Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal with cost offset, extinguishing the entire lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit extinguished after the appellant formally withdrew the appeal with a request to offset litigation costs. The appellant personally signed the withdrawal, which was accepted by the opposing bank, while the third-party defendant 2Worlds S.R.L. was ordered to bear the costs of this specific degree. Consequently, the judgment ruled that the proceedings were terminated rather than rejected, precluding any further unified contribution payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a party withdraws an appeal with a request for cost offset and the opposing party accepts, the judgment is declared extinguished, terminating the proceedings entirely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25926/2020R.G. proposto da FARINA RENATO, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 37, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Graziani, dal quale, unitamente agli Avv. ti Massimo Rossi e Pamela Picasso, è rappresentato e difeso –ricorrente – contro BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone n. 14, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Caputi, rappresentatoe difeso dall’Avv. Giorgio Galbiati –controricorrente - nonché contro 2WORLDS S.R.L., E PER ESSA, QUALE MANDATARIA, LA CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone n. 14, FIDEIUSSIONE r.g. n. 25926/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Caputi, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio Galbiati –controricorrente – nonché contro FARINA NIGEL ALBERTO FARINA FEDERICA ARIENTI GIAMPIETRO ARIENTI GEMMA ARIENTI GIACOMO MARIA ARIENTI LUCA MARIA –intimati – Avverso la sentenza n. 2/2020 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 3 gennaio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che Renato Farina ricorre per cassazione, articolando tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, in parziale riforma della sentenza di prime cure del Tribunale di Monza, ha pronunciato condanna di Renato Farina, Alberto Nigel Farina e Giampietro Arenti (nella qualità di eredi di Teresa Ronchetti) al pagamento della somma di euro 662.440,99 (oltre accessori) in favore del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (lite pendente cedente il credito alla 2Worlds s.r.l.); resistono, con distinti controricorsi, Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e 2Wor l ds s.r.l. , mentre non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti, in epigrafe indicati come intimati; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 25926/2020 Cons. est.
Raffaele Rossi Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha rinunciato al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo difensore e ritualmente notificato alle parti costituite nel grado; ha prestato accettazione alla rinuncia la S.p.A. Banco di Desio e della Brianza, con dichiarazione resa dal suo procuratore speciale; va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., nei rapporti tra il ricorrente e Banco di Desio e della Brianza S.p.A.; va invece disposta compensazione delle spese del presente grado nei riguardi della 2Worlds s.r.l., in ragione della posizione di mero litisconsorte da questa assunta nel corso del giudizio; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912);
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dichiara interamente compensate le spese del grado nei rapporti tra la s.r.l. 2Worlds e le altre parti. Così deciso in Roma