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Sentenza — n. 20718/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 20718/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20718/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 9176/20 proposto da: -) Marino Ignazio Roberto Maria , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Vittorio Angiolini e Sergio Vacirca in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Fallimento Gruppo Bonifaci s.r.l. , in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Anna Sistopaoliin virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) Arditti Roberto, Dell’Orefice Fabrizio; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 settembre 2019 n. 5421; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott.

Regesto Legislator

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art. 346 c.p; Sentenza — n. 20718/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è fondato. In primo grado vi fu una statuizione espressa sulla responsabilità: il Tribunale infatti ritenne sussistente la natura illecita dello scritto. Poiché nessuno impugnò la suddetta statuizione sull’an debeatur, la Corte d’appello non avrebbe potuto riesaminarla d’ufficio in assenza di appello incidentale, in virtù del principio tantum devolutum, quantum appellatum. 1.2. Né viene in rilievo nel caso di specie il principio stabilito dall’art. 346 c.p.c.. I limiti di applicabilità di tale norma sono stati definitamente stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, nelle ampie motivazioni delle decisioni pronunciate da Sez.

Parole chiave

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moralità della vita politica punibilità dei mass media responsabilità politica perseguimento penale per diffamazione reato politico propaganda politica

Disposizioni normative citate

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art. 346 c.p
Né viene in rilievo nel caso di specie il principio stabilito dall’art. 346 c.p.c..
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Testo completo

unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 9176/20 proposto da: -) Marino Ignazio Roberto Maria , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Vittorio Angiolini e Sergio Vacirca in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Fallimento Gruppo Bonifaci s.r.l. , in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Anna Sistopaoliin virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) Arditti Roberto, Dell’Orefice Fabrizio; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 settembre 2019 n. 5421; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avvocati Stefano Invernizzi (per delega) e Anna Sistopaoli. Oggetto: procedimento civile -impugnazione del quantum debeatur-potere del giudice d’appello di decidere anche sull’an debeaturin assenza di impugnazione incidentale - esclusione. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 Ignazio Roberto Maria Marino convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società “Editrice Il Tempo” s.r.l. (che sarà successivamente incorporata nella società Gruppo Bonifaci s.r.l.), editrice del quotidiano “Il Tempo”, il direttore responsabile della stessa testata, Roberto Arditti, ed il giornalista Fabrizio Dell’Orefice, esponendo che il 25 ottobre 2009 il suddetto quotidiano aveva pubblicato un articolo contenente informazioni false e diffamatorie sul suo conto e chiedendo la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno.

2. Con sentenza 24 aprile 2014 n. 9260 il Tribunale di Roma rigettò la domanda. Il Tribunale ritenne che il suddetto articolo aveva riferito fatti veri, ma aveva superato il limite della continenza, utilizzando modalità espressive ed artifici narrativi intesi a presentare come un illecito di natura penale una vicenda che poteva costituire al massimo inadempimento di una obbligazione. Il Tribunale tuttavia rigettò la domanda ritenendo non provata l’esistenza del danno. La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. La Corte d’appello di Roma con sentenza 9 settembre 2019 n. 5421 rigettò il gravame. La Corte d’appello premise che per sindacare la statuizione con cui il Tribunale aveva ritenuto violato il limite della continenza non era necessario un appello incidentale, ma solo la riproposizione della relativa eccezione. Ciò posto, andando in contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ritenne che l’articolo oggetto del contendere nel definire “corrotto” l’odierno ricorrente non avesse superato il “contesto dialettico” del pezzo, inteso ad esprimere “un severo giudizio critico sulla condotta pubblica e privata di un’intera classe politica”. Di conseguenza escluse, per altra ragione rispetto a quella ritenuta dal Tribunale, la sussistenza dell’illecito.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Ignazio Roberto Maria Marino con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la curatela della società Gruppo Bonifaci s.r.l.. Roberto Arditti e Fabrizio Dell’Orefice sono rimasti intimati. Ambo le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, comunque, del giudicato interno. Nell’illustrazione del motivo è esposta una tesi così riassumibile: -) il Tribunale aveva ritenuto l’articolo di Fabrizio Dell’Orefice lesivo della reputazione di Ignazio Roberto Maria Marino, ma aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell’esistenza del danno; -) la sentenza fu perciò appellata dal soccombente unicamente in punto di quantum debeatur; -) la Corte d’appello, tuttavia, senza nemmeno occuparsi del tema della quantificazione del danno (argomento definito infatti “assorbito”), ha sindacato ex officio ed in assenza di impugnazione incidentale la questione dell’an debeatur, arrivando ad escludere che l’articolo contestato avesse superato il limite della continenza verbale, e fosse perciò illecito. 1.1.

Il motivo è fondato. In primo grado vi fu una statuizione espressa sulla responsabilità: il Tribunale infatti ritenne sussistente la natura illecita dello scritto. Poiché nessuno impugnò la suddetta statuizione sull’an debeatur, la Corte d’appello non avrebbe potuto riesaminarla d’ufficio in assenza di appello incidentale, in virtù del principio tantum devolutum, quantum appellatum. 1.2. Né viene in rilievo nel caso di specie il principio stabilito dall’art. 346 c.p.c.. I limiti di applicabilità di tale norma sono stati definitamente stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, nelle ampie motivazioni delle decisioni pronunciate da Sez.

U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017 e Sez. U, Sentenza n. 7700 del 19/04/2016. Ivi si è stabilito che:

a) se una questione è decisa espressamente dal giudice in senso sfavorevole alla parte comunque vittoriosa in base all’esito finale della lite, quella statuizione deve essere impugnata con l’appello incidentale;

b) la questione “non accolta”, che è possibile riproporre in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. da parte di chi sia risultato vittorioso in primo grado, ed a fronte dell’impugnazione proposta dalla controparte, è solo quella sulla quale il giudice di primo grado non si sia pronunciato, per assorbimento od altra ragione. Questi princìpi, già da tempo condivisi da questa Corte anche prima dell’intervento delle SS.UU. (Sez. 3, Sentenza n. 18160 del 23/10/2012, Rv. 624058 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 751 del 14/01/2011, Rv. 615954 - 01;

Sez. 3, Sentenza n. 466 del 11/02/1969, Rv. 338557 - 01), sono stati in seguito ribaditi (tra le altre, da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29642 del 12/12/2017; Cass. Sez. 6- L, Ordinanza n. 25933 del 16/10/2018, Rv. 650998 -01). In tutte queste decisioni si afferma che “la pronuncia sull’an debeatur è autonoma e distinta da quella sul quantum” (così già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6339 del 28/11/1981, Rv. 417127 - 01) e che l’impugnazione dell’una non rimette di per sé in discussione la decisione sull’altra. 1.3. La sentenzava dunque cassata con rinvio affinché la Corte d’appello torni ad esaminare l’appello proposto da Ignazio Roberto Maria Marino, applicando i suddetti princìpi.

2. I restanti motivi restano assorbiti.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella came