Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20877/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20877/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20877/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20877/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnazione di decisioni amministrative ritardo del ministero pubblico rinvio del dibattimento decisione incidentale impugnabile proposta di giudizio opposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27301/2022 R.G. proposto da : CICCHITTO GAETANO, CALDERARA ANNA IDA MARIA, PRATESI CARLO, PERUZZI MARCO, PUGLIESE ENZA FRANCA, PULSONI ROMEO, BIROLI ANTONELLA, FLERES CONCETTO, FORTE UMBERTO, PALMENTA FILIPPO GIOVANNI, BRANCA GIOVANNI FRANCESCO, ROMANO CARLO, DICINTIO ROBERTA, FRANCOLINO ANNABELLA, VALLONE GIUSEPPE MARIA, ALBERIO ANNARITA, SACCHI MARCO, SAMPALMIERI MATTEO, SPEDALE FRANCESCO, VERRIELLO VINCENZO, TARANTINI GIUSEPPE, SAVALLI FRANCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2512/2022 depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così deciso i