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Decreto — n. 21200/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21200/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21200/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21200/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

Parole chiave

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diritto a un difensore diritti di previdenza professionale legittimazione a ricorrere organi di ricorso legittimazione a contestare licenza professioni giudiziarie

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) cheli rappresenta e difende unitamente agli avvocati -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.21064/2019 depositata il 04/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25470/2021 R.G. proposto da : AIROLDI FEDERICA, AMATO RIPALTA, AMMENDOLA STEFANIA, APICELLA GIUSEPPINA, BALESTRIERI FABRIZIO, BERTOLDI CHIARA, BRUGNOLI BEATRICE, CARLUCCI MATILDE, CECCHINI PAOLO, COSTA VITTORE, COTTONE GIOVANNA, D'UVA ROBERTO, FUSTAINO LOREDANA, GERARDI ROSA, GIACCHEROROBERTA, GIUFFRE' MARIO, LANINI FABIO, LIVI LORENZO, MACRI' LUCIA, MANARA MARIA ELENA, MANCINI LAURA, MANCONI MARIA TERESA, MANTOVAN MARIA CRISTINA, MARTINATI LAURA, MAZZUCA MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D. CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -intimati- sul controricorso incidentale proposto da MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'RICERCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente incidentale- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) cheli rappresenta e difende unitamente agli avvocati -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.21064/2019 depositata il 04/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,