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Decreto — n. 20589/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 20589/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings involved multiple individuals challenging a Presidential Decree, with the lower court having issued a judgment in 2020. The court ruled that the silence on the proposed settlement constituted a formal renunciation of the appeal under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction statutory time limit failure to request decision renunciation of appeal costs allocation diritto a un difensore ricorso costituzionale all'estero impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.14789/2020 depositata il 26/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.14789/2020 depositata il 26/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26180/2022 R.G. proposto da : RAVO VINCENZO, MONNIER CARLA VITTORIA, SBURLINO ALBERTO, SIMONI LUISA, MONTECCHIO GIANPIERO, PIOTROWICZ KRYSTYNA CZESLAWA, SMERIGLIO MASSIMO, SCIUTO FRANCO, RUSSO MICHELE, PUZZUOLI LUCIA, SIGNORINI GIUSEPPE GILBERTO, RICCI SERGIO, MUSACCHIO GIUSEPPE, ONEDAMARIA LUISA, SERRA STEFANO, PARIS ENRICA, PISTRITTO ALFIO, SEGA MAURIZIO, TOPA GAETANO, TOMASI ALDO, VEGGIOTTI CARLO, TRICOLI DARIO, VAGNI ANGELA, VARANI MANUELA, VENTURELLI PIERA, TUPLER ROSSELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI N.5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.14789/2020 depositata il 26/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Condanna i ricorrenti in solido a rivalere i controricorrenti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,00. Così deciso in Roma