Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, MaIELLO LUIGI, had filed a decree against GENERALI ITALIA SPA, but remained silent after the court's proposal for judgment. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24570/2021 R.G. proposto da : MAIELLO LUIGI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VERNILLO DOMENICO (VRNDNC60T27F839M) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIMABUE 2, presso lo studio dell’avvocato FERRARI ENRICA (FRRNRC77E41F839Q) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGALDI RENATO (MGLRNT62C30F839C) -controricorrente- nonchè contro GENERALI ITALIA SPA -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.1471/2021 depositata il Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono sul ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi € 5.000,00. Così deciso in Roma,