Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Sciabica, challenged a second-instance judgment against construction companies but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18868/2021 R.G. proposto da : SCIABICA ANNUNZIATA MARIA ROSA, elettivamente domiciliato in Marsala del Fante 4 3B, presso lo studio dell’avvocato SALEMI ANNIBALE RENATO (SLMNBL58T01E974L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro Edilprojet Srl In Liq., Voti Antonio, Mistretta Stefano, Ma.sa. Costruzioni Srl, elettivamente domiciliati in Torino C.So Vittorio Emanuele II 117, presso lo studio dell’avvocato GUELI GIUSEPPA (GLUGPP60B57F899B) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro EDILPROJET SRL, MA.
SA. COSTRUZIONI SRL, MISTRETTA STEFANO, VOTI ANTONIO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.721/2021 depositata il 05/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi € 3.000,00. Così deciso in Roma,i