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Decreto — n. 21336/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.

Numero d'incarto Decreto — n. 21336/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, a therapeutic community, had filed an appeal against a lower court judgment against a local health authority but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal waiver statutory time limit Civil Procedure Code litigation costs allocation copertura dei costi di psicoterapia cura psichiatrica trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio incombono sul ricorrente.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio incombono sul ricorrente.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26394/2021 R.G. proposto da : Comunità Terapeutica Riabilitativa il Castello S.r.l., elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BATTISTI PIETRO (BTTPTR66M04I158D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato FIGUS MASSIMILIANO (FGSMSM67B26H501W) rappresentato e difesodall'avvocato PICCININI ALESSANDRO (PCCLSN74L04A345A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.443/2021 depositata il 22/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio incombono sul ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00. Così deciso in Roma,il 11/07/2