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Decreto — n. 21325/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 21325/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sicilia Waste Srl, filed a decree against the liquidation administrator of DB Group Srl and the company Asec Trade Srl, but remained silent after the deadline. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal silence as renunciation 40 day deadline extinction of proceedings litigation costs opposizione al precetto esecutivo credito nel fallimento risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono sulla ricorrente.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono sulla ricorrente.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11280/2021 R.G. proposto da : SICILIA WASTE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BONASERA EDOARDO (BNSDRD76A11H792Y) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO DB GROUP SRL IN IQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PERROTTA GIOVANNI (PRRGNN63L14C351J) -controricorrente- nonchè contro ASEC TRADE SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1950/2020 depositata il 13/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono sulla ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 15.000,00. Così deciso in Rom