Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for judgment within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Luigi Balletta, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated, while the opposing party, Groupama Assicurazioni, had previously lost at the Court of Appeal in Florence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17026/2021 R.G. proposto da : BALLETTA LUIGI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FIDOLINI MARTA (FDLMRT73H47D612L), CALUSSI CRISTIANO (CLSCST68C24D612U) -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO DIONISI, 73, presso lo studio dell’avvocato MANDRE' MARA (MNDMRA64D66H501V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CAPPELLINI LEONARDO-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.819/2021 depositata il 16/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono sul ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 15.000,00. Così deciso in Roma,