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Decreto — n. 21247/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day deadline for requesting a decision under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 21247/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The procedural outcome was a dismissal of the appeal with the costs borne jointly by the appellants. The court ruled strictly according to Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, which mandates the extinction of the proceedings when this time limit expires without a request for judgment.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for termination within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs assigned to the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40-day time limit Art. 380-bis c.p.c. procedural default joint liability costs diritti di previdenza professionale diritto a un difensore professioni giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico dei ricorrenti in solido.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9697/2021 R.G. proposto da : PANEGROSSI GABRIELE, PEDRETTI STEFANIA, PELLICANO' FRANCESCA ANGELA, PERACCHI ALESSANDRO, PIETRA MAURO, POGGIATO CARLA, RAIMONDI LICIA, RECHICHI JOLE, RICOTTI ALBERTO, RODOLFO MASERA FILIPPOMARIANO, ROSSATO ALBERTO, ROTA MARIANGELA, SALATA MICHELE, SCHENA FEDERICO, SPAGNI ALBERTO, STAMATI FILOMENA ANDREINA, SURACE FILIPPO MARIA, TEMPORINI FRANCESCA, UGA ELENA, VACCARO GIOVANNA, VAGLIASINDI CARLA, VARRONE UMBERTO, VASONE LORIS, ZANI ANDREA, ZECCA SILVIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4643/2020 depositata il 03/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione restano a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi € 12.000,00.Così deciso in