Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Ferrante Tommaso, had filed a challenge against a second-instance judgment against Generali Italia Spa but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights under the Civil Procedure Code, ordering the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the cassation appeal within forty days of notification, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with costs borne by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4384/2021 R.G. proposto da : FERRANTE TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILOTEO ALBERINI 77, presso lo studio dell’avvocato CECCHI RICCARDO (CCCRCR76C01H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato CALDARONI ALESSANDRO (CLDLSN73T19I838I) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO (VNCMRC60L24H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3173/2020 depositata il 01/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione incombono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 5.000,00. Così deciso in Roma,il 11/07/