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Decreto — n. 20604/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20604/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20604/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20604/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

Parole chiave

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anticipi delle spese opposizione tardiva intervenuta prescrizione procedura accelerata estensione della procedura ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26452/2022 R.G. proposto da : RAGONE LIVIO SAVERIO, PESENTI SERGIO, SANDRONI PAOLA, ROSI ANTONELLA MARIA, ROVETTI CLAUDIA, RAMONDA MAURIZIO MARIA, SALA GALLINI GIUSEPPE, PRANDINI GABRIELLA, PELLEGRINI MONICA, ROVARIS ELENA, PIETRASANTA PAOLA, RODA CORRADO, ROSETTA ANNA ELISA, RAMELLA GIULIANO, ROTTOLI AMILCARE SILVESTRO, PIFFER SILVANO, STEFANO VINCENZO, STRINGHI ENRICO, SOLIMANDO VINCENZO, SARACINO MARIA LUIGIA, STELLARI FABIO, SAVIORI GIUSEPPE ROBERTO, SCOLA GIOVANNI, TERRACINA DEBORA, STREPPAROLA GIOVANNI, SCOGNAMIGLIO MARIA LUISA, SANTAMARIA ANGELO, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- RAGONE LIVIO SAVERIO, ROSETTA ANNA ELISA, PIETRASANTA PAOLA, RODA CORRADO, ROSI ANTONELLA MARIA, PIFFER SILVANO, ROVARIS ELENA, RAMELLA GIULIANO, ROTTOLI AMILCARE SILVESTRO, PELLEGRINI MONICA, RAMONDA MAURIZIO MARIA, PRANDINI GABRIELLA, PESENTI SERGIO, STELLARI FABIO, SCOGNAMIGLIO MARIA LUISA, SALA GALLINI GIUSEPPE, STRINGHI ENRICO, STEFANO VINCENZO, ROVETTI CLAUDIA, TERRACINA DEBORA, SCOLA GIOVANNI, SANDRONI PAOLA, SAVIORI GIUSEPPE ROBERTO, SANTAMARIA ANGELO, STREPPAROLA GIOVANNI, SARACINO MARIA LUIGIA, SOLIMANDO VINCENZO,elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocatoAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.880/2021 depositata il 05/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Condanna i ricorrenti in solido a rivalere i controricorrenti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,00.