parti mai stipulato alcun nuovo contratto dilocazione avente ad oggetto un canone di entità inferiore a quello relativo all’unico contratto di locazione intercorso tra le parti, né Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19732/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri avendola società locatrice mai accettato alcun importo infer iore a titolo di indennità di occupazione illegittima, né validamente accettato (peraltro in assenza della forma scritta imposta dalla legge) alcuna riduzione del canone originariamente stipulato a seguito dell’intervenutarestituzione, dopo la scadenza de l contratto, di alcuni locali del complesso immobiliare concesso in locazione, del tutto erroneamente la corte territoriale ha provveduto a determinare l’indennità di occupazione illegittima dovuta dall’amministrazione avversaria sulla base di un importo i nferiore all’entità dell’ultimo canonedi locazione validamente stipulato tra le parti, secondo quanto previstodall’art. 1591 c.c.; ilmotivo è inammissibile; osservapreliminarmente il Collegio come la società ricorrente abbia illustrato la censura in esame omettendo di argomentare , in modo adeguatamente riconoscibile, la denunciata violazione delle norme sostanziali(con l’eccezione degli artt. 1591 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.)della cui “vio lazione ed errata applicazione” si trova riferimento nell’intestazione della doglianza; una carenza tale da impedire la percezionedelle effettive modalità dell e violazion i denunciat e , avendo la società ricorrente trascurato di articolare alcuna attività argomentativadistintamente riferibile a tali norme ; né, sotto altro profilo, risulta eventualmente riconoscibile, nella trama argomentativa della censura, l’eventuale ricorso di un’esposizionecritica in ipotesi riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. , non avendo la società ricorrente specificamente individuatoalcun fatto , o più eventuali fatti, il cui esame sarebbe stato inipotesi trascurato dal giudice d’appello;Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19732/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri ciòposto, varrà evidenziare come , nell’esposizione argomentativa delladoglianza in esame, la società ricorrente si sia limitata a censurare un passaggio della motivazione della sentenza impugnata ( che espressamente riproduce) riferito a una parte delle due alternative e concorrenti(e dunque autonome ) mot ivazioni contenute nella sentenza impugnatain relazione al punto concernente la misura dell’indennità di occupazione; talecritica, nell’ evoca re il valore probatorio di taluni documenti e di una disposta c.t.u., risulta esposta in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. (non avendo la ricorrente adeguatamente assolto agli oneri di puntualee completa allegazione imposti da tale norma), risolvendosi, peraltro, in una manifestazione di dissenso dalla valutazione delle risultanzedei documenti e dal correlato co mportamento della stessa ricorrentee della controparte e, dunque, nella proposta rivalutazione nelmerito dei fatti di causa, sulla base di una prospettiva critica non consentitain questa sede di legittimità; quanto alle contestazioni riferite al tema de l giudicato esterno evocatodalla corte territoriale, la critica della società ricorrente risulta espostain forme inconsistenti e talora incomprensibili, non avendo la stessa articolato alcuna riconoscibile (o quantomeno plausibile) spiegazione dell a pret esa inoperatività del giudicato r i chiamato nella sentenza impugnata , essendosi dipanata , l’illustrazione della ricorrente, in forme prive di alcuna precisa individuazione della motivazionesoggetta a critic a, e attraverso riferimenti a llo svolgimento del giudizio di merito priv i di indicazion i rispettos e dell’art. 366 n. 6 c.p.c.e, in ogni caso, comunque volte a manifestare un dissenso sul la Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19732/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri ricostruzione della quaestio facti non consentito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.; quanto, infine, all ’evocazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., la stessa risulta avanzata senza rispettare i criteri indicati, in motivazione, da Sez. 3, Sentenza n . 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192- 01 ( quanto all’art. 115 c.p.c.) e da Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769del 23/10/2018 (Rv. 650892 - 01) ; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e degli artt.1591 e 2909 c.c., dolendosi della nullità della sentenza impugnata perviolazione del principio dell’intangibi lità del giudicato, nonché per omessoesame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza non definitiva con la qu ale il giudice di primo grado aveva pronunciato la condannagenerica dell’amministrazione finanziaria, ex art. 278 c.p.c., al risarcimento dei danni per il mancato rilascio dell’immobile alla scadenzadel contratto di locazione intercorso tra le parti; ris arcimento da computarsi, ai sensi dell’art. 1591 c.c., in misura pari all’ultimo canone di locazione, salvo il maggior danno; con la conseguente violazione,da parte del giudice d’appello, del giudicato così formatosi, avendo viceversa commisurato, la ride tta indennità di occupazione illegittima,sulla base di base di importo inferiore a tale canone; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, quand’anche la sentenza non definitiva emessa dal primo giudice avesse determinato compiutamente , attraversoil riferimento all’art. 1591 c.c., il criterio di determinazione Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19732/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri del risarcimento dei danni dovuto alla locatrice (operazione peraltro estranea alla logica della condanna con riserva e , nella specie, non giustificata dal mero e generico richiamo alla no rma citata ), occorrerebbecoerentemente ritenere che il primo giudice, attraverso la sentenza definitiva, avrebbe esso stesso violato il dictum asseritamente contenuto nella sentenza non definitiva , incorrendo in tal modo in un evidente vizio processuale che l’odierna società ricorrenteavrebbe dovuto impugnare con il proprio appello incidentale ; appello incidentale che, viceversa, la Dea Capital Real Estate s.g.r. s.p.a. ebbe a limitare alla sola censura relativa al mancato accoglimentodella propria domanda principale; con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 4, del d.l. n. 95/2012, dolendosi della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per averela corte territoriale erroneamente applicato la decurtazione del 15%dell’indennità di occupazione in esecuzione del n. 95/2012 a far data dal luglio del 2012, nonostante tale decurtazione non potesse trovareapplicazione al di fuori dei rapporti contrattuali in corso (e non già, dunque, ai rapporti contrattuali già scaduti), e nonostante la norma introduttiva della ridetta decurtazione p otesse trovare applicazione,ratione temporis , solo a partire dal 1° luglio 2014; ilmotivo è infondato ; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente applicato la decurtazione denunciata al rapporto in esame , con la decorrenza ivi indicata, allineandosi al l’insegnamento della Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19732/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri giurisprudenza di questa Corte (qui integralmente condiviso e fatto proprioal fine di assicurarne continuità) ai sensi del quale l a riduzione del15%, prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 135 del 2012 (come modificato dall'art. 24, comma4, lett. a), del d.l. n. 66 del 2014, conv. con modific. dalla l. n. 89del 2014), per le indennità dovute per l'utilizzo a fini istituzionali di immobili,in ass enza di titolo, da parte delle Amministrazioni centrali, comeindividuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. n. 196 del2009, nonché dalle Autorità indipendenti (ivi inclusa la Consob), si applicacon decorrenza dalla data di entrata in vig ore del decreto - legge n.95 del 2012 (Sez. 3, Sentenza n. 163 del 04/01/2023, Rv. 666491 - 01) , con la conseguente relativa piena applicabilità al rapporto in esamea partire dalla data correttamente individuato dal giudice a quo ; sulla base di tali premes se, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali pe r il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002;

P.Q.M.

Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Ministerocontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate Adunanzadel 24 maggio 2023 - R.G. n. 19732/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri incomplessivi euro 18.000,00, oltre alle eventuali spe