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Ordinanza — n. 20928/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding prescription of possessory action and usucapion requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20928/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Greco and Locorotondo against the Court of Appeal's judgment. The appellants argued that the lower court omitted to rule on the prescription of the possessory action and incorrectly rejected a claim for abbreviated usucapion without specific demand. The court held that the lower court properly confirmed the prescription of the possessory action and that the abbreviated usucapion claim required specific procedural demands not met in this context.

Regesto Legislator

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Art. 112, 325, 165 c.p.c.; Art. 2953, 2946, 2943 c.c.; Art. 1159, 1158, 1147 c.c.: The court must rule on all claims presented, and abbreviated usucapion requires specific procedural demands distinct from ordinary usucapion.

Parole chiave

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prescription possessory action abbreviated usucapion requirements omission of ruling procedural demand specificity Italian civil procedure retrocessione di beni ecclesiastici domanda di concordato rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 112, 325, 165 c.p.c.
Art. 2953, 2946, 2943 c.c.
Art. 1159, 1158, 1147 c.c.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
10962); per ciò che concerne la prima affermazione sopra riportata, la parte non riporta gli atti processuali nella misura utile, sicché viola l’art. 366, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 09/11/2012, n. 19517
2, richiama Cass., 09/11/2012, n. 19517, e Cass., 20/12/1994, n.
Cass., 20/12/1994, n. 10962
19517, e Cass., 20/12/1994, n. 10962); per ciò che concerne la prima affermazione sopra riportata, la parte non riporta gli atti processuali nella misura utile, sicché viola l’art.
Cass., 13/01/2021, n. 342
civ., norma generale applicabile anche in ipotesi d’ipotizzati errores in procedendo (Cass., 13/01/2021, n. 342); quanto al resto della seconda censura, in punto di usucapione, si fa richiamo, al contempo, ad atti processuali senza riprodurre anch’essi nella misura utile (Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19997/2021 R.G. proposto da : GRECO COSIMO, LOCOROTONDO ANGELA, elettivamente domiciliati in Roma Largo Messico, 7, presso lo studio dell’avvocato LORUSSO PIERO (LRSPRI67M30A662E) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro CONCATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA, domiciliazione digitale , rappresentato e difeso dall'avvocato SELICATO FRANCESCO (SLCFNC70P11B180I) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 611/2021 depositata il18/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che: Cosimo Greco e Angela Locorotondo ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 611 del 2021 della Corte d’appello di Lecce, esponendo che: - avevano opposto il precetto per rilascio d’immobile, loro intimato dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta in forza di una sentenza pretorile del 1992, deducendo la prescrizione del diritto el’intervenuta usucapione del bene; - il Tribunale aveva dichiarato la dedotta prescrizione e la conseguente nullità del precetto; - la Corte di secondo grado: - aveva respinto l’appello incidentale svolto per l’affermazione dell’usucapione abbreviata, in quanto non specificatamente domandata, e peraltro carente del requisito della buona fede, poiché i deducenti, prima del loro acquisito, si erano informati con la Curia Vescovile in ordine alla possibile intervenuta usucapione da parte della stessa che l’aveva confermata; - aveva ritenuto om esso, ad opera del Tribunale, nonostante la motivazione in tal senso, il rigetto in dispositivo della domanda di usucapione; resiste con controricorso la Concattedrale di Santa Maria Assunta; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;

Rilevato che: con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 325, 165, cod. proc. civ., 2953, 2946, 2943, cod. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla prescrizione dell’“actio iudicati” derivante dalla pronuncia possessoria pretorile; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1159, 1158, 1147, cod. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di ritenere compresa nella domanda di usucapione ordinaria quella in forma abbreviata, e comunque mancando di ritenere svolta quest’ultima come invece desumibile dall’atto di opposizione a precetto, mentre, nel merito, la stessa domanda era fondata dovendosi presumere la buona fede, essendo inidonei gli atti, al contempo da disconoscere, da cui era stata evinta la conoscenza delle pretese della Curia sui beni, ed essendo risultata confermata, la pretesa di usucapione, dalla varia istruttoria anche orale; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato ritenendo di dover integrare il dispositivo con la statuizione di rigetto della domanda di usucapione, nonostante il giudizio avesse ad oggetto un’opposizione a precetto;

Considerato che: il primo motivo di ricorso è infondato; la Corte d’appello ha confermato “parte qua” la sentenza di prime cure con cui ha indicato che era stato dichiarato nullo il precetto per intervenuta prescrizione; non sussiste dunque alcuna omissione di pronuncia sul punto; il secondo e terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; per un verso con la terza censura di afferma che il giudizio sarebbe stato di mera opposizione a precetto, e dunque erronea la pronuncia di rigetto dell’usucapione, per altro verso si chiede, con la seconda censura, di cassare la decisione di seconde cure su tale ultimo punto; dalla stessa sentenza impugnata emerge, come pure dal complessivo ricorso e controricorso, che era stata formulata domanda di usucapione come tale scrutinata; né si argomenta riguardo a una possibile inammissibilità di quella stante la natura del giudizio; la seconda censura afferma, poi, che la domanda di usucapione abbreviata era stata formulata ovvero doveva ritenersi compresa in quella ordinaria; quest’ultima affermazione è apodittica e non si misura con la ragione decisoria della Corte d’appello, secondo cui gli specifici requisiti dell’usucapione abbreviata avrebbero dovuto imporre una specifica domanda (la sentenza, a pag. 2, richiama Cass., 09/11/2012, n. 19517, e Cass., 20/12/1994, n. 10962); per ciò che concerne la prima affermazione sopra riportata, la parte non riporta gli atti processuali nella misura utile, sicché viola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., norma generale applicabile anche in ipotesi d’ipotizzati errores in procedendo (Cass., 13/01/2021, n. 342); quanto al resto della seconda censura, in punto di usucapione, si fa richiamo, al contempo, ad atti processuali senza riprodurre anch’essi nella misura utile (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469), ma soprattutto chiedendo, al contempo, fermo il rilievo della mandata domanda di usucapione abbreviata, diffusamente ed evidentemente una rilettura istruttoria, invece istituzionalmente estranea alla presente sede di legittimità; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese della controricorrente, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i in solido , se dovuto e nella misur