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Decreto — n. 20569/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20569/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20569/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono a carico dei ricorrenti in solido.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20569/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono a carico dei ricorrenti in solido.

Parole chiave

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organi di ricorso ritiro della domanda di revisione impugnabilità della decisione di rinvio ricorso effettivo impugnazione di decisioni amministrative ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono a carico dei ricorrenti in solido.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24421/2022 R.G. proposto da : CONTI GIANNI, COLOMBI IVANO STEFANO, CASOLO GIANCARLO, CERRI VESTRI TIZIANA, CICERONE KATIA, CICOIRA VINCENZO, COGGI BERZETTI DI BURONZO GIORGIO PAOLO, CERINI EMMA, CHINELLI RITA, CONATI MARCO, CATALANO SUSANNA, CHIUSA MARILENA, CUDILLO LAURA, DEL PONTE ADRIANA, DE CAROLIS GIORGIO, DE LUCA NICOLETTA, COSTANZO FRANCO, DE LAURENTIS FRANCESCA, D'AMATO MICHELE, COSTANZO LUIGI, DE RITA GIANFRANCO, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresentae difende -ricorrente- DE SANCTIS LUCA MARIA, DE SANCTIS GIUSEPPE MARIA, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato TORTORA ADRIANO (TRTDRN76C16F205G) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLISTRUZIONE DELLUNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamentedomiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1634/2022 depositata il 10/03/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; le spese del giudizio di cassazione sono a carico dei ricorrenti in solido.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Condanna i ricorrenti in solido a rivalere i controricorrenti delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 12.000,00. Co