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Ordinanza — n. 21038/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for omission of ruling on unappealed appeal grounds and failure to deposit expert report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21038/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Focalia S.R.L.'s appeal against a lower court decision in an energy supply dispute with ENI S.P.A. The appellant argued the appellate court omitted a ruling on specific appeal grounds regarding unacknowledged bank transfers and failed to address a missing expert report. The court held that the appellate judgment implicitly rejected these arguments through its reasoning and that the procedural defect regarding the expert report was raised too late to be examined in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.: An appellate decision implicitly rejects unappealed grounds if its reasoning is incompatible with the party's claim, and procedural defects in expert reports must be raised within the first defense or initial hearing.

Parole chiave

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omission of ruling correspondence principle implicit rejection expert report defect timely objection cassation admissibility energy supply dispute estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Con il primo motivo , parte ricorrente denuncia « nullità della sentenza per omissione di pronuncia sul primo motivo specifico di appello e così per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all’art.
Art. 360, n. 4 cod. proc. civ.
civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 195 cod. proc. civ.
Assume, in sintesi,che la «prima relazione» del consulente tecnico di ufficio dava conto di aver visionato i trentotto bonifici bancari, ma detto elaborato non è stato mai depositato dall’ausiliario, in violazione dell’art. 195 del codice di rito.
Art. 157 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo , parte ricorrente denuncia « nullità della sentenza per omissione di pronuncia sul primo motivo specifico di appello e così per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all’art.
art. 87 disp. att. cod. proc. civ
Con il secondo mezzo, la ricorrentededuce «violazione e falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., degli artt.
artt. 74 disp. att. cod. proc. civ
civ., degli artt. 74 disp. att. cod. proc. civ., come pure degli artt.
art. 157 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 04/04/2022, n. 10761
Cass. 04/04/2022, n. 10761): non si può nemmeno in astratto considerare l’accettazione di documenti di cui è stata esclusa la produzione in giudizio.
Cass. 24/05/2022, n. 16672
Cass. 13/07/2021, n. 19880
Cass. 13/07/2021, n. 19880; Cass.
Cass. 02/04/2020, n. 7662
19880; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass.
Cass. 30/01/2020, n. 2153
7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass.04/06/2019, n.
Cass. 04/06/2019, n. 15255
Cass. 13/08/2018, n. 20718
15255; Cass. 13/08/2018, n. 20718).
Cass. Sez. U 21/02/2022, n. 5624
Cass. 30/01/2020, n. 2193
5624): in mancanza di tale necessaria deduzione,la questione, palesandosi come nuova, non può essere esaminata nel giudizio di legittimità (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass.
Cass. 13/08/2018, n. 20712
2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass.
Cass. 31/07/2018, n. 20313
20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass.
Cass. 06/06/2018, n. 14477
20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27997/2021R.G. proposto da FOCALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, presso lo studio degli Avv. ti Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Maria Alicia Mejia Fritsch, dai quali è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro ENI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, presso lo studiodell’Avv. Franco La Gioia, dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 5593/2021della CORTE DI APPELLO DI ROMA , depositata il29 luglio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI ENERGETICI r.g. n. 27997/2021 Cons. est. Raffaele Rossi FATTI DI CAUSA 1. Su istanza della Eni S.p.A. , il Tribunale di Roma emise nei confronti della Focalia s.r.l.decreto d’ingiunzione al pagamento di euro 2.934.544,41 (oltreinteressi al saggio di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ed altri accessori), quale residuo prezzo dovuto e non versato per la somministrazione di prodotti energetici.

2. Nello spiegare opposizione, l’ingiunta eccepì di aver interamente corrisposto la somma oggetto di condanna; dedusse altresì di aver maturato un credito nei confronti del ricorrente-opposto «derivante da pagamenti effettuati in misura superiore a quanto dovuto» e spiegò pertanto domanda riconvenzionale per la condanna di Eni S.p.A. al pagamento in suo favore di euro 1.692.588,17, oltre accessori.

3. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Roma revocò il decreto ingiuntivo e condannò Focalia s.r.l. al pagamento in favore di Eni S.p.A. della somma di euro 2.771.413,80, oltre interessi al tasso ex d.lgs. n. 231 del 2002, respinta ogni altra domanda.

4. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da Focalia s.r.l..

5. Ricorre per cassazione Focalia s.r.l., articolando tre motivi, cui resiste, con controricorso, Eni S.p.A..

6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo , parte ricorrente denuncia « nullità della sentenza per omissione di pronuncia sul primo motivo specifico di appello e così per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.». r.g. n. 27997/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Secondo l’impugnantela Corte territoriale ha omesso di statuire sul primo motivo di appello con cui era stata censurata la decisione di prime cure per aver riconosciuto «un debito di Focalia per mancato buon fine di bonifici, circostanza non contestata dall’opposta», cioè per non aver «riscontrato la omessa contestazione da parte di ENI del fatto rappresentato dall’incasso da parte di quest’ultima delle somme recate dai trentotto bonifici eseguiti da Focalia».

2. Con il secondo mezzo, la ricorrentededuce «violazione e falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 74 disp. att. cod. proc. civ., come pure degli artt. 198 e 195 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.». La censura concerne l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto irrituale la produzione di trentotto bonifici di pagamento effettuata all’udienza del 3 dicembre 2013, dacché «non accompagnata da una specifica indicazione di tutta la documentazione prodotta», e, per l’effetto, nuova (ed inammissibile) la produzione di detti bonifici in sede di esperimento di consulenza tecnica di ufficio.

In contrario, parte ricorrente adduce che i trentotto bonifici bancari erano «indubitabilmente, nella stragrande maggioranza, ricompresi nel deposito effettuato da Focalia nella udienza del 3 dicembre 2013» e di detti documenti «è stata fatta menzione nel verbale di udienza»; rileva altresì c ome la difesa di ENI non abbia « formulato alcuna articolata opposizione e/o contestazione al deposito di Focalia né in ordine alla ritualità di esso», così implicitamente accettando lo stesso.

3. Priorità logica impone innanzitutto il vaglio del secondo motivo. 3.1. Esso è inammissibile. In ordine ai bonifici invocati dal ricorrente, la gravata sentenza si esprime, con univoca chiarezza, in questo modo: «non vi è prova che i 38bonifici di pagamento […] fossero già inclusi nella documentazione tempestivamente depositata», poiché nel verbale di udienza celebrata r.g. n. 27997/2021 Cons. est. Raffaele Rossi il 3 dicembre 2013 «la parte opponente si è limitata a richiamare “i tre faldoni” nonché una “cartella”elencati (incomprensibile) allegate».

Diversamente da quanto opina il ricorrente, il giudice territoriale ha dunque ritenuto la produzione dei bonifici mancata, non già irrituale. 3.2. Con tale rilievo, centrale e dirimente nell’intero percorso argomentativo sviluppato dalla Corte d’appello, il ricorrente in questa sede qui non si confronta idoneamente. La doglianza articolata in ricorso muove dall’assunto (frontalmente contrario all’accertamento operato nella sentenza) della avvenuta produzione dei bonifici alla udienza del 3 dicembre 2013, prospettato peraltro in termini non puntualmente precisati se non equivoci (si deduce infatti che all’udienza de quaera stata prodotta la - non meglio identificata- « stragrande maggioranza » dei bonifici in discorso).

Ma -e la notazione è concludente -di detto verbale di udienza parte ricorrente omette di riportare o trascrivere -sia pure per stralci, nelle sole parti essenziali e d’interesse -il contenuto, da cui poter inferire la (negata dalla sentenza impugnata) elencazione precisa ed analitica dei documenti prodotti in udienza (debitamente indicizzati, ove plurimi), adempimento invece necessario per integrare una corretta produzione di documenti, presupposto per la utilizzabilità degli stessi come fonte di prova (sul tema, cfr. Cass. 19/05/2022 n. 16235;

Cass. 29/05/2019, n. 14661; Cass. 26/05/2011, n. 11617; Cass. 09/03/2010, n. 5761). Apparein tal guisa violato il principio di specificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dal disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.. E tanto giustifica l’inammissibilità del motivo, in forza del principio, più volte enunciato da questa Corte anche nella sua veste tipica di organo della nomofilachia, secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso r.g. n. 27997/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). 3.3. Inconferente risulta, per l’effetto, il richiamo dell’impugnante al principio del contraddittorio ed allanon contestazione asseritamente proveniente dalla controparte (anche qui mancando, peraltro, la specificazione, necessaria a pena di inammissibilità, delle modalità - ovvero degli atti processuali e del contenuto di essi -con cui si sarebbe perfezionata la fattispecie della non contestazione:

Cass. 04/04/2022, n. 10761): non si può nemmeno in astratto considerare l’accettazione di documenti di cui è stata esclusa la produzione in giudizio.

4. Dalle considerazioni che precedono discendela infondatezza del primo motivo di ricorso. Esclusi dal compendio istruttorio legittimamente acquisito i bonifici in discorso, la sentenza impugnata ha implicitamente rigettato il primo motivo d’appello, con cui si deduceva, quale fatto non contestato, l’avvenuto incasso delle somme portate da detti bonifici. Non si ravvisa quindila denunciata omissione di pronuncia: come è noto, questa non ricorre allorché la decisione, pur senza specifica argomentazione sulla domanda o eccezione disattesa, adotti una motivazione che sia incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della tesi dalla parte prospettata, ciò implicandone l’implicito rigetto (tra le tante, Cass. 24/05/2022 , n. 16672 ;

Cass. 13/07/2021, n. 19880; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass.04/06/2019, n. 15255; Cass. 13/08/2018, n. 20718). r.g. n. 27997/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 5. Con il terzo motivo, parte ricorrentelamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 198 e 195 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.». Assume, in sintesi,che la «prima relazione» del consulente tecnico di ufficio dava conto di aver visionato i trentotto bonifici bancari, ma detto elaborato non è stato mai depositato dall’ausiliario, in violazione dell’art. 195 del codice di rito. 5.1.

Il motivo è inammissibile. La circostanza allegata, relativa ad una irregolarità formale del procedimento di consulenza tecnica, integra, in abstracto considerata, una fattispecie di nullità relativa della c.t.u., che andava dedotta nella prima udienza o nella prima difesa successivaal deposito dell’elaborato peritale, a mente dell’art. 157 cod. proc. civ.. Orbene, parte ricorrente omette di indicarei l momento ed il luogo processuale in cui (cioè a dire quando e con quale atto) abbia introdotto detto vizio nel giudizio di merito (nei termini e con le modalità consentiti, come chiarito da Cass., Sez.

U, 21/02/2022, n. 5624): in mancanza di tale necessaria deduzione,la questione, palesandosi come nuova, non può essere esaminata nel giudizio di legittimità (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477).

6. Il ricorso varigettato.

7. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 22.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. r.g. n. 27997/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari