Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sicilia Waste Srl, filed a decree against the liquidation administrator of DB Group Srl and the company Asec Trade Srl, but remained silent after the deadline. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the 40-day period for requesting a decision constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11280/2021 R.G. proposto da : SICILIA WASTE SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BONASERA EDOARDO (BNSDRD76A11H792Y) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO DB GROUP SRL IN IQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PERROTTA GIOVANNI (PRRGNN63L14C351J) -controricorrente- nonchè contro ASEC TRADE SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1950/2020 depositata il 13/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono sulla ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 15.000,00. Così deciso in Rom