Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20696/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to submit appeal judgment and late incidental appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20696/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the main appeal and two incidental appeals inadmissible. The primary appellant failed to submit the appellate judgment with its notification report, while the incidental appellants filed their requests after the statutory deadline without valid interest justification. Consequently, the court dismissed all proceedings and ordered costs to be shared among the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: The failure to deposit the appealed judgment with the notification report renders the appeal inadmissible, and an incidental appeal is inadmissible if filed late without a new interest arising from the main appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
improcedibilità deposito sentenza relazione notifica ricorso incidentale tardività interesse a proporre compensazione spese fatturazione ospedaliera

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione hinc et inde formulati, in quanto tanto il ricorso principale della Innova, quanto quelli incidentali vanno dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
Art. 325 c.p.c.
Il termine ex art. 325 c.p.c. per impugnarla è dunque scaduto il 7.1.2020.
Art. 334 c.p.c.
Dunque non ricorre neppure il presupposto per invocare, da parte della Alessio, l’art. 334 c.p.c., come ripetutamente affermato da questa Corte, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara improcedibile il ricorso principale ed i due ricorsi incidentali; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
articolo 183 c.p
art. 369 c.p
E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione hinc et inde formulati, in quanto tanto il ricorso principale della Innova, quanto quelli incidentali vanno dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 369 c.p.c..
art. 325 c.p
Il termine ex art. 325 c.p.c.
art. 334 c.p
Dunque non ricorre neppure il presupposto per invocare, da parte della Alessio, l’art. 334 c.p.c., come ripetutamente affermato da questa Corte, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 16548 del 06/08/2015
In mancanza, il ricorrente incidentale ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, la sentenza impugnata corredata della relata di notifica (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 16548 del 06/08/2015, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 23584 del 28/07/2022
Sez. 3, Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020
Sez. 3, Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 651/20 proposto da: Innova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocato Mauro Maltesein virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata”, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del pr oprio difensore , difeso dall'avvocato Luigi Pamphiliin virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché Alessio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Luigi Parenti in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché FOAC -Forniture Ortofrutticole Alimentari Carni s.r.l.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 16 ottobre 2019 n. 6192;

Oggetto: improcedibilità ex art.369 c.p.c. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; RILEVATOCHE: Nel 2002 l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata stipulò un contratto di appalto con un'associazione temporanea di imprese, della quale facevano parte (fra le altre e per quanto in questa sede ancora rileva), Innova s.p.a. ed Alessio s.p.a. Il contratto di appalto aveva ad oggetto la fornitura di pasti e la gestione del magazzino alimentare, con le connesse operazioni di trasporto e distribuzione, in favore dei degenti e del personale dell'Azienda Ospedaliera.

A partire dall'anno 2006 insorse controversia fra la committente e le società appaltatrici: la prima, infatti, allegò di avere contabilizzato e pagato, nel periodo compreso fra il 2002 e il 2005, i pasti relativi ad un numero di degenze superiore a quello effettivo, ed a tal fine corresse in riduzione i dati già comunicati alle appaltatrici. Queste ultime contestarono la legittimità di tale condotta e nel 2008 convennero l'Azienda Ospedaliera, in separati giudizi, dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento delle somme ancora dovute.

Tali importi furono indicati in circa 1,6 milioni di euro per la Innova, e circa 500.000 euro per la Alessio. L'Azienda Ospedaliera si costituì ribadendo la legittimità del proprio operato e segnalando che in relazione a tale vicenda un proprio funzionario amministrativo, Franco Cerretti, era stato sottoposto a procedimento penale ed alla misura cautelare della custodia in carcere, con l'imputazione di corruzione, truffa e falso, per avere in concorso con altre persone e nell’esercizio delle proprie funzioni fatturato e fatto pagare all’Azienda “rimborsi per un numero maggiore dei pasti effettivamente erogati e talvolta maggiori delle necessità connesse al numero massimo di posti letto effettivi” (così, anni dopo, si pronuncerà questa Corte, Sez. 2 pen., Sentenza n. 49398 del 29.10.2018, a conclusione del relativo procedimento).

Con sentenza 17 settembre 2013 n. 18247 il Tribunale di Roma accolse le domande, ma riducendo gli importi pretesi dalle società attrici. Il Tribunale ritenne che: -) erano condivisibili quanto al metodo e quanto al merito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio; in particolare, correttamente il consulente aveva utilizzato i documenti prodotti dall'Azienda Ospedaliera dopo lo spirare dei termini di cui all'articolo 183 c.p.c.; -) il contratto doveva interpretarsi nel senso che il compenso unitario per ciascun pasto e per ciascun giorno di degenza, previsto dal contratto di appalto, andava riferito ai soli pazienti che avessero trascorso almeno una notte in ospedale, con esclusione quindi di quanti fossero stati ricoverati e dimessi nella stessa giornata (in regime di c.d. day hospital o day surgery).

La sentenza venne separatamente impugnata sia dalla Innova, sia dalla Azienda Ospedaliera. Con sentenza 16 ottobre 2019 n. 6192 la Corte d'appello di Roma rigettò il gravame della Innova ed accolse quello della Azienda Ospedaliera, riducendo di conseguenza a 521.000 euro circa il debito dell'Azienda nei confronti della Innova, ed a 344.000 euro circail debito della Azienda nei confronti della Alessio. La Corte d'appello ritenne che: -) la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Innova non poteva essere esaminata, perché espressamente formulata in via subordinata rispetto alla domanda di condanna all'adempimento del contratto, domanda la quale era stata accolta sia pur parzialmente; -) la documentazione utilizzata dal consulente tecnico di ufficio e prodotta dall'Azienda Ospedaliera era stata legittimamente acquisita, sia per essere stato il consulente autorizzato alla suddetta acquisizione da parte del giudice, sia perché non vi era stata opposizione delle altre parti; -) la consulenza tecnica d'ufficio era condivisibile nel merito e nel metodo; -) correttamente il Tribunale aveva interpretato il contratto nel senso che nella determinazione del compenso non dovevano essere conteggiati gli accessi in regime di day hospitale di day surgery; -) qualunque comportamento della Azienda, consistito nell’avallare differenti interpretazioni contrattuali, era irrilevante a fronte del principio per cui i contratti delle pubbliche amministrazioni devono essere redatti per iscritto, ed i patti in essi contenuti non possono essere modificati per facta concludentia; -) la sentenza di primo grado era erronea per contraddittorietà, ed andava riformata, nella parte in cui da un lato aveva affermato in iure che il contratto ancorava la misura del corrispettivo dovuto dall'Azienda alle imprese appaltatrici alla “giornata di degenza pro capite”, e dall'altro aveva conteggiato nel compenso anche gli accessi in ospedale in regime di day hospitale di day surgery; -) inammissibile era invece il motivo di appello con cui l'Azienda Ospedaliera aveva censurato la liquidazione degli interessi di mora nella misura prevista dal d. lgs. 231/02, in quanto prospettante una questione nuova.

La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione in via principale dalla Innova, con ricorso fondato su quattro motivi, ed in via incidentale dall'Azienda Ospedaliera, con ricorso fondato su due motivi. La Alessio ha resistito con controricorso al ricorso principale e proposto ricorso incidentale; la Innova ha resistito al ricorso incidentale dell'Azienda Ospedaliera con un controricorso. Tutte le parti hanno depositato ampie memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c.. Nella sua memoria l’Azienda Ospedaliera ha invocato il giudicato esterno. RITENUTOCHE:

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione hinc et inde formulati, in quanto tanto il ricorso principale della Innova, quanto quelli incidentali vanno dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. Né la Innova, né l’Azienda, né la Alessio hanno infatti depositato “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione”, come prescritto 369, secondo comma, n. 2), c.p.c.. La Innova, pur dichiarando che la sentenza d’appello le è stata “notificata il 7 novembre 2019”, ha depositato la copia della sentenza attestata conforme all’originale, ma non la copia della relazione di notificazione, non presente né nel fascicolo cartaceo, né tra gli atti depositati telematicamente (come del resto dichiarato dallo stesso difensore della ricorrente nella nota di deposito del 5.4.2023, al punto 3, ove si afferma essere stata depositata la “copia della sentenza della Corte d’appello con attestazione di conformità”, senza far cenno alla relazione di notificazione).

Altrettanto hanno fatto la Azienda Ospedaliera e la Alessio s.r.l.: ed i ricorrenti incidentali, come ripetutamente affermato da questa Corte, sono esonerati dal deposito della sentenza impugnata solo se vi ha già provveduto il ricorrente principale in conformità dell'art. 369 c.p.c. In mancanza, il ricorrente incidentale ha l'onere di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, la sentenza impugnata corredata della relata di notifica (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 16548 del 06/08/2015, Rv. 636337 -01).

2. Ad abundantiam, con riferimento alla impugnazione proposta dalla Alessio, rileva il Collegio che essa è comunque tardiva. La sentenza d’appello è stata notificata - lo dichiara la stessa Alessio - il 7.11.2019. Il termine ex art. 325 c.p.c. per impugnarla è dunque scaduto il 7.1.2020. Il ricorso incidentale è stato proposto invece il 12.2.2020. Si tratta dunque d’un ricorso incidentale tardivo. 2.1. Tuttavia l’interesse a proporre questo ricorso incidentale tardivo non è sortodall’impugnazione della Innova. La Alessio, infatti, in grado di appello fu soccombente: l’assetto di interessi sorto dalla sentenza d’appello non poteva per essa peggiorare per effetto della impugnazione proposta dalla Innova.

Dunque non ricorre neppure il presupposto per invocare, da parte della Alessio, l’art. 334 c.p.c., come ripetutamente affermato da questa Corte, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite n. 24627 del 27/11/2007, e successivamente ribadita da innumerevoli decisioni, tra le quali da ultimo, Sez. 3-, Ordinanza n. 23584 del 28/07/2022, Rv. 665609 - 01, secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile (…) a condizione che l'interesse a proporla sia innescato dall'impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest'ultima, nel senso che la posizione dell'impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e non venga in alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale” (nello stesso senso, excerptae multarum, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020, Rv. 659582 - 01, e Sez. 3 - , Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020, Rv. 658685 -01).

3. Le spese del presente grado di giudiziovanno compensate interamente tra tutte le parti, in considerazione della soccombenza reciproca. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara improcedibile il ricorso principale ed i due ricorsi incidentali; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il