Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, a therapeutic community, had filed an appeal against a lower court judgment against a local health authority but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26394/2021 R.G. proposto da : Comunità Terapeutica Riabilitativa il Castello S.r.l., elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BATTISTI PIETRO (BTTPTR66M04I158D) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato FIGUS MASSIMILIANO (FGSMSM67B26H501W) rappresentato e difesodall'avvocato PICCININI ALESSANDRO (PCCLSN74L04A345A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n.443/2021 depositata il 22/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio incombono sul ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00. Così deciso in Roma,il 11/07/2