Italian court dismisses appeal due to failure to deposit the certified copy of the notified appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible because the appellant failed to deposit the certified copy of the notified appellate judgment. Although the appellant claimed notification occurred in January 2020, the required document was missing from both physical and electronic files, and the sixty-day filing deadline had already expired by May 2020. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 369, comma 2, n. 2) c.p.c.: An appeal is procedurally inadmissible if the appellant fails to deposit the certified copy of the notified judgment, regardless of whether the appeal was timely filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 13716/20 proposto da: -) Inchingolo Francesco, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Orlando MarioCandiano in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Mediaset s.p.a., Reti Televisive Italiane s.p.a. (in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore), Greggio Ezio, Iacchetti Enzo, Ricci Antonio, tutti elettivamente domiciliate presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difese le prime due dall'avvocato Fabio Lepri, gli ultimi tre dagli avv.ti Fabio Lepri e Salvatore Pino in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) De Pasquale Domenico, De Nunzio Fabio; - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 8 gennaio 2020 n. 16; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso Oggetto: improcedibilità FATTI DI CAUSA 1. La società Mediaset s.p.a. è una holding che controlla la società R.T.I. s.p.a.. La società R.T.I. s.p.a. è proprietaria dell’emittente televisiva “Canale 5”. L’emittente “Canale 5” realizza e manda in onda una trasmissione intitolata “Striscia la notizia”; il programma è ideato da Antonio Ricci;
è condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Nei giorni 29-30 settembre, e nei giorni 7, 16 e 30 ottobre 2008, nel corso della trasmissione suddetta furono mandati in onda vari servizi, realizzati da Domenico De Pasquale (alias Mingo) e Fabio De Nunzio, nei quali si dava conto che Francesco Inchingolo, medico responsabile in posizione apicale della Clinica odontoiatrica del Policlinico Universitario di Bari, dal 19 al 22 settembre 2008 non solo era assente dal suo posto di lavoro, ma consentiva che i suoi studenti provvedessero alle incombenze su di lui gravanti, visitando i pazienti e sottoscrivendo le relative prescrizioni.
2. Nel 2009 Francesco Inchingolo convenne dinanzi al Tribunale di Bari le società Mediaset e RTI, nonché Antonio Ricci, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Domenico De Pasquale e Fabio De Nunzio, allegando che le trasmissioni di cui sopra avevano leso il suo onore e la sua reputazione; e che le modalità con cui Domenico De Pasquale e Fabio De Nunzio avevano realizzato il servizio, introducendosi nei locali dell’ospedale e inseguendo la sua automobile nel tentativo di intervistarlo avevano altresì violato la sua libertà personale.
3. Tutti i convenuti si costituivano: Mediaset e Antonio Ricci negando di poter essere chiamati a rispondere dell’operato degli altri convenuti; questi ultimi invocando il diritto di cronaca, di critica e di satira, e comunque invocando l’exceptio veritatis.
4. Con sentenza 29.3.2016 n. 490 il Tribunale di Bari rigettò la domanda. Ritenne che Mediaset ed Antonio Ricci erano privi di legittimazione (sostanziale) passiva; che i fatti denunciati dalla trasmissione “Striscia la notizia” erano veri; che la diffusione di essi costituì legittimo esercizio del diritto di cronaca e satira; che i toni utilizzati dagli autori e dai conduttori non eccedevano il limite della continenza. La sentenza fu appellata dal soccombente.
5. Con sentenza 8 gennaio 2020 n. 16 la Corte d’appello di Bari rigettò il gravame. La Corte d’appello, dopo aver dichiarato inammissibili le richieste istruttorie reiterate dall’appellante, ha ritenuto che: -) correttamente il Tribunale escluse la legittimazione sostanziale passiva di Mediaset (in quanto non proprietaria del canale televisivo, ma solo socio controllante RTI) e di Antonio Ricci (in quanto non vi era prova che avesse partecipato alla realizzazione del servizio riguardante Francesco Inchingolo); -) era dimostrata la verità dei fatti denunciati dalla trasmissione “Striscia la notizia”; -) il linguaggio utilizzato dagli autori non fu offensivo, ma solo “teatrale” e “canzonatorio”, in coerenza con il tipo di trasmissione in cui era inserito; -) doveva escludersi che la condotta tenuta da Domenico De Pasquale e Fabio De Nunzio, consistita nell’inseguire a piedi l’automobile di Francesco Inchingolo al fine di intervistarlo, potesse qualificarsi come “lesione della libertà personale”; -) il gravame era contraddittorio nella parte in cui, da un lato, invocava quale danno conseguito al fatto illecito la sua sospensione dal servizio; e dall’altro sosteneva che il provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio non poteva essere posto a fondamento dell’exceptio veritatis, in quanto adottato dall’Università per ragioni diverse da quelle denunciate nel servizio di “Striscia la notizia”; -) la liquidazione delle spese di lite fu corretta.
6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Francesco Inchingolo, con ricorso fondato su nove motivi (nonostante quanto si ricavi dalla numerazione impiegata dal ricorrente). Hanno resistito con controricorso unitario, illustrato da memoria, Mediaset, RTI, Antonio Ricci, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, ed in subordine la sua inammissibilità per tardività. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. Il ricorrente infatti, come correttamente rilevato dalla Procura Generale e dai controricorrenti, non ha depositato “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione ”, come prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c.. Il ricorrente, pur dichiarando che la sentenza d’appello gli è stata “notificata il 29.1.2020”, ha depositato la copia della sentenza attestata conforme all’originale, ma non la copia della relazione di notificazione, non presente né nel fascicolo cartaceo, né tra gli atti depositati telematicamente.
Né soccorre il ricorrente il principio affermato fin da Cass. 17066/13 (sulla non necessità di depositare la copia notificata del provvedimento impugnato allorché il ricorso sia notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione di questo), perché il ricorso è stato notificato a partire dal 21/05/2020, allorché il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (avvenuta in data 08/01/2020), anche maggiorato della sospensione per pandemia, era già elasso.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, in base al valore del petitum, ai sensi dell’art. 4 d.m. 55/14. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna Francesco Inchingolo alla rifusione in favore di Mediaset, RTI, Antonio Ricci, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 31.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d