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Decreto — n. 20611/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 20611/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the dismissal of the appeal and a joint condemnation of the appellants to pay €12,000 in court costs. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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cassation appeal statutory time limit failure to request decision extinction of proceedings joint liability for costs Code of Civil Procedure formal renunciation sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26536/2022 R.G. proposto da : CAMPUS GIANNI, CANTADORI LUCA, CAVINATO FRANCESCA, BOVENZI FRANCESCO MARIA, CANCEDDA LUCIANA, BUONANNO VINCENZA, FRUSTAGLIA ANTONINO, FEDRIGA EMANUELE ENRICO, FONTANA FRANCESCO, DEL BOCA GREGORIO, CREMONESI DOMENICO, DIOGUARDI FRANCESCO SAVERIO ARMANDO CARLO MARIA, CERBO ANNA VITTORIA, CLEMENTE MARIA, FAGETTI ROBERTO, D'AGNANO GIUSEPPE, FEDE ROSARIO, DI MATTEO BENNARDO, FUSO LEONELLO, DERIU FRANCA MARIA, FORACCHIA ANDREA, FERRANDI MARIA TERESA, FERLAUTO GIUSEPPE, GENTILE PASQUALE, GALIA GIUSEPPA, GIANNINI FLAVIO, GALLITTO STEFANO ENRICO, GALLO EUGENIO, GAUDIOMONTE LUCIA, GALLO RAFFAELE, GATTO ROBERTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLASALUTE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, MINISTERO ECONOMIAFINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.10391/2020 depositata il 15/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così decis